ALLEGATO 2 ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV) Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell' articolo 2 del presente DM Descrizione della norma e degli adempimenti La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisione diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocita' tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalita' e' da ritenersi rispettata. Intervento delle Regioni e Provincie autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: - gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, comprese le deroghe, con particolare riferimento alle pendenze medie degli appezzamenti, alle aree interessate, alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti, compresi gli interventi sostitutivi in caso di rischio per l'operatore; - l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche. A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Deroghe Sono previste le seguenti deroghe: - per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche; - laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilita' del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM Descrizione della norma e degli adempimenti: Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, e' opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: - l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche vegetazionali (presenza di boschi, etc.); - gli impegni di condizionalita', in deroga alla presente norma, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie ove normati da provvedimenti regionali. A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta. Deroghe: Sono ammesse deroghe: - per le superfici investite a riso; - in presenza di norme regionali o locali. Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM Descrizione della norma e degli adempimenti Al fine del raggiungimento dell'obiettivo fissato, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura. Sono quindi previsti i seguenti adempimenti: - manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalita' e' da ritenersi rispettata. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: - le caratteristiche della rete di sgrondo; - l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme. A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM Descrizione della norma e degli adempimenti Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede: a. il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04; b. l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: - l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche. A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a) e b) per le superfici che erano dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre 2004. Deroghe Sono fatte salve le deroghe previste: - dal regolamento (CE) 796/04 in ordine al precedente impegno a); - dai PSR e da altre norme regionali o locali in ordine al precedente impegno b). NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM Descrizione della norma e degli adempimenti Le superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM, sono soggette alle seguenti prescrizioni: a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno; b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccita', ed evitare la diffusione di infestanti. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti: - con riferimento alla norma b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni due anni; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che: - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non puo' essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 31 agosto di ogni anno; - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non puo' essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche; - la modifica della data di inizio delle lavorazioni del terreno finalizzate all'ottenimento di una produzione agricola nella successiva annata agraria. Tale data non puo' essere precedente alla fine del periodo di raccolta dei cereali autunno-vernini dell'area. A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni ai precedenti punti a) e b) e per il punto b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, e' compreso fra il 1 ° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, e' compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, e' presente solo in condizioni di declaratoria di evento siccitoso. Deroghe Sono previste le seguenti deroghe: 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, se viene comunque garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale. Con riferimento ai precedenti impegni a) e b) sono ammesse deroghe nei casi di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi. 2. colture a perdere per la fauna, lettera e) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002. 3. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM Descrizione della norma e degli adempimenti Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la norma prevede i seguenti interventi: - attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti: - la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni; - l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi; - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche; - le modalita' e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe.. A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni. Deroghe Sono previste le seguenti deroghe: - in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario. - in caso di reimpianto autorizzato. NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM Descrizione della norma e degli adempimenti Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni: a) divieto di eliminazione delle terrazze esistenti; b) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE. Intervento delle Regioni e Province autonome Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono prevedere con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, di estendere il divieto ad altre aree. A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione delle terrazze e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione. Deroghe In riferimento al precedente punto a), e' consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).