(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B

                          TESTO COORDINATO

   Accordo  tra  il  Governo,  le  Regioni  e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sul documento recante: "Modifiche ed integrazioni
all'Accordo  sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1
agosto  2002  (Repertorio  atti  n.1508) recante: "Linee-guida per la
gestione  uniforme  delle  problematiche  applicative  della legge 25
febbraio   1992,   n.210  in  materia  di  indennizzi  per  danni  da
trasfusioni  e  vaccinazioni,  di  cui al punto 3 dell'accordo dell'8
agosto 2001 "(repertorio atti n. 1285)".
   Il  corsivo indica le parti introdotte dall'atto repertorio n.2075
del 23 settembre 2004.


====================================================================
                            Legge 210/92

       Indennizzi per danni da trasfusioni e da vaccinazioni

                     LINEE GUIDA INTERREGIONALI
====================================================================

                              PREMESSA

   Il  D.P.C.M.  del  26  maggio 2000 (G.U. n. 238 del 11.10.2000) ha
trasferito  alle  Regioni,  a  decorrere  dal  21  febbraio  2001, le
competenze   in  materia  di  salute  umana  e  sanita'  veterinaria,
includendo  anche  le  funzioni  in materia di indennizzi a favore di
soggetti  danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni   obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazione  di
emoderivati  di  cui  alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' di
vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria di cui alla legge 14
ottobre  1999,  n.  362,  articolo  3,  comma  3.  Successivamente il
D.P.C.M.  13  novembre 2000 (G.U. del 02.2.2001) ha fissato i criteri
di ripartizione degli oneri finanziari tra le Regioni per l'esercizio
delle  funzioni  conferite dal decreto legislativo del 31 marzo 1998,
n. 112 in materia di salute umana e sanita' veterinaria.
   Il  termine  1  gennaio  2001  e'  stato  posticipato  e correlato
all'entrata  in  vigore del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (G.U. n. 43 del
21.2.2001)  che ha previsto il trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  ed  organizzative  alle  Regioni e
relativi enti locali.
   Con  l'Accordo  8  agosto  2001 (Repertorio Atti n.492/CU) Stato e
Regioni hanno assunto in particolare i seguenti impegni:

- il  Ministro  della  Salute  si  impegna  a mantenere nella propria
  competenza i benefici previsti dalla legge 25 febbraio, n. 210, per
  gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione
  di  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 3, della legge 25 febbraio
  1992, n. 210, relativamente al caso di decesso;
- le Regioni si impegnano:
- a  definire  tutte  le  istanze, gia' trasmesse dal Ministero della
  Salute  nel  primo  invio  di  pratiche  effettuato  poco  dopo  il
  trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002;
- alla  definizione  di  linee  guida,  da  adottarsi  in  Conferenza
  Stato-Regioni,  al  fine di raggiungere il necessario coordinamento
  tra  tutte  le Regioni per la gestione uniforme delle problematiche
  della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

   In  attuazione  dell'anzidetto  Accordo,  e'  stato sancito, nella
seduta  del 1 agosto 2002 (Repertorio Atti n. 1508), l'Accordo tra il
Governo,  le  Regioni  e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
concernente:   "Linee   guida   per   la   gestione   uniforme  delle
problematiche  applicative  della  legge  25  febbraio 1992, n.210 in
materia  di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di cui
al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n.1285)";
   Il   D.P.C.M.   24  luglio  2003,  nel  rideterminare  le  risorse
finanziarie  da  trasferire  alle  Regioni  e  agli  enti  locali per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  in  materia  di  salute umana e sanita' veterinaria,
all'articolo  2  ha  trasferito  ulteriori risorse agli enti titolari
delle funzioni di cui alla legge 210/1992.
   L'articolo  3,  comma  145,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante.  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2004) ha disposto che
l'assegno  di  reversibilita'  si  applica  solo  in  presenza  delle
condizioni  previste dall'articolo 2, comma 3 della legge 25 febbraio
1992, n.210;

   1. Beneficiari

   La   Legge  n.  210/92  (articolo  1)  prevede  un  riconoscimento
economico  a  favore  di  soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile  a  causa  di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di
sangue  e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta.
I beneficiari sono:

a. Le  persone  che hanno riportato lesioni o infermita', dalle quali
   sia    derivata   una   menomazione   permanente   dell'integrita'
   psicofisica a seguito di:

- vaccinazioni   obbligatorie  per  legge  o  per  ordinanza  di  una
  autorita' sanitaria;
- vaccinazioni  non  obbligatorie per motivi di lavoro o per incarico
  del loro ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
- vaccinazioni  anche  non  obbligatorie assunte in quanto soggetti a
  rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere;
- vaccinazione  antipoliomielitica  non  obbligatoria  nel periodo di
  vigenza  della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n.
  362, articolo 3, comma 3).

b. Le  persone  non  vaccinate  che  hanno riportato, a seguito ed in
   conseguenza   di   contatto   con  persona  vaccinata,  lesioni  o
   infermita',  dalle  quali  sia derivata una menomazione permanente
   dell'integrita' psicofisica.
c. Le  persone  contagiate  da  virus  HIV  o  da  epatiti  con danni
   irreversibili  a  seguito  di  somministrazione  di  sangue e suoi
   derivati  sia  periodica  (esempio:  emofiliaci,  talassemici) che
   occasionale (esempio: interventi chirurgici, emodialisi).
d. Il  personale  sanitario  di  ogni ordine e grado che ha contratto
   l'infezione  da  HIV  durante  il  servizio, a seguito di contatto
   diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti
   da infezione da HIV.
e. Le persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal
   proprio  coniuge  appartenente  ad  una delle categorie di persone
   sopra  indicate che hanno diritto all'indennizzo ai sensi della L.
   210/92,  nonche'  i  figli  dei  medesimi  contagiati  durante  la
   gestazione (art. 2, comma 6, L. 210/92).
f. Gli eredi.

   Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima
di  percepire  l'indennizzo,  agli eredi compete la quota ereditaria,
testamentaria  o  legittima,  delle rate di indennizzo maturate dalla
data  di  presentazione  della  domanda  sino  al  giorno della morte
(compreso) del danneggiato.
   Inoltre,   se   a  causa  delle  vaccinazioni  o  delle  patologie
irreversibili  previste  dalla  L.  2  10/92  ne  derivi la morte del
danneggiato,  i  parenti  aventi  diritto,  dietro specifica domanda,
possono  optare  fra  un assegno reversibile per 15 anni o un assegno
una  tantum  di  euro  77.468,53  (L. 210/92, articolo 2, comma 3; L.
238/97   articolo,   1  comma  3).  I  parenti  aventi  diritto  sono
nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i
fratelli maggiorenni.
   Oltre  ai  benefici  sopra  indicati,  le persone danneggiate sono
esentate  dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria,  nonche' dal
pagamento   della   quota   fissa   per  ricetta  limitatamente  alle
prestazioni  sanitarie  per  la  diagnosi  e  la cura delle patologie
previste  dalla  L.  210/92  (L. 537/93, articolo 8, commi 14,15,16 e
successive modificazioni; L. 724/94, art. 1).

   2. Benefici economici

   I  benefici  economici  previsti  dalla  L.  210/92  e  successive
integrazioni e modificazioni sono:

a. Indennizzo vitalizio costituito da un assegno periodico erogato, a
   partire  dal  10 giorno del mese successivo a quello della data di
   presentazione  della  domanda,  il cui ammontare, varia secondo la
   gravita' del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso
   di inflazione programmato (art. 2, comma 1 e 2, L. 2 10/92).
b. Revisione   della   categoria  di  danno  per  aggravamento  della
   patologia  per la quale si percepisce l'indennizzo (articolo 6, L.
   210/92).
c. Indennizzo aggiuntivo pari al 50% di quello previsto al precedente
   "punto a" per le persone danneggiate, che avendo contratto piu' di
   una  malattia  determinante  un esito invalidante distinto (doppia
   patologia),  presentano domanda di doppia patologia (art. 2, comma
   7, L. 210/92).
d. Importo  aggiuntivo  "una  tantum"  nella misura del 30%, per ogni
   anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, L.
   210/92,  per  il  periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento
   dannoso   e   l'ottenimento  dell'indennizzo,  con  esclusione  di
   interessi  legali  e  rivalutazione  monetaria. Tale importo viene
   corrisposto  su  specifica  domanda  alle  persone  che a causa di
   vaccinazioni  (cosi'  come  elencate  al paragrafo 1. Beneficiari,
   punto   a),   abbiano   riportato   una   menomazione   permanente
   dell'integrita'  psicofisica  (articolo  2,  comma 2, L.210/92) da
   presentarsi  entro  il termine di prescrizione di dieci anni dalla
   conoscenza  del  danno.  Per  coloro  che  alla data di entrata in
   vigore  della  legge  238/97  hanno  gia subito la menomazione, il
   termine  di  prescrizione per la presentazione della domanda e' di
   10 anni dall'entrata in vigore della suddetta legge.
e. Quota  ereditaria,  agli  eredi, delle rate di indennizzo maturate
   dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del
   danneggiato,  nel  caso  in cui la domanda di indennizzo sia stata
   prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima
   della erogazione dell'indennizzo.
f. Assegno  reversibile  per  15  anni  o  assegno una tantum di euro
   77.468,53  (articolo  2  comma  3,  L.  210/92)  ai parenti aventi
   diritto  che  ne  fanno  domanda,  nel  caso  in  cui la morte del
   danneggiato  sia  stata  determinata  dalle  vaccinazioni  o dalle
   patologie  irreversibili previste nella L. 210/92. La domanda deve
   essere  presentata entro il termine di prescrizione di 10 anni dal
   decesso.

   I benefici di cui al presente punto spettano anche nel caso in cui
il   reddito   della   persona   deceduta   non  rappresenti  l'unico
sostentamento della famiglia.

3. Processo di indennizzo

Il processo di indennizzo si articola in quattro fasi:

A. Istruttoria della domanda
B. Giudizio medico-legale
C. Notifica giudizio medico-legale
D. Erogazione indennizzo

   Nella  tabella  che  segue sono evidenziate le fasi e le attivita'
principali del processo di indennizzo.


====================================================================
        Fasi                       Attivita'
--------------------------------------------------------------------
 A  Istruttoria     a1. Predisposizione  del  fascicolo con la docu-
    domanda             mentazione  amministrativa  e  sanitaria ri-
                        chiesta   per   l'espressione  del  giudizio
                        medico-legale.
--------------------------------------------------------------------
                    b.  Verbalizzazione  del  giudizio medico-legale
                        riportante:
                    -   Nesso di causalita'
B  Giudizio         -   Ascrivibilita' della patologia alla cateto-
   Medico-legale        ria di danno
                    -   Tempestivita' della domanda
                    -   Data manifestazione evento dannoso
--------------------------------------------------------------------
                    c1  Acquisizione del giudizio medico- legale.
                    c2  Notifica all'interessato del giudizio
  Notifica              medico-legale  e, nei casi di giudizio favo-
C giudizio              revole,  richiesta delle informazioni neces-
                        sarie  sia  per la predisposizione dell'ero-
                        gazione dell'indennizzo.
                    c3  Archiviazione  delle  pratiche  con giudizio
                        negativo
                    c4  Archiviazione  delle  pratiche prive dei re-
                        quisiti essenziali.
--------------------------------------------------------------------
                    d1  Quantificazione dell'importo dell'indennizzo
                    d2  Predisposizione atto di pagamento
D Erogazione        d3  Notifica atto di pagamento all'interessato
  indennizzo      --------------------------------------------------
                    d4  Predisposizione  ordine di pagamento ed ero-
                        gazione degli importi di indennizzo
--------------------------------------------------------------------

4. Istruttoria delle pratiche

   La  ASL  competente per l'istruttoria e' quella che corrisponde al
luogo  di  residenza  del  danneggiato;  anche per quanto riguarda le
domande  una  tantum,  si  fa  riferimento  all'ultima  residenza del
danneggiato.
   Nell'ipotesi  in  cui  il  soggetto richiedente l'indennizzo cambi
residenza  prima  della  definizione della pratica, la stessa, quando
sia  completa  del  verbale della C.M.O., viene trasmessa alla ASL di
nuova residenza.
   Per  i  cittadini  italiani  che  non hanno la residenza in Italia
viene  considerata ASL di competenza quella dell'ultima residenza nel
territorio italiano.
   Le  disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 non si
applicano  nel  caso  in  cui  il  danno  sia  diretta conseguenza di
trattamenti sanitari effettuati all'estero.
   Nell'attuazione  del  processo  gli  organi competenti adottano le
opportune  modalita'  organizzative  e  gestionali  per  garantire il
diritto alla riservatezza.
   Le pratiche vanno registrate e numerate progressivamente a partire
dal  momento  in  cui sono complete dei documenti previsti e pertanto
nello svolgimento delle diverse fasi si dovra' seguire tassativamente
l'ordine cronologico in base al numero progressivo di posizione.
   La ASL, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda,
provvede   all'istruttoria   della  pratica  e  all'acquisizione  del
giudizio medico-legale di cui all'articolo 4 della L. 210/92 (art. 3,
comma 1, L. 210/92).
   La  mancanza  di  uno  dei  requisiti  previsti dalla legge (danno
causato   da   struttura   sanitaria  straniera,  mancanza  di  prova
documentale  del  danno  subito,  mancanza  di  requisiti soggettivi,
ecc..)  comporta  l'archiviazione della pratica, previa comunicazione
motivata all'interessato.
   La  ASL,  trasmette  copia  conforme del fascicolo alla C.M.O. per
l'acquisizione  del  giudizio  medico-legale,  dandone  comunicazione
all'interessato e sospendendo nel contempo il procedimento.
   Al  termine  dell'iter  procedurale, nel fascicolo dovranno essere
presenti i seguenti documenti:

a. Domanda  di  indennizzo  riportante  data,  firma,  protocollo  di
   arrivo.
b. Documenti amministrativi.
c. Documenti  sanitari.  Essi  devono  documentare  l'evento  dannoso
   (vaccinazione   o   trasfusione),   la   menomazione  psico-fisica
   permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente.
d. Verbale della C.M.O.
e. Lettere    di    notifica    del    giudizio    medico-legale,   o
   dell'archiviazione e dell'eventuale erogazione dell'indennizzo.
f. Atto di pagamento.

5. Presentazione della domanda di indennizzo

Caso generale

   La  domanda di indennizzo va presentata dall'interessato, a mano o
a  mezzo  raccomandata,  in carta semplice, alla ASL territorialmente
competente  entro i termini di legge (L. 210/92, art. 3, e successive
modifiche ed integrazioni):

- 3 anni per i casi di vaccinazione:
- 3  anni  per  i  casi  di  epatite  post-trasfusionale.  Le domande
  presentate  prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio
  1996   n.  344  non  sono  soggette  a  decadenza,  in  quanto  non
  applicabile la perentorieta' dei termini a tale data, essendo stati
  fatti  salvi  gli  effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
  sulla  base del decreto legge n. 344/1996, reiterato dai successivi
  decreti  legge n. 450/7996 e n. 548/1996, convertito dalla legge n.
  641/1996"  Per  le istanze prodotte successivamente alla data sopra
  citata  (3  luglio  1996), e' da ritenersi; invece, che le medesime
  siano  da  considerarsi  nei  termini  se presentate entro tre anni
  dalla  conoscenza  dell'evento  dannoso  da  parte  del danneggiato
  ovvero entro tre anni dall'entrata in vigore della norma in caso di
  conoscenza dell'evento anteriore al 3 luglio 1996";
- 10 anni, nei casi di infezioni HIV.

   I  termini  di  cui  sopra decorrono dal momento in cui la persona
danneggiata,  sulla  base  della documentazione di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo  3  della  L.  210/92, e' venuta a conoscenza del danno
subito.

- 4  anni, dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge
  n.  362/99,  per  le  persone  che  hanno avuto danni permanenti da
  vaccinazione  antipoliomielitica  non  obbligatoria  nel periodo di
  vigenza della legge n. 695/59;
- 3  anni,  dal  3  luglio  1996,  data di entrata in vigore del D.L.
  344/96, convertito in legge n. 641/96;
- Per  le  domande  relative  ai casi di epatite post - trasfusionale
  presentate  dopo  il  3  luglio  1999,  va  verificato  il  termine
  triennale dalla data di manifestazione dell'evento dannoso.

L'ufficio competente deve verificare che la domanda sia:

a. firmata  e  datata  dal  richiedente.  In  caso  di minorenni o di
   incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal tutore;
b. corredata dai documenti previsti.

   Qualora la domanda, al momento della presentazione, sia carente di
alcuno dei documenti previsti, l'interessato dovra' essere invitato a
produrre  i  documenti  nel  termine di 30 giorni, con l'avvertimento
che:

- alla  pratica non viene assegnato il "numero di posizione" e rimane
  provvisoriamente sospesa in "attesa di completamento";
- il  termine  di  30  giorni, per giustificati motivi, potra' essere
  rinnovato per ulteriori 30 giorni;
- in  mancanza  di  riscontro nei termini previsti, la pratica verra'
  definitivamente   archiviata.   Questo   caso   non   preclude   la
  possibilita' di ripresentazione di nuova domanda.

Decesso: eredita/una tantum

   In  caso  di  decesso  della  persona  danneggiata durante la fase
istruttoria,   la   pratica  proseguira'  il  suo  iter  e  se  viene
riconosciuto   il   diritto   all'indennizzo,  questo  dovra'  essere
liquidato  agli  eredi  in  base  alle  quote  parti  di  successione
legittima o testamentaria.
   Se  la  persona  danneggiata  muore in conseguenza della patologia
acquisita,  gli  aventi  diritto  previsti dalla legge 210/92 (art.2,
comma 3) possono presentare domanda di una tantum di euro 77.468,53 o
di  assegno  reversibile  per  15  anni  alla  ASL  di competenza con
allegata  tutta la documentazione richiesta per la determinazione del
nesso  di  causalita' tra la trasfusione/vaccinazione, la patologia e
la morte.
   La domanda di una tantum o di assegno reversibile per 15 anni puo'
essere  presentata  dagli  aventi  diritto,  anche  quando la persona
danneggiata  non  ha  presentato  domanda di indennizzo mentre era in
vita,  entro  il  termine  di  prescrizione di 10 anni dalla data del
decesso, a decorrere dall'entrata in vigore della L. 210/92.
   La  legge  n. 210/92, cosi' come modificata dalla legge n. 238/92,
gia'   prevedeva   l'opzione   da   parte  dell'avente  diritto,  tra
l'erogazione  dell'assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa,
dell'assegno una tantum.
   L'art.  3,  comma  145,  della  L.  24  dicembre  2003,  n. 350 ha
precisato,  in  tal  senso,  che  per  usufruire  di  tale opzione e'
necessaria   la  sussistenza  del  nesso  causale  tra  la  patologia
contratta in vita ed il decesso: pertanto, l'assegno reversibile puo'
essere erogato solo in presenza di tale requisito.

   Aggravamento/doppia patologia

   In   caso  di  aggravamento  delle  infermita'  o  delle  lesioni,
l'interessato,  cioe'  il  soggetto  in  vita o colui che esercita la
patria potesta' o le funzioni di tutore, puo' presentare domanda alla
ASL di competenza, entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
Per  il giudizio sull'aggravamento, la procedura e' la stessa seguita
per la determinazione e la quantificazione del danno originario.
   La  domanda  di aggravamento puo' essere presentata anche nel caso
in  cui  la Commissione Medico- Ospedaliera (C.M.O.) pur riconoscendo
il nesso di causalita', abbia ritenuto la patologia non ascrivibile.
   Cosi'  pure,  le  persone  che  in  conseguenza  di vaccinazioni o
trasfusioni  di  sangue  o  emoderivati  hanno  contratto piu' di una
malattia   determinante   un   esito   invalidante  distinto  (doppia
patologia),    possono    presentare    domanda    di    integrazione
dell'indennizzo per doppia patologia.

   Importo aggiuntivo "una tantum del 30%" per danni da vaccinazione

   Le  persone  che  a  causa  di  vaccinazioni abbiano riportato una
menomazione permanente dell'integrita' psicofisica (articolo 2, comma
2,  L.210/92),  oltre  alla  domanda ordinaria di indennizzo, possono
presentare  domanda  per  l'ottenimento di un importo aggiuntivo "una
tantum"  corrispondente al 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto
ai  sensi dell'articolo 2, comma 1 L. 210/92, per il periodo compreso
tra    il    manifestarsi   dell'evento   dannoso   e   l'ottenimento
dell'indennizzo.
   Tale  domanda  deve  essere presentata entro il termine di 10 anni
dalla  data  di  conoscenza  del  danno.  Per coloro che alla data di
entrata   in   vigore   della  legge  238/97  hanno  gia'  subito  la
menomazione,  il  termine  di prescrizione per la presentazione della
domanda e' di 10 anni dall'entrata in vigore della suddetta legge.

6. Documentazione da allegare alla domanda di indennizzo

La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

- Dati anagrafici del danneggiato
- Dati anagrafici dell'eventuale rappresentante o rappresentanti (nel
  caso  di  minori  o  incapaci)  o richiedente (in caso di morte del
  danneggiato).
- Indicazioni del danno per il quale si chiede l'indennizzo:
- Elenco della documentazione allegata
- Indirizzo al quale inviare ogni comunicazione
- Firma  del  richiedente;  in  caso  di minorenni o di incapaci deve
  essere firmata da uno dei genitori o dal legale rappresentante
- Data di presentazione

   Alla  domanda  va  allegata  la  documentazione  amministrativa  e
sanitaria specifica per le diverse tipologie di beneficiari.

                   6.1 PERSONA DANNEGGIATA IN VITA

Documentazione amministrativa

   Per i documenti amministrativi occorre attenersi alle disposizione
in  materia  di dichiarazioni sostitutive indicate nel DPR n. 445 del
28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).

- Certificato di nascita del danneggiato
- Certificato di residenza
- Stato di famiglia nel caso di danneggiato minorenne
- Nomina del tutore nel caso di danneggiato interdetto

Documentazione sanitaria

A. Documenti sanitari per danni da vaccino

La documentazione deve comprovare:

- la data di vaccinazione e l'indicazione dei dati del vaccino;
- le  manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e la data
  (giorno, mese, anno) in cui si sono evidenziate;
- l'entita'  delle  lesioni  o  l'entita'  della  malattia  da cui e'
  derivata la menomazione;
- la necessita' o l'obbligatorieta' della vaccinazione.


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       Documenti sanitari da allegare per danni da vaccino

a. Certificato  vaccinale  della  Azienda  Sanitaria  Locale o del
   Comune in originale o in copia conforme.

b. Cartella  clinica  completa  del  primo  ricovero  relativo  al
   danno  subito  in  copia conforme.

Ordinanza  dell'autorita'  sanitaria  per  le  vaccinazioni obbli-
gatorie  o  documentazione  del  datore  di lavoro in caso di vac-
cinazione  per  motivi  di lavoro  o  documentazione  sulla neces-
sita'  di  vaccinazione  anche  se non obbligatoria in originale o
in copia conforme.
--------------------------------------------------------------------

B. Documenti sanitari per danni da contatto con persona vaccinata

   I  documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno
sia la persona danneggiata.

Essi devono comprovare:

- Che la persona vaccinata fosse nelle condizioni di poter contagiare
  le persone con cui veniva a contatto;
- Le modalita' e le caratteristiche del contatto tra il danneggiato e
  la persona vaccinata;
- Il nesso di causalita' tra vaccino e patologia


--------------------------------------------------------------------
  Documenti sanitari da allegare per danni per contatto con persone
  vaccinate

Persona vaccinata:

- Certificato  vaccinale della Azienda Sanitaria Locale o del Comu-
  ne in originale o in copia conforme.

Persona danneggiata:

- Documentazione che dimostri le modalita' e le caratteristiche del
  contatto con la persona vaccinata.

Cartella  clinica  completa  del  primo  ricovero relativo al danno
subito in copia conforme.
--------------------------------------------------------------------

C.  Documenti sanitari per danni da trasfusione o somministrazione di
emoderivati

La documentazione deve comprovare:

- la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione
  di  emoderivati  con  l'indicazione  dei  dati  relativi all'evento
  trasfusionale o dell'emoderivato;
- la   data   dell'avvenuta   infezione   da   HIV   o   da   epatiti
  post-trasfusionali;
- che  la persona trasfusa fosse nelle condizioni di poter contagiare
  le persone con cui veniva a contatto.


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Documenti sanitari da allegare per danni da trasfusione -
Politrasfusi

a. Scheda  informativa,  debitamente compilata e riportante firma e
   timbro del medico certificatore del centro trasfusionale.

b. Documentazione  sanitaria  indicante  la data (giorno,mese,anno)
   del  primo  accertamento di positivita' e contenente la diagnosi
   di infezioni  da HIV o di epatite virale post-trasfusionale, nel
   caso di HBV, anche  markers recenti che consentano di evidenzia-
   re una eventuale sieroconversione con normalizzazione del quadro
   sierologico.  Nel  caso  di Cartella clinica essa deve essere in
   copia conforme e completa.

c. Eventuali  analisi  o  cartelle  cliniche  relative  a  ricoveri
   successivi.
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Documenti sanitari da allegare per danni da trasfusione - Trasfusi
occasionali

a. Scheda  informativa rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale di
   competenza  che  istruisce  la  pratica, debitamente compilata e
   riportante firma e timbro del medico responsabile del servizio.
   Va  utilizzata  la  scheda  riportata nella G.U. 22 giugno 1992,
   n. 145, serie generale.

b. Copia  conforme  della Cartella clinica completa e riportante la
   prova  evidente e certa delle avvenute trasfusioni con le oppor-
   tune  scritte  o  con i bollini adesivi delle sacche utilizzate,
   nel diario clinico o nella scheda anestesiologica.

c. Documentazione  sanitaria  indicante  la data (giorno,mese,anno)
   del  primo  accertamento di positivita' e contenente la diagnosi
   di infezioni da HIIV o di epatite virale post-trasfusionale, nel
   caso di HBV, anche markers recenti che consentano di evidenziare
   una  eventuale  sieroconversione  con normalizzazione del quadro
   sierologico.  Nel  caso  di cartella clinica essa deve essere in
   copia conforme e completa.

d. Eventuali analisi o cartelle cliniche relative a ricoveri inter-
   corsi tra l'evento trasfusionale e l'accertamento del danno.
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   D.  Documenti  sanitari  per  operatori sanitari contagiati da HIV
durante il lavoro

Dalla documentazione deve risultare che:

- il danneggiato e' un operatore sanitario;
- il  contatto  con il sangue proveniente da soggetto HIV positivo e'
  avvenuto durante il servizio effettivo;
- la data di accertamento della prima positivita' per HIV.


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Documenti sanitari da allegare per operatori sanitari contagiati da
HIV durante il lavoro

a. Originale  o  copia conforme della denuncia di infortunio subito
   sul lavoro riportante l'avvenuto contatto con sangue proveniente
   da  soggetto  HIV  positivo (D.M. 28 settembre 1990, articolo 9,
   comma 3).

b. Dichiarazione  della Direzione sanitaria della struttura dove si
   e'  verificato  l'evento  attestante  che  l'interessato  era in
   servizio effettivo durante lo svolgersi dei fatti.

c. Cartella clinica relativa all'evento di ricovero durante il qua-
   le e' stata accertata la prima positivita' per HIV in copia con-
   forme,  ovvero  le analisi di laboratorio qualora l'accertamento
   non  sia  avvenuto in regime di ricovero in originale o in copia
   conforme
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E. Documenti sanitari per aggravamento o doppia patologia

Dalla documentazione deve risultare:

- l'aggravamento della patologia per la quale e' stata fatta domanda;
- l'insorgere  di  una  nuova  patologia in conseguenza di successive
  vaccinazioni o trasfusioni.

F.  Documenti  sanitari per i soggetti contagiati dal coniuge o dalla
madre durante la gravidanza.

   I  documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno
sia  la persona danneggiata. Ai fin dell'accoglienza della domanda e'
necessario   che   la   persona   contagiante  documenti  il  diritto
all'indennizzo, per la medesima patologia, ai sensi della L. 210/92:


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 Documenti sanitari da allegare per contagio da coniuge o da madre

Coniugi:

- Certificato di stato di famiglia.
- Diagnosi  di  primo accertamento di positivita' per HIV o epatite
  sia per contagiante che per il contagiato.

Figlio contagiato durante la gestazione:

- Certificato di stato di famiglia.
- Cartella clinica del parto.
- Documentazione  attestante  la prima positivita' virale materna e
  del bambino.
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                  6.2 PERSONA DANNEGGIATA DECEDUTA

A. Pagamento rateo agli eredi

   Nei  casi  in  cui  la persona danneggia che ha presentato domanda
muore  prima  o  durante  la  percezione  dell'indennizzo i ratei non
erogati competono agli eredi che devono fornire la documentazione che
dimostri la loro qualita' di erede.

Documentazione amministrativa

a. Certificato di morte del danneggiato.
b. Testamento  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta'
   redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000
   (G.U. 20.02.2001, n. 42) contenente sia la dichiarazione che il de
   cuius non ha lasciato testamento, sia l'elencazione degli eredi.
c. Certificato  di  residenza  del  o dei beneficiari o dichiarazione
   sostitutiva di certificazione redatta ai sensi degli artt. 43 e 46
   del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).
d. Stato   di  famiglia  originario  del  de  cuius  o  dichiarazione
   sostitutiva  dell'atto  di notorieta' redatto ai sensi degli artt.
   38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).
e. Codice  fiscale  del  o  degli  aventi  diritto,  o  dichiarazione
   sostitutiva di certificazione.
f. Provvedimento  del Giudice Tutelare qualora tra gli eredi vi siano
   minori  od  interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti
   del  minore  o  dell'interdetto  alla  riscossione  e determini le
   modalita' di impiego delle somme riscosse.
g. Numero  di  conto  corrente  bancario  o  postale  completo  delle
   coordinate    ABI    e    CAB    e   della   firma   del   o   dei
   beneficiari/intestatari  del  conto,  (in  caso  di conto corrente
   cointestato occorrono le firme di tutti i cointestatari del C/C).
h. In caso di piu' eredi, eventuale delega alla riscossione.

B.  Pagamento  assegno  di reversibilita' o di una tantum agli aventi
diritto

Documentazione amministrativa

Dai documenti si deve evincere chi sono gli aventi diritto.

a. Certificato    di    morte,   o   dichiarazione   sostitutiva   di
   certificazione.
b. Stato   di  famiglia  originario  del  de  cuius  o  dichiarazione
   sostitutiva  dell'atto  di notorieta' redatto ai sensi degli artt.
   38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).
c. Certificato  di  residenza  del  o dei beneficiari o dichiarazione
   sostitutiva di certificazione redatta ai sensi degli artt. 43 e 46
   del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).
d. Codice  fiscale  del  o  degli  aventi  diritto,  o  dichiarazione
   sostitutiva di certificazione.
e. Provvedimento  del Giudice Tutelare qualora tra gli eredi vi siano
   minori  od  interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti
   del  minore  o  dell'interdetto  alla  riscossione  e determini le
   modalita' di impiego delle somme riscosse.
f. Codice  fiscale di chi esercita la potesta' parentale o la tutela,
   o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
g. In caso di piu' aventi diritto, eventuale delega alla riscossione.

Documentazione sanitaria

   La documentazione sanitaria deve dimostrare il nesso di causalita'
tra:

- vaccinazioni/  trasfusioni  sangue / somministrazione emoderivati e
  l'infermita';
- tra l'infermita' e la morte.


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Documenti sanitari da allegare per una tantum o, in alternativa,
reversibilita' per 15 anni

Decesso prima della presentazione della domanda di indennizzo

- I documenti relativi ai casi specifici
- Cartella  clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al
  di fuori di strutture ospedaliere, scheda di morte ISTAT (modello
  ISTAT / D / 4 ) in copia conforme.

Decesso successivo alla presentazione della domanda di indennizzo

- Copia conforme della cartella clinica relativa al decesso ovvero,
  in  caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, scheda di
  morte  ISTAT  (modello  ISTAT / D / 4 )  in  originale o in copia
  conforme.
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7. Giudizio medico-legale

   Di  seguito  all'istruttoria  espletata  dalla ASL, la Commissione
Medica  Ospedaliera  redige un verbale modello ML/V, con indicato tra
l'altro:

a. La composizione della commissione.
b. Gli accertamenti eseguiti.
c. Il   giudizio   diagnostico   sulle  infermita'  e  sulle  lesioni
   riscontrate  con  indicata  la  data  in  cui si e' manifestata la
   menomazione   psico-fisica   permanente   (manifestazione   evento
   dannoso).
d. Il giudizio sanitario sul nesso causa-effetto.
e. Il  giudizio  di  classificazione delle lesioni e delle infermita'
   permanenti  secondo  la  tabella  A allegata al D.P.R. 30 dicembre
   1081, n. 834.
f. Il giudizio di tempestivita' di presentazione della domanda.

8. Notifica del giudizio medico-legale

   Il  giudizio va notificato, all'interessato o agli aventi diritto,
a  mezzo  raccomandata  AR,  stante  la  necessita'  di  valutare  la
tempestivita'   del  ricorso  eventualmente  presentato,  oppure  con
raccomandata  a  mano  nel  caso  si  ritenesse opportuno invitare il
cittadino  presso  gli  uffici  della  ASL,  al  fine di garantire la
privacy e la qualita' dei rapporti cittadino-amministrazione.
   Alla  notifica va allegata copia conforme del verbale della CMO e,
qualora  sia previsto l'indennizzo, l'elenco dei documenti e dei dati
necessari per la liquidazione della somma.
   Nel  redigere  la  notifica e' opportuno verificare la correttezza
tra  quanto  riportato  nel verbale ed i dati agli atti nel fascicolo
(es. dati anagrafici, tipo di evento che ha causato il danno, tipo di
danno  denunciato,  data  del verificarsi dell'evento dannoso, ecc.).
Importante  e'  poi  verificare  presso quale domicilio l'interessato
vuole   ricevere   le  comunicazioni:  proprio  o  altrui  domicilio,
patronato  o studio legale (in questo caso bisogna sempre controllare
il  mandato conferito per scritto dal danneggiato), verificare che la
domanda  di  indennizzo  sia  in  originale,  datata,  protocollata e
sottoscritta, altro.
   I punti fondamentali da osservare nel verbale sono i seguenti.

1. "ESAME  CLINICO": nella "ANAMNESI SPECIFICA" viene fornita la data
   del  manifestarsi  della  menomazione e nel "GIUDIZIO DIAGNOSTICO"
   viene indicata la patologia riscontrata;
2. "CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI": vengono espresse le considerazioni
   sul  nesso  di  causalita'  tra  l'infermita'  o  la menomazione e
   l'evento che ha causato il danno;
3. QUADRO  A/1:  riporta  il giudizio sul nesso di causalita' (si/no)
   tra  il  tipo  di  evento  che  ha causato il danno (vaccinazione/
   trasfusione/    contatto   con   sangue   durante   il   servizio/
   somministrazione  di  emoderivati)  e  l'infermita'  riportata nel
   "GIUDIZIO  DIAGNOSTICO",  l'aggravamento/  la doppia patologia/ la
   morte.
4. QUADRO  A/3:  viene  espresso  il  giudizio di tempestivita' della
   domanda (si/no);
5. QUADRO  C:  riporta  il  giudizio  di  irreversibilita' del danno,
   indicando   l'ascrivibilita'   tabellare  dalla  prima  all'ottava
   categoria  in  ordine  decrescente  di  gravita'  della patologia,
   oppure  l'ascrivibilita'  in  nessuna categoria nel caso in cui la
   C.M.O. rilevi che la menomazione psico-fisico non e' permanente.
6. QUADRO    A/2   riguarda   sia   il   giudizio   di   aggravamento
   dell'interessato,   sia   l'evento   morte,  inteso  o  meno  come
   aggravamento e quindi conseguenza diretta dell'evento dannoso.

9. Ricorso amministrativo

   Avverso   il   giudizio   della  Commissione  Medico  Ospedaliera,
l'interessato,  ai  sensi  dell'articolo  5  della Legge 210/92, puo'
presentare  ricorso al Ministro della Salute, trasmettendolo all'Ente
(ASL o Regione,) che ha notificato il giudizio della C.M.O.
   Il  ricorso  va  inoltrato, in carta libera, entro 30 giorni dalla
data  di  ricevimento  della  notifica  o  dalla piena conoscenza del
giudizio stesso.
   Gli  Enti  notificatori,  una  volta  verificato  il  rispetto dei
termini  di  presentazione  del  ricorso,  provvedono  ad  inviare al
Ministero  della  Salute,  in  originale,  tenendone  copia presso il
proprio archivio:

a) il ricorso;
b) il fascicolo dell'interessato;
c) eventuale   ulteriore   documentazione  prodotta  dall'interessato
   medesimo.

   L'Ente  notificatore, in attesa della decisione dei Ministro della
Salute,  sospende  il procedimento. La decisione di accoglimento o di
rigetto  del  ricorso  dovra'  essere  comunicata dai Ministero anche
all'ASL o Regione competente.
   In  caso  di  accoglimento del ricorso amministrativo il Ministero
ritrasmette  il relativo fascicolo all'organo competente che provvede
all'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto.

10. Quantificazione e liquidazione indennizzo

L'indennizzo vitalizio e' composto da due elementi:

- da  un  importo determinato in base alla tabella B allegata alla L.
  29 aprile 1976, n. 177, cosi' come modificata dall'articolo 8 della
  L.  2  maggio  1984,  n.  111, compatibile con ogni altro reddito e
  rivalutato   annualmente   sulla   base  del  tasso  di  inflazione
  programmato (tip);
- dall'importo   di   euro  6.171,96,  corrispondente  all'indennita'
  integrativa  speciale  di  cui  alla  L.  27  maggio 1959, n. 324 e
  successive  modifiche,  prevista  per la prima qualifica funzionale
  degli impiegati civili dello Stato.

   Per   la   quantificazione   dell'importo   di  indennizzo  si  fa
riferimento alle tabelle utilizzate dal Ministero della Salute.

   Decorrenza pagamento indennizzo

   L'indennizzo,  ai  sensi  dell'articolo 3 della L. 210/92, decorre
dal  primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.  Per  le domande che arrivano a mezzo posta occorre allegare
sempre la busta alla documentazione.
   La  ASL  competente  per l'indennizzo e' quella che corrisponde al
luogo di residenza del danneggiato.

   Modalita' di erogazione

   Il  rateo  arretrato  e  l'una  tantum vengono erogati in un'unica
soluzione mentre il vitalizio con rate periodiche posticipate.
   L'ente  erogatore provvede ad accertare periodicamente, presso gli
uffici  comunali  competenti,  l'esistenza  in vita delle persone nei
ruoli di indennizzo vitalizio ex L. 210/92.
   Nell'ipotesi  in  cui  il  soggetto  danneggiato che percepisce il
vitalizio  trasferisca la propria residenza in altra regione, l'ASL o
Regione   che   ha   in  carico  il  ruolo,  continuera'  ad  erogare
l'indennizzo   fino  al  31  dicembre  dell'anno  in  corso,  dandone
contestuale  notizia  alla  nuova  Regione  di  competenza.  Anche il
relativo  fascicolo, in originale, viene trasmesso alla nuova Regione
di residenza per il pagamento dell'indennizzo a partire dal 1 gennaio
dell'anno successivo.

   Archiviazione delle pratiche

   L'archiviazione  delle  pratiche  avverra' presso l'Ente che ne ha
curato la definizione.

   Trattenute assistenziali e ritenute fiscali

   Con  nota  del  3  maggio  1994,  prot 500 U.S./L.210/AG/3/489, il
Ministero della Sanita' precisa:
   "Gli  indennizzi previsti dalla legge di che trattasi hanno natura
risarcitoria e non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale ne'
ad alcuna ritenuta fiscale come precisato dal Ministero delle Finanze
con  nota  del  15  aprile 1994, III-5-393/94, inoltre, in assenza di
espressa  previsione  legislativa, essi sono da ritenersi compatibili
con  ogni  altro  emolumento a qualsiasi titolo percepito (L. 210/92,
articolo 2, comma 1).

   Interessi legali

   Per    quanto   riguarda   eventuali   richieste   relative   alla
corresponsione  di  interessi  legali sulle somme corrispondenti agli
indennizzi  dovuti  ai sensi della legge in oggetto, si rileva che in
assenza di specifica normativa di legge, simile a quella prevista nel
D.P.R.  21  settembre  1994 n. 698 in materia di riconoscimento delle
minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici, l'ente
competente  al  procedimento  amministrativo  di riconoscimento degli
indennizzi  in  parola  non  e'  tenuto a corrispondere gli interessi
legali su somme arretrate liquidate.
   I benefici ex legge 210/92 hanno natura solidale e quindi non sono
equiparabili  alle  fattispecie  previste  dall'art. 7 della legge n.
533/73, attinenti a materia di accessori su crediti previdenziali e/o
assistenziali. Il beneficio economico di cui alla legge 210/92 non e'
dovuto  a  fronte  di  uno  stato  di bisogno dell'avente diritto ne'
attiene  al  sistema  della "sicurezza sociale" bensi' costituisce un
ristoro  corrisposto  nel  caso  in  cui  un soggetto abbia subito un
danno,  seppure  incolpevole alla salute, dovuto indipendentemente da
risarcimento in senso proprio che eventualmente puo' essere richiesto
dall'interessato  ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2043
del codice civile.
   I  crediti  spettanti  ai sensi della legge in parola hanno natura
indennitaria, come confermato dalla Corte Costituzionale in occasione
delle sentenze n. 118/1996 e 27/1998.

   11. Quadro normativo di riferimento

   L.  25  febbraio  1992,  n.  210  (G.U.  6.3.92, n.55), successive
modifiche   ed   integrazioni,  "Indennizzo  a  favore  dei  soggetti
danneggiati   da   complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di
vaccinazioni   obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazioni  di
emoderivati".

   Norme di modifica ed integrazione della L. 210/92

   D.L.  28  agosto  1995, n. 362, articolo 6 (convertito in legge L.
238/97)
   Disposizioni  urgenti  in  materia  di  assistenza  farmaceutica e
sanita'

   D.L. 1 luglio 1996, n. 344, articolo 6 (in nota al D.L. 548/96)
   Modifiche ed integrazioni della L. 210/92

   D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7
   Modifica e integrazione della L. 210/92

   L. 20 dicembre 1996 n.641
   Modifica e integrazione della L. 210/92

   D.L. 4 aprile 1997, n. 92 (non convertito in legge)
   Modifiche e integrazioni della L. 210/92

   L. 25 luglio 1997, n. 238
   Modifiche  ed  integrazioni  al  L.  25  febbraio 1992, n. 210, in
materia   di  indennizzi  ai  soggetti  danneggiati  da  vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

   L. 14 ottobre 1999, n. 362 - Articolo 3, commi 3 e 4
   Interventi  per  la  prevenzione e cura della fibrosi cistica, per
gli  indennizzi  ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni
ed   emoderivati   e   per   la  proroga  del  programma  cooperativo
italo-americano sulla terapia dei tumori.

   L. 24 dicembre 2003, n. 350 (L. F. 2004) - Articolo 3, comma 145
   Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004).

   Circolari, pareri

   Circolare  10  aprile  1992,  n. 500. VII/AG.3/6274-bis (Ministero
Sanita)
   Indennizzo  a  favore  dei  soggetti danneggiati da complicanze di
tipo  irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
e somministrazioni di emoderivati; L. 210/92.

   Circolare   3  maggio  1994,  500  U.S./L.210/AG/3/489  (Ministero
Sanita)
   Liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 210/92

   Parere Consiglio Superiore della Sanita' 15 maggio 1996

   1. Interpretazione articolo 7, comma 2 della L. 210/92.
   2. Esami radiografici con mezzi di contrasto.

   Circolare 26 maggio 1994, prot. 16169 (Ministero del Tesoro)
   Liquidazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze   di   tipo   irreversibile   a   causa  di  vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, previsti
dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

   Circolare   14   novembre   1996,   n.  900.  U.S./L.210/AG/3/6072
(Ministero sanita)
   L.  210/92,  Direttive  alle Unita' sanitarie locali in attuazione
dell'articolo 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n.548.

   Decreto  Sottosegretario  di Stato del Ministero della Sanita' del
10 giugno 1997
   Indennizzo L.210/92 per soggetti con "doppia patologia"

   Direttiva  tecnica  interministeriale  Ministero  della  Difesa  e
Ministero della Sanita' del 28 dicembre 1992
   Procedure  connesse  all'erogazione dell'indennizzo previsto dalla
L. 210/92.

   Circolare 9 aprile 1998, n. 49 (Ministero del Lavoro)
   Denuncia    ai    procuratori    regionali   presso   le   Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

   Commissione Medica Ospedaliera

   D.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092, articolo 165 - "Commissioni
mediche ospedaliere";

   D.P.R.  19  aprile  1994,  n.  364,  articolo  6  -  "Accertamenti
sanitari"

   Circolare  4  febbraio  1997,  n.  300/97/ML-5/20 (Ministero della
Difesa)
   L. 210/92 - Nuovi adempimenti demandati alle C.M.O.

   Sentenze Corte Costituzionale

   Sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118
   Sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27
   Sentenza 08-22 giugno 2000, n. 226
   Sentenza 09 ottobre 2000, n. 423
   Sentenza 20 novembre 2002, n. 476

   Importo indennizzo

   L. 27 maggio 1959, n. 324
   Determinazione dell'importo integrativo dell'indennizzo;

   L. 29 aprile 1976, n. 177
   Tabella B per la determinazione della misura dell'indennizzo

   D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*)
   Tabella  A  "Lesioni  ed  infermita'  che danno diritto a pensione
vitalizia o ad assegno temporaneo",
   (*) aggiornata dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

   L. 26 gennaio 1980, n. 9
   Adeguamento  delle  pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio
alla  nuova  normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29
novembre  1977, numero 875 (2), e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
(2/a).

   L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8
   Pensione  o  assegno privilegiato tabellare": modifica le pensioni
di cui alla tab. B - L. 29 aprile 1976, n. 177

   L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, commi 14, 15
   Esenzioni dalla partecipazioni alla spesa sanitaria

   L. 23 dicembre 1994, n.724, art. 1
   Esenzioni dalla partecipazioni alla spesa sanitaria

   Circolare  11 marzo 1996, n.13/NC - "Variazione della misura degli
indennizzi, previsti dalla legge 210/92"

   Trasferimento delle funzioni relative agli indennizzi L. 210/92

   D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (*)
   Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59.
   (*) Ripubblicazione G.U. 21 maggio 1998)

   D.P.C.M. 26 maggio 2000
   Individuazione  delle  risorse  umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e
sanita'  veterinaria  ai  sensi  del titolo IV, capo I del D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 112.

   D.P.C.M. 13 novembre 2000
   Criteri   di  ripartizione  e  ripartizione  tra  le  regioni  per
l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dal D. Lgs 31 marzo 1998, n.
112,  in materia di salute umana e sanita' veterinaria DPCM 26 maggio
2000

   D.P.C.M. 22 dicembre 2000
   Trasferimento   dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,  umane,
strumentali  e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite
dal  D.  Lgs.  31  marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli
enti locali della regione.

   Accordo 8 agosto 2001
   Accordo  tra  Governo e Regioni concernente il trasferimento delle
risorse a regioni ed enti locali in materia di salute umana e sanita'
veterinaria. G.U. n. 208 del 7.9.2001.

   DPCM 8 gennaio 2002
   Rideterminazione  delle  risorse  finanziarie  da  trasferire alle
Regioni  e  agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite
dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute
umana e sanita' veterinaria.

   DPCM 24 luglio 2003
   Rideterminazione  delle  risorse  finanziarie  da  trasferire alle
Regioni  e  agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite
dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute
umana e sanita' veterinaria.