(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO H
     LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA PER
                            ROMA CAPITALE

   Gli   interventi   ricompresi   nel   Programma  sono  attuati  in
collaborazione tra la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per
gli  Interventi  Speciali  del  Ministero  delle Infrastrutture e dei
Trasporti  (d'ora  in poi Ministero) ed i soggetti di cui all'art. 2,
comma  2,  della  legge  n.  396/90  (di  seguito denominati soggetti
beneficiari) nel modo di seguito specificato.
   Si  prende  atto  che per la Provincia di Roma e il Comune di Roma
gli interventi sono realizzati per il tramite degli uffici costituiti
per la gestione operativa del Programma.
   1.1  Il  Ministero provvede all'erogazione ai soggetti beneficiari
delle  risorse  finanziarie  assegnate nel Programma degli Interventi
per  Roma  Capitale  di  cui  al  Decreto Ministeriale 1 marzo 1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
   1.2.  Il soggetto beneficiario del finanziamento provvede a tenere
una  evidenza  contabile  distinta  di  tutte le voci di entrata e di
spesa  relative  all'intervento,  in  modo da facilitare la vigilanza
sull'attuazione del Programma.
   1.3  Gli  oneri  relativi alle attivita' preliminari e strumentali
alla realizzazione dell'intervento, quali la progettazione, ogni tipo
di  indagine  conoscitiva  (preventiva o contestuale all'esecuzione),
l'espletamento dell'appalto dei lavori e la stesura dei contratti, la
predisposizione  dei prescritti Piani di' sicurezza di cui al decreto
legislativo  n.  494/1996, l'esercizio delle funzioni di responsabile
del  procedimento,  di  direttore  dei  lavori, di coordinatore della
sicurezza  in  fase  di  progetto  e  di  esecuzione,  il collaudo ed
eventuali  studi  di  impatto  ambientale,  devono, di' norma, essere
contenuti  nel  limite  massimo  del 10% dell'importo complessivo del
finanziamento  concesso,  salvo particolari situazioni opportunamente
motivate.  Ove  tali  oneri  risultino  superiori  a detta soglia, le
relative  parcelle  professionali,  redatte  nel  rispetto  di quanto
previsto dalle vigenti tariffe, devono essere vidimate dal competente
Ordine professionale.
   Al   fine   del   contenimento   della   spesa  pubblica,  ove  la
progettazione   sia   affidata   dalla  stazione  appaltante  a  piu'
professionisti  riuniti  in  Collegio,  secondo  la  procedura di cui
all'art.  7 della legge 2 marzo 1949, n°143 e successive modifiche ed
integrazioni,  potra'  essere  contabilizzato  in  rendicontazione il
compenso  per  un solo incarico professionale, rimanendo a carico del
soggetto beneficiario gli ulteriori compensi.
   Qualora  la  progettazione  sia  stata  affidata ad un progettista
esterno  alla  stazione appaltante, ove l'Amministrazione non ritenga
di  svolgere  la  direzione  dei lavori con proprio personale, questa
deve essere affidata allo stesso progettista, salvo che per oggettiva
e  documentata impossibilita', e tale eventualita' sia stata prevista
nel bando di gara.
   1.4  Per  la  realizzazione  degli  interventi il Ministero assume
l'impegno  di  spesa in favore dei soggetti beneficiari delle risorse
agli  stessi  assegnate, per l'importo corrispondente al totale degli
importi  dei singoli interventi entro trenta giorni dall'approvazione
del  decreto  di  assegnazione  delle  risorse,  in adempimento delle
decisioni assunte dalla Commissione, ovvero dall' avvenuta stipula di
apposita Convenzione fra il soggetto beneficiario ed il Ministero.
   1.5  Per  i  soggetti beneficiari diversi dalle amministrazioni di
cui   ai   successivi   punti  1.9  e  1.10,  il  Ministero  provvede
all'erogazione   al   soggetto   beneficiario  del  15%  dell'importo
complessivamente  impegnato  per  ogni  singolo  intervento, di norma
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal
legale rappresentante o da un suo delegato.
   Le  somme  per  l'acquisizione di aree o immobili saranno erogate,
per  l'intero  importo  previsto  in  progetto, entro 30 giorni dalla
richiesta da parte del soggetto beneficiario.
   Le  economie  prodotte  per  ribassi  d'asta  e  minori occorrenze
finanziarie  vanno  tempestivamente  comunicate  al  Ministero per le
conseguenti determinazioni della Commissione.
   1.6  Un'ulteriore  erogazione, pari al 45% dell'importo impegnato,
e'  effettuata  dal  Ministero  entro  30  giorni dalla richiesta del
legale  rappresentante  del soggetto beneficiario che contestualmente
attesti l'avvenuta aggiudicazione dei lavori principali.
   1.7  La  richiesta  di  erogazione dell'ulteriore 35% dell'importo
complessivamente  impegnato  al  netto  delle economie prodotte sara'
inoltrata   al  Ministero  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
beneficiario,   unitamente  alla  certificazione  nella  quale  siano
elencate  le  spese  sostenute complessivamente non inferiori all'80%
delle  somme  erogate,  suddivise  tra  lavori,  forniture  e somme a
disposizione  con  riferimento  al quadro tecnico economico acquisito
agli  atti  dell'ufficio stesso in sede di assunzione dell'impegno di
spesa,  nonche'  dichiarazione  relativa  all'avvenuta  verifica  del
versamento  da  parte  delle  imprese dei contributi previdenziali ed
assistenziali  relativi  alla mano d'opera impiegata. Con riferimento
all'elencazione  riportata  nella citata certificazione dovra' essere
allegata, ove presente, in copia conforme la seguente documentazione:
   a) LAVORI:
   -	Contratti di appalto e relativi atti aggiuntivi
   -   Certificati   di   pagamento  intestati  all'impresa  titolare
dell'appalto e relative fatture quietanzate;
   -	Fatture   quietanzate   relative  ad  eventuali  prestazioni  in
economia certificate dal direttore dei lavori
   -	Certificati   di   pagamento   intestati  ad  eventuale  impresa
sub-appaltatrice   e  relative  fatture  con  allegato  contratto  di
subappalto e la connessa autorizzazione della stazione appaltante.
   b) ESPROPRI:
   -	Contratto  di'  acquisto  od  altro  titolo  ablativo e relativa
trascrizione al patrimonio del soggetto beneficiario;
   -   Pagamenti  effettuati  per  l'occupazione  e  l'indennita'  di
esproprio intestati ai proprietari dei beni.
   c) FORNITURE:
   -	Contratti di appalto e relativi atti aggiuntivi
   -	Certificato  di  pagamento  intestato  al  fornitore  e relative
fatture quietanzate;
   - Certificato di collaudo qualora la fornitura sia stata liquidata
in un'unica soluzione.
   d)	RILIEVI, STUDI E SONDAGGI:
   - Contratti o lettere d'incarico e relative fatture quietanzate;
   -	Certificato    di    regolare   esecuzione   della   prestazione
sottoscritto  dal  responsabile  del  procedimento  qualora sia stato
effettuato il pagamento in un'unica soluzione.
   e) PROGETTAZIONE:
   -   Parcella   professionale   vistata   dal   competente   Ordine
professionale con esclusione di quelle validate dalle amministrazioni
pubbliche  qualora risulti superata la soglia del 10% di cui al punto
1;
   -	Convenzione d'incarico o lettera d'incarico;
   -	Fatture quietanzate del professionista incaricato.
   f) ALTRE SPESE TECNICHE:
   -	Parcella  professionale  sia per il direttore dei lavori che per
il   coordinatore  della  sicurezza  vistata  dal  competente  ordine
professionale,    con    esclusione    di   quelle   validate   dalle
amministrazioni pubbliche, qualora risulti superata la soglia del 10%
di cui al punto 1;
   -	Convenzione o lettera d'incarico del professionista;
   - Fatture quietanzate del professionista;
   -  Fatture  quietanzate  relative  alle  spese  sostenute  per  la
commissione  di  gara,  per  la pubblicazione del bando, per le spese
postali  e per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure di
aggiudicazione, certificate dal responsabile del procedimento;
   -  Ricevute di versamenti effettuati alle amministrazioni comunali
per il rilascio delle concessioni edilizie o autorizzazioni.
   g) ALLACCIAMENTI:
   -   Fatture  quietanzate  e  versamenti  effettuati  alle  aziende
comunali  o  alle  societa'  di  servizio  per  contributi o spese di
allaccio.
   h)	ALTRO:
   - Eventuali altri contratti stipulati
   -	Fatture relative ad eventuali prestazioni o lavori specialistici
ove sia chiaramente indicato in relazione all'intervento l'oggetto ed
il periodo di svolgimento delle attivita'".
   1.8  Per  i  soggetti beneficiari diversi dalle amministrazioni di
cui  ai  successivi  punti  1.9  e  1.10,  le somme residue fino alla
concorrenza  dell'  impegno  assunto al netto delle economie prodotte
saranno  erogate dal Ministero su richiesta del legale rappresentante
del  soggetto  beneficiario  o  di  un  suo delegato, documentata con
apposita  certificazione  nella  quale  sia dichiarata la conclusione
delle  eventuali  procedure di acquisto di immobili o aree attivate e
siano   elencate   tutte   le  spese  sostenute,  oltre  quelle  gia'
documentate ai sensi del punto 1.7, suddivise tra lavori, forniture e
somme  a  disposizione  con  riferimento  al quadro tecnico economico
acquisito  agli  atti  dell'ufficio  stesso  in  sede  di  assunzione
dell'impegno di spesa.
   Nella certificazione debbono essere, inoltre, evidenziate le somme
non   utilizzate  dal  soggetto  beneficiario  per  la  realizzazione
dell'intervento  per  la  conseguente  attivazione della procedura di
versamento  di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva  riassegnazione  al  pertinente  capitolo  dello  stato di
previsione  del Ministero ai fini dell'utilizzazione per le finalita'
della legge 396/90.
   Alla   richiesta  vanno  inoltre  allegati  in  copia  conforme  i
certificati  di  collaudo  o  di  regolare  esecuzione per ogni spesa
sostenuta   per   lavori,   forniture,  prestazioni  professionali  o
specialistiche ed ogni altra attivita' connessa all'intervento".
   1.9 Tenuto conto delle modalita' di gestione finanziaria stabilite
per  la contabilita' di Stato, quando il soggetto beneficiario e' una
amministrazione  dello  Stato,  le  somme occorrenti per l'attuazione
degli  interventi  sono  trasferite,  a richiesta, in unica soluzione
all'amministrazione medesima.
   1.10  Quando  il  soggetto  beneficiario e' la Regione Lazio, o la
Provincia  di  Roma,  o  il Comune di Roma, l'erogazione dell'importo
totale   del  finanziamento,  al  netto  di  eventuali  importi  gia'
trasferiti,    avverra'    in    un'unica    soluzione    a    favore
dell'Amministrazione   beneficiaria   e   sara'   effettuata   previa
comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione  stessa  dell'avvenuta
approvazione   della  progettazione  preliminare  dell'intervento,  o
dell'avvenuta  esecutivita' del primo provvedimento di affidamento di
incarico.
   1.11  Le  erogazioni di cui ai precedenti punti saranno effettuate
compatibilmente   con   gli   stanziamenti  di'  cassa  disposti  sul
competente capitolo di spesa dalla legge di approvazione del Bilancio
dello  Stato.  A  tal fine entro il mese di febbraio di ciascun anno,
tutti  i  soggetti  beneficiari  concordano con il Ministero un piano
finanziario di riparto che consenta l'utilizzo ottimale delle risorse
disponibili  in  relazione  al  prevedibile  avanzamento  dei singoli
interventi del programma.
   1.12  Le  Amministrazioni di cui ai punti 1.9 e 1.10 forniranno al
Ministero  cui  e'  affidata  la  vigilanza  sulla  realizzazione del
programma,   report   semestrali   di  monitoraggio  dello  stato  di
attuazione  di ogni intervento di competenza, indicanti le criticita'
tecnico-amministrative     rispetto     alla     realizzazione    con
l'individuazione  dei  progetti  non  attivabili o non completabili e
l'indicazione  delle  eventuali  proposte di correttivi o, in caso di
mancata attuazione, rimodulazione del finanziamento.
   Copia  dei  certificati  di  collaudo o di regolare esecuzione per
ogni spesa sostenuta per lavori, forniture, prestazioni professionali
o  specialistiche  ed  ogni  altra  attivita' connessa all'intervento
dovranno   essere   trasmessi   al   Ministero   per  la  conseguente
acquisizione agli atti.
   1.13	Ai  fini  della  definizione  delle  clausole  contrattuali i
soggetti  beneficiari  si  conformano  alle  modalita'  previste  dal
presente documento di indirizzo.
   1.14  La  documentazione  contabile originale, relativa alle spese
per  l'intervento,  e'  custodita  dal  soggetto  beneficiario per un
periodo  di  dieci  anni  a  decorrere dall'ultimo pagamento relativo
all'intervento.
   1.15  Qualora  l'attuazione  di un intervento risulti non conforme
alle  previsioni  del  Programma  il Ministero ne da comunicazione ai
componenti  della  Commissione  per Roma Capitale, per le conseguenti
determinazioni.
   1.16  Qualora le spese effettivamente sostenute da Amministrazioni
dello Stato, Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma, rappresentate
nella  Commissione  Roma Capitale, per la realizzazione di interventi
di  competenza  siano  inferiori  all'importo complessivo delle somme
erogate  al soggetto beneficiario, quest'ultimo con proposta motivata
puo'  richiedere  alla  Commissione per Roma Capitale, per il tramite
del  Ministero,  che  l'importo  differenziale venga utilizzato dalla
stessa Amministrazione ad integrazione delle risorse assegnate per la
realizzazione  di  altri  interventi  gia'  inseriti in programma che
presentino carenze di finanziamento.
   1.17	Ogni  utilizzo  di risorse per nuovi interventi dovra' essere
sottoposto  alle  procedure  di  programmazione  previste dal comma 8
dell'art.2 della legge 396/90.
   1.18	Per  una  sollecita  attuazione finanziaria del Programma, la
Commissione   per  Roma  Capitale  si  riunira'  con  cadenza  almeno
semestrale per adottare le deliberazioni di competenza.