(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2

    ELENCO  DELLE  NORME  PER  IL  MANTENIMENTO  DEI TERRENI IN BUONE
CONDIZIONI  AGRONOMICHE  E  AMBIENTALI  (Art.  5  Reg. (CE) 1782/03 e
Allegato IV)
    Obiettivo  1:  EROSIONE  DEL  SUOLO: Proteggere il suolo mediante
misure idonee
    NORMA  1.1:  Interventi  di  regimazione  temporanea  delle acque
superficiali di terreni in pendio
    Ambito  di  applicazione:  Superfici  di  cui alla lettera a) del
comma 3 dell' articolo 2 del presente DM
    Descrizione della norma e degli adempimenti
    La  norma  si  applica  esclusivamente  ai  terreni  declivi  che
manifestano   fenomeni   erosivi   evidenziabili  dalla  presenza  di
incisione diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
    La  norma  prevede  la realizzazione di solchi acquai temporanei,
per  cui  l'acqua  piovana  raccolta, anche a monte dell'appezzamento
considerato,  mantenga  una  velocita'  tale  da  non pregiudicare la
funzione  del  solco  stesso  e  sia  convogliata  in  fossi ed alvei
naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
    Sono  esenti  dall'adempimento  della presente norma le superfici
stabilmente  inerbite  o  impegnate  con  colture  che permangono per
l'intera annata agraria.
    Qualora  i  fenomeni  erosivi del suolo siano presenti nonostante
l'applicazione   della   suddetta  norma  la  condizionalita'  e'  da
ritenersi rispettata.
    Intervento delle Regioni e Provincie autonome
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1
del  presente  Decreto,  fatta  salva  la normativa locale vigente in
materia   di   difesa  del  suolo,  possono  specificare  con  propri
provvedimenti,  in  base  alle  condizioni  del  suolo,  al clima, ai
sistemi aziendali esistenti:
    - gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, comprese le
deroghe,  con  particolare  riferimento  alle  pendenze  medie  degli
appezzamenti,  alle  aree  interessate, alle distanze e ai criteri di
esecuzione  dei  solchi acquai temporanei, in funzione della natura e
della  destinazione  d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei
versanti,  compresi gli interventi sostitutivi in caso di rischio per
l'operatore;
    - l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
    -  l'eventuale  suddivisione  del territorio in aree omogenee per
caratteristiche pedoclimatiche.
    A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza
dei  provvedimenti  delle  Regioni  e  Province Autonome, la presente
norma  prevede  la  realizzazione  di  solchi  acquai  temporanei, ad
andamento  livellare  o comunque trasversale alla massima pendenza. I
solchi  devono  essere  realizzati  in funzione delle caratteristiche
specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non
superiore ad 80 m.
    Deroghe
    Sono previste le seguenti deroghe:
    - per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31 dicembre
2004,  si  applicano  le  disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000,
recante  disposizioni  nazionali  di  attuazione  del  regolamento CE
1259/99 e successive modifiche;
    - laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la
stabilita'  del  mezzo  meccanico  necessario  alla realizzazione dei
solchi acquai.
    Obiettivo  2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di
sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche
    NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali
    Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
    Descrizione della norma e degli adempimenti:
    Al  fine  di  preservare il livello di sostanza organica presente
nel  suolo,  e'  opportuno  provvedere  ad  una corretta gestione dei
residui colturali.
    E'  pertanto  vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie,
nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di
prati naturali o seminati e di altre colture.
    Intervento delle Regioni e Province autonome
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1
del  presente  Decreto, possono specificare con propri provvedimenti,
in  base  alle  condizioni  del suolo, al clima, ai sistemi aziendali
esistenti:
    - l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
    -  l'eventuale  suddivisione  del territorio in aree omogenee per
caratteristiche vegetazionali (presenza di boschi, etc.);
    -  gli impegni di condizionalita', in deroga alla presente norma,
inerenti  la  regolamentazione  della  bruciatura  delle  stoppie ove
normati da provvedimenti regionali.
    A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza
dei  provvedimenti  delle  Regioni  e  Province Autonome, la presente
norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie
e  dei  residui  colturali  lasciati  in  campo  successivamente alla
raccolta.
    Deroghe:
    Sono ammesse deroghe:
    - per le superfici investite a riso;
    - in presenza di norme regionali o locali.
    Obiettivo  3:  STRUTTURA  DEL  SUOLO:  Mantenere la struttura del
suolo mediante misure adeguate
    NORMA  3.1:  Difesa  della  struttura  del  suolo  attraverso  il
mantenimento   in  efficienza  della  rete  di  sgrondo  delle  acque
superficiali
    Ambito  di  applicazione:  Superfici  di  cui alla lettera e) del
comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
    Descrizione della norma e degli adempimenti
    Al  fine  del  raggiungimento dell'obiettivo fissato, la presente
norma  stabilisce  che gli agricoltori devono mantenere in efficienza
la  rete  di  sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove
presente, la baulatura.
    Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:
    -  manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione
delle   scoline   e  dei  canali  collettori  al  fine  di  garantire
l'efficienza  della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni
di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
    Qualora  i  fenomeni  di  allagamenti  e  ristagni siano presenti
nonostante   l'applicazione   puntuale   della   suddetta  norma,  la
condizionalita' e' da ritenersi rispettata.
    Intervento delle Regioni e Province autonome
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1
del  presente  Decreto, possono specificare con propri provvedimenti,
in  base  alle  condizioni  del suolo, al clima, ai sistemi aziendali
esistenti:
    - le caratteristiche della rete di sgrondo;
    -  l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno,
con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione
delle scoline e dei canali;
    -  l'eventuale  suddivisione  del territorio in aree omogenee per
caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende
a cui riferire l'applicazione delle norme.
    A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza
dei  provvedimenti  delle  Regioni  e  Province Autonome, la presente
norma  prescrive  la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e
conservazione  delle  scoline  e  dei  canali  collettori  al fine di
garantire  l'efficienza  della  rete  di sgrondo. Sono fatte salve le
disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
    Obiettivo  4:  LIVELLO  MINIMO  DI  MANTENIMENTO:  Assicurare  un
livello  minimo  di  mantenimento  ad evitare il deterioramento degli
habitat
    NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente
    Ambito  di  applicazione:  Superfici  di  cui alla lettera c) del
comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
    Descrizione della norma e degli adempimenti
    Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede:
    a.   il   divieto  di  conversione  della  superficie  a  pascolo
permanente  ad  altri  usi a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n.
796/04;
    b.  l'esclusione  di  lavorazioni  del terreno fatte salve quelle
connesse  al  rinnovo  e/o  infittimento  del  cotico  erboso  e alla
gestione dello sgrondo delle acque.
    Intervento delle Regioni e Province autonome
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1
del  presente  Decreto, possono specificare con propri provvedimenti,
in  base  alle  condizioni  del suolo, al clima, ai sistemi aziendali
esistenti:
    -  l'eventuale  indicazione  del  carico  minimo  e/o  massimo di
bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;
    -  l'eventuale  suddivisione  del territorio in aree omogenee per
caratteristiche pedoclimatiche.
    A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza
dei  provvedimenti  delle  Regioni  e  Province Autonome, la presente
norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a) e b) per le
superfici che erano dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre 2004.
    Deroghe
    Sono fatte salve le deroghe previste:
    - dal regolamento (CE) 796/04 in ordine al precedente impegno a);
    -  dai  PSR  e  da  altre  norme  regionali o locali in ordine al
precedente impegno b).
    NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
    Ambito  di  applicazione:  Superfici  di  cui alla lettera b) del
comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
    Descrizione della norma e degli adempimenti
    Le  superfici  di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2
del presente DM, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
    a.  presenza  di  una copertura vegetale, naturale o artificiale,
durante tutto l'anno;
    b.  attuazione  di pratiche agronomiche consistenti in operazioni
di  sfalcio,  o  altre  operazioni equivalenti, al fine di conservare
l'ordinario  stato  di  fertilita'  del  terreno,  tutelare  la fauna
selvatica  e  prevenire  la  formazione  di  un potenziale inoculo di
incendi,  in  particolare nelle condizioni di siccita', ed evitare la
diffusione di infestanti.
    Intervento delle Regioni e Province autonome
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1
del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti:
    -  con  riferimento  alla norma b), gli altri interventi ammessi,
equivalenti  allo  sfalcio;  il  numero degli interventi di sfalcio o
altri  interventi  ammessi  da  effettuarsi, in ogni caso, almeno una
volta  ogni due anni; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli
interventi  di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando
che:
    -  per  le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e
della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o
altra  operazione equivalente, non puo' essere inferiore a 150 giorni
consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 31 agosto di ogni anno;
    -  per  le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o
altra  operazione equivalente, non puo' essere inferiore a 120 giorni
consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno;
    -  l'eventuale  suddivisione  del territorio in aree omogenee per
caratteristiche pedoclimatiche;
    -  la modifica della data di inizio delle lavorazioni del terreno
finalizzate   all'ottenimento   di   una  produzione  agricola  nella
successiva  annata agraria. Tale data non puo' essere precedente alla
fine del periodo di raccolta dei cereali autunno-vernini dell'area.
    A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza
dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede
il  rispetto  delle prescrizioni ai precedenti punti a) e b) e per il
punto  b)  un  numero  di  interventi  di sfalcio, o altri interventi
ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.
    Per  le  aree  individuate  ai sensi della direttiva 79/409/CEE e
della  direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio,
o  altra operazione equivalente, e' compreso fra il 1 ° marzo e il 31
luglio  di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto annuale
di  sfalcio,  o  altra  operazione equivalente, e' compreso fra il 15
marzo  e  il  15  luglio  di  ogni anno. E' fatto comunque obbligo di
sfalci  e/o  lavorazioni  del  terreno  per la realizzazione di fasce
antincendio.  Tale  obbligo,  nelle aree montane, e' presente solo in
condizioni di declaratoria di evento siccitoso.
    Deroghe
    Sono previste le seguenti deroghe:
    1.  la  pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o
piante biocide, se viene comunque garantita una copertura del terreno
nel  periodo autunno-invernale. Con riferimento ai precedenti impegni
a)  e  b)  sono  ammesse  deroghe  nei casi di terreni interessati da
interventi di ripristino di habitat e biotopi.
    2.  colture  a  perdere  per  la fauna, lettera e) articolo 1 del
Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
    3.  lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione
agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non
prima del 15 luglio.
    NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti
    Ambito  di  applicazione:  Superfici  di  cui alla lettera d) del
comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
    Descrizione della norma e degli adempimenti
    Al   fine  del  mantenimento  degli  olivi  in  buone  condizioni
vegetative la norma prevede i seguenti interventi:
    - attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo
di   mantenere  un  equilibrato  sviluppo  vegetativo  dell'impianto,
secondo gli usi e le consuetudini locali.
    Intervento delle Regioni e Province autonome
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1
del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti:
    - la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di
interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque
anni;
    -  l'intervallo  temporale  entro  cui  effettuare gli interventi
ammessi;
    -  l'eventuale  suddivisione  del territorio in aree omogenee per
caratteristiche pedoclimatiche;
    -  le  modalita'  e  la frequenza della potatura anche attraverso
deroghe..
    A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza
dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede
la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.
    Deroghe
    Sono previste le seguenti deroghe:
    - in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
    - in caso di reimpianto autorizzato.
    NORMA   4.4:   Mantenimento  degli  elementi  caratteristici  del
paesaggio
    Ambito  di  applicazione:  Superfici  di  cui alla lettera e) del
comma 3 dell'articolo 2 del presente DM
    Descrizione della norma e degli adempimenti
    Ai  fini  del  mantenimento  degli  elementi  caratteristici  del
paesaggio   sull'intero   territorio   nazionale,   gli   agricoltori
beneficiari  di  un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti
di  cui  all'allegato  1  del  Reg.(CE)  1782/03  devono rispettare i
seguenti impegni:
    a) divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
    b)  il  rispetto  dei  provvedimenti  regionali adottati ai sensi
della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.
    Intervento delle Regioni e Province autonome
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1
del  presente Decreto, possono prevedere con propri provvedimenti, in
base  alle  condizioni  del  suolo,  al  clima,  ai sistemi aziendali
esistenti, di estendere il divieto ad altre aree.
    A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza
dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede
il  divieto  di eliminazione delle terrazze e, nelle aree perimetrate
ai  sensi  della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il
rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.
    Deroghe
    In   riferimento   al  precedente  punto  a),  e'  consentito  il
rimodellamento    dei    terrazzamenti   allo   scopo   di   renderli
economicamente  validi  e  meccanizzabili  (ad esempio, ai fini della
trasformazione in terrazzi collegati).