ALLEGATO B Articolo 34 Comunicazioni all'Autorita' per la continuita' del servizio 34.1 Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2007, ogni impresa distributrice comunica all'Autorita' l'ammontare della penalita' P di cui al comma 32.3, nonche' le seguenti informazioni relative ai clienti e altre utenze AT e MT, distintamente per livello di tensione e inoltre, per i clienti e altre utenze allacciati a reti di distribuzione a media tensione, per ambito territoriale e per fasce di potenza disponibile: a) numero di clienti di maggiore dimensione il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno precedente o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione e numero di tali clienti per i quali il numero di interruzioni risulti superiore allo standard specifico; b) numero di clienti o altre utenze MT che non sono clienti di maggiore dimensione, il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno precedente o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione, e numero di tali clienti per i quali il numero di interruzioni risulti superiore allo standard specifico; c) numero e ammontare degli indennizzi erogati; d) ammontare dell'eventuale differenza positiva o negativa tra le penalita' raccolte e gli indennizzi erogati; e) numero di impianti adeguati ai requisiti tecnici; f) numero di controlli effettuati; g) numero di dichiarazioni di adeguatezza revocate. 34.2 A decorrere dal 2008, alle informazioni di cui al comma precedente sono aggiunte le seguenti: a) ammontare del corrispettivo specifico tariffario versato dai clienti e altre utenze MT con impianti non adeguati ai requisiti tecnici; b) ammontare dell'eventuale eccedenza della somma dell'ammontare di cui alla lettera precedente rispetto al tetto massimo indicato al comma 33.23. 34.3 L'impresa distributrice conserva, per eventuali controlli, la documentazione fornita dai clienti finali e altre utenze comprovante l'adeguatezza degli impianti, ogni altra documentazione relativa ai controlli effettuati, nonche' assicura l'evidenza contabile delle somme eccedenti versate alla Cassa o ricevute dalla medesima ai sensi dei commi 33.6 e 33.8.