ALLEGATO H LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE Gli interventi ricompresi nel Programma sono attuati in collaborazione tra la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'ora in poi Ministero) ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 396/90 (di seguito denominati soggetti beneficiari) nel modo di seguito specificato. Si prende atto che per la Provincia di Roma e il Comune di Roma gli interventi sono realizzati per il tramite degli uffici costituiti per la gestione operativa del Programma. 1.1 Il Ministero provvede all'erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse finanziarie assegnate nel Programma degli Interventi per Roma Capitale di cui al Decreto Ministeriale 1 marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni. 1.2. Il soggetto beneficiario del finanziamento provvede a tenere una evidenza contabile distinta di tutte le voci di entrata e di spesa relative all'intervento, in modo da facilitare la vigilanza sull'attuazione del Programma. 1.3 Gli oneri relativi alle attivita' preliminari e strumentali alla realizzazione dell'intervento, quali la progettazione, ogni tipo di indagine conoscitiva (preventiva o contestuale all'esecuzione), l'espletamento dell'appalto dei lavori e la stesura dei contratti, la predisposizione dei prescritti Piani di' sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494/1996, l'esercizio delle funzioni di responsabile del procedimento, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, il collaudo ed eventuali studi di impatto ambientale, devono, di' norma, essere contenuti nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del finanziamento concesso, salvo particolari situazioni opportunamente motivate. Ove tali oneri risultino superiori a detta soglia, le relative parcelle professionali, redatte nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti tariffe, devono essere vidimate dal competente Ordine professionale. Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove la progettazione sia affidata dalla stazione appaltante a piu' professionisti riuniti in Collegio, secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge 2 marzo 1949, n°143 e successive modifiche ed integrazioni, potra' essere contabilizzato in rendicontazione il compenso per un solo incarico professionale, rimanendo a carico del soggetto beneficiario gli ulteriori compensi. Qualora la progettazione sia stata affidata ad un progettista esterno alla stazione appaltante, ove l'Amministrazione non ritenga di svolgere la direzione dei lavori con proprio personale, questa deve essere affidata allo stesso progettista, salvo che per oggettiva e documentata impossibilita', e tale eventualita' sia stata prevista nel bando di gara. 1.4 Per la realizzazione degli interventi il Ministero assume l'impegno di spesa in favore dei soggetti beneficiari delle risorse agli stessi assegnate, per l'importo corrispondente al totale degli importi dei singoli interventi entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di assegnazione delle risorse, in adempimento delle decisioni assunte dalla Commissione, ovvero dall' avvenuta stipula di apposita Convenzione fra il soggetto beneficiario ed il Ministero. 1.5 Per i soggetti beneficiari diversi dalle amministrazioni di cui ai successivi punti 1.9 e 1.10, il Ministero provvede all'erogazione al soggetto beneficiario del 15% dell'importo complessivamente impegnato per ogni singolo intervento, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato. Le somme per l'acquisizione di aree o immobili saranno erogate, per l'intero importo previsto in progetto, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del soggetto beneficiario. Le economie prodotte per ribassi d'asta e minori occorrenze finanziarie vanno tempestivamente comunicate al Ministero per le conseguenti determinazioni della Commissione. 1.6 Un'ulteriore erogazione, pari al 45% dell'importo impegnato, e' effettuata dal Ministero entro 30 giorni dalla richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario che contestualmente attesti l'avvenuta aggiudicazione dei lavori principali. 1.7 La richiesta di erogazione dell'ulteriore 35% dell'importo complessivamente impegnato al netto delle economie prodotte sara' inoltrata al Ministero dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, unitamente alla certificazione nella quale siano elencate le spese sostenute complessivamente non inferiori all'80% delle somme erogate, suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al quadro tecnico economico acquisito agli atti dell'ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa, nonche' dichiarazione relativa all'avvenuta verifica del versamento da parte delle imprese dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla mano d'opera impiegata. Con riferimento all'elencazione riportata nella citata certificazione dovra' essere allegata, ove presente, in copia conforme la seguente documentazione: a) LAVORI: - Contratti di appalto e relativi atti aggiuntivi - Certificati di pagamento intestati all'impresa titolare dell'appalto e relative fatture quietanzate; - Fatture quietanzate relative ad eventuali prestazioni in economia certificate dal direttore dei lavori - Certificati di pagamento intestati ad eventuale impresa sub-appaltatrice e relative fatture con allegato contratto di subappalto e la connessa autorizzazione della stazione appaltante. b) ESPROPRI: - Contratto di' acquisto od altro titolo ablativo e relativa trascrizione al patrimonio del soggetto beneficiario; - Pagamenti effettuati per l'occupazione e l'indennita' di esproprio intestati ai proprietari dei beni. c) FORNITURE: - Contratti di appalto e relativi atti aggiuntivi - Certificato di pagamento intestato al fornitore e relative fatture quietanzate; - Certificato di collaudo qualora la fornitura sia stata liquidata in un'unica soluzione. d) RILIEVI, STUDI E SONDAGGI: - Contratti o lettere d'incarico e relative fatture quietanzate; - Certificato di regolare esecuzione della prestazione sottoscritto dal responsabile del procedimento qualora sia stato effettuato il pagamento in un'unica soluzione. e) PROGETTAZIONE: - Parcella professionale vistata dal competente Ordine professionale con esclusione di quelle validate dalle amministrazioni pubbliche qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1; - Convenzione d'incarico o lettera d'incarico; - Fatture quietanzate del professionista incaricato. f) ALTRE SPESE TECNICHE: - Parcella professionale sia per il direttore dei lavori che per il coordinatore della sicurezza vistata dal competente ordine professionale, con esclusione di quelle validate dalle amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto 1; - Convenzione o lettera d'incarico del professionista; - Fatture quietanzate del professionista; - Fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la commissione di gara, per la pubblicazione del bando, per le spese postali e per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione, certificate dal responsabile del procedimento; - Ricevute di versamenti effettuati alle amministrazioni comunali per il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni. g) ALLACCIAMENTI: - Fatture quietanzate e versamenti effettuati alle aziende comunali o alle societa' di servizio per contributi o spese di allaccio. h) ALTRO: - Eventuali altri contratti stipulati - Fatture relative ad eventuali prestazioni o lavori specialistici ove sia chiaramente indicato in relazione all'intervento l'oggetto ed il periodo di svolgimento delle attivita'". 1.8 Per i soggetti beneficiari diversi dalle amministrazioni di cui ai successivi punti 1.9 e 1.10, le somme residue fino alla concorrenza dell' impegno assunto al netto delle economie prodotte saranno erogate dal Ministero su richiesta del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, documentata con apposita certificazione nella quale sia dichiarata la conclusione delle eventuali procedure di acquisto di immobili o aree attivate e siano elencate tutte le spese sostenute, oltre quelle gia' documentate ai sensi del punto 1.7, suddivise tra lavori, forniture e somme a disposizione con riferimento al quadro tecnico economico acquisito agli atti dell'ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di spesa. Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme non utilizzate dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento per la conseguente attivazione della procedura di versamento di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero ai fini dell'utilizzazione per le finalita' della legge 396/90. Alla richiesta vanno inoltre allegati in copia conforme i certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attivita' connessa all'intervento". 1.9 Tenuto conto delle modalita' di gestione finanziaria stabilite per la contabilita' di Stato, quando il soggetto beneficiario e' una amministrazione dello Stato, le somme occorrenti per l'attuazione degli interventi sono trasferite, a richiesta, in unica soluzione all'amministrazione medesima. 1.10 Quando il soggetto beneficiario e' la Regione Lazio, o la Provincia di Roma, o il Comune di Roma, l'erogazione dell'importo totale del finanziamento, al netto di eventuali importi gia' trasferiti, avverra' in un'unica soluzione a favore dell'Amministrazione beneficiaria e sara' effettuata previa comunicazione da parte dell'Amministrazione stessa dell'avvenuta approvazione della progettazione preliminare dell'intervento, o dell'avvenuta esecutivita' del primo provvedimento di affidamento di incarico. 1.11 Le erogazioni di cui ai precedenti punti saranno effettuate compatibilmente con gli stanziamenti di' cassa disposti sul competente capitolo di spesa dalla legge di approvazione del Bilancio dello Stato. A tal fine entro il mese di febbraio di ciascun anno, tutti i soggetti beneficiari concordano con il Ministero un piano finanziario di riparto che consenta l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili in relazione al prevedibile avanzamento dei singoli interventi del programma. 1.12 Le Amministrazioni di cui ai punti 1.9 e 1.10 forniranno al Ministero cui e' affidata la vigilanza sulla realizzazione del programma, report semestrali di monitoraggio dello stato di attuazione di ogni intervento di competenza, indicanti le criticita' tecnico-amministrative rispetto alla realizzazione con l'individuazione dei progetti non attivabili o non completabili e l'indicazione delle eventuali proposte di correttivi o, in caso di mancata attuazione, rimodulazione del finanziamento. Copia dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione per ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali o specialistiche ed ogni altra attivita' connessa all'intervento dovranno essere trasmessi al Ministero per la conseguente acquisizione agli atti. 1.13 Ai fini della definizione delle clausole contrattuali i soggetti beneficiari si conformano alle modalita' previste dal presente documento di indirizzo. 1.14 La documentazione contabile originale, relativa alle spese per l'intervento, e' custodita dal soggetto beneficiario per un periodo di dieci anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo all'intervento. 1.15 Qualora l'attuazione di un intervento risulti non conforme alle previsioni del Programma il Ministero ne da comunicazione ai componenti della Commissione per Roma Capitale, per le conseguenti determinazioni. 1.16 Qualora le spese effettivamente sostenute da Amministrazioni dello Stato, Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma, rappresentate nella Commissione Roma Capitale, per la realizzazione di interventi di competenza siano inferiori all'importo complessivo delle somme erogate al soggetto beneficiario, quest'ultimo con proposta motivata puo' richiedere alla Commissione per Roma Capitale, per il tramite del Ministero, che l'importo differenziale venga utilizzato dalla stessa Amministrazione ad integrazione delle risorse assegnate per la realizzazione di altri interventi gia' inseriti in programma che presentino carenze di finanziamento. 1.17 Ogni utilizzo di risorse per nuovi interventi dovra' essere sottoposto alle procedure di programmazione previste dal comma 8 dell'art.2 della legge 396/90. 1.18 Per una sollecita attuazione finanziaria del Programma, la Commissione per Roma Capitale si riunira' con cadenza almeno semestrale per adottare le deliberazioni di competenza.