(all. 2 - art. 1)
                                                          ALLEGATO B

                             Articolo 34
    Comunicazioni all'Autorita' per la continuita' del servizio

34.1 Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  a decorrere dal 2007, ogni
     impresa  distributrice  comunica all'Autorita' l'ammontare della
     penalita'   P   di  cui  al  comma  32.3,  nonche'  le  seguenti
     informazioni  relative  ai  clienti  e  altre  utenze  AT  e MT,
     distintamente per livello di tensione e inoltre, per i clienti e
     altre   utenze  allacciati  a  reti  di  distribuzione  a  media
     tensione,  per  ambito  territoriale  e  per  fasce  di  potenza
     disponibile:
a) numero  di  clienti  di  maggiore  dimensione  il cui contratto di
   trasporto  e' rimasto in vigore per l'intero anno precedente o che
   hanno  immesso  energia  elettrica  nella  rete di distribuzione e
   numero  di  tali  clienti  per  i  quali il numero di interruzioni
   risulti superiore allo standard specifico;
b) numero  di  clienti  o  altre  utenze  MT  che non sono clienti di
   maggiore  dimensione,  il cui contratto di trasporto e' rimasto in
   vigore  per  l'intero  anno precedente o che hanno immesso energia
   elettrica  nella  rete  di distribuzione, e numero di tali clienti
   per  i  quali  il  numero  di  interruzioni risulti superiore allo
   standard specifico;
c) numero e ammontare degli indennizzi erogati;
d) ammontare  dell'eventuale  differenza  positiva  o negativa tra le
   penalita' raccolte e gli indennizzi erogati;
e) numero di impianti adeguati ai requisiti tecnici;
f) numero di controlli effettuati;
g) numero di dichiarazioni di adeguatezza revocate.

34.2 A  decorrere  dal  2008,  alle  informazioni  di  cui  al  comma
     precedente sono aggiunte le seguenti:
a) ammontare  del  corrispettivo  specifico  tariffario  versato  dai
   clienti  e  altre utenze MT con impianti non adeguati ai requisiti
   tecnici;
b) ammontare  dell'eventuale  eccedenza della somma dell'ammontare di
   cui  alla lettera precedente rispetto al tetto massimo indicato al
   comma 33.23.

34.3 L'impresa  distributrice  conserva,  per eventuali controlli, la
     documentazione   fornita  dai  clienti  finali  e  altre  utenze
     comprovante    l'adeguatezza    degli   impianti,   ogni   altra
     documentazione   relativa   ai   controlli  effettuati,  nonche'
     assicura l'evidenza contabile delle somme eccedenti versate alla
     Cassa o ricevute dalla medesima ai sensi dei commi 33.6 e 33.8.