(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2

              MODELLO DI ATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA

    Premesso:
      che  con  provvedimento  in data.... l'Agenzia delle entrate ha
conferito  alla  societa'...., con sede in.... via...., n. ....... la
concessione  del  servizio  di riscossione mediante ruolo/la nomina a
commissario  governativo  delegato  provvisoriamente alla riscossione
dei         tributi         per         l'ambito         territoriale
di .................................;
      che tale provvedimento e' stato notificato in data ............
alla societa', in persona del suo legale rappresentante;
      che   con  provvedimento  datato....  la  suddetta  Agenzia  ha
determinato,  a  garanzia  degli  obblighi derivanti dall'affidamento
della  concessione/gestione  commissariale  nei  confronti degli enti
tenuti  ad  effettuare  la riscossione coattiva delle proprie entrate
tramite  ruolo,  la  misura  della  cauzione,  di cui all'art. 27 del
decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in Euro ...., pari ad un
settantaduesimo  dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a
ruolo  scadute  nell'anno  precedente a quello dell'affidamento e dei
versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;
      che  ai  sensi  dell'art.  28,  comma 1, lettera b), del citato
decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, la cauzione puo' essere
prestata anche attraverso fideiussione bancaria;
      che  detta  cauzione  deve  essere  prestata  per il periodo di
garanzia  dal.... al...., data di scadenza della concessione/gestione
commissariale;
                        Tutto cio' premesso:

    L'Istituto bancario...., in seguito denominato «Banca», in regola
con  il  disposto  dalla  legge  10 giugno 1982, n. 348, e successive
modificazioni e integrazioni, ammesso dalla Banca d'Italia a svolgere
attivita'  bancaria  con autorizzazione n. ............... e iscritto
in  apposito  albo  da parte della Banca d'Italia al n. .............
(articoli 13  e  14  del  decreto legislativo n. 385 del 1° settembre
1993),  con sede legale in.... e Direzione generale in.... e per esso
il....   nato   a....  il....  nella  sua  qualita'  di....,  a  cio'
facoltizzato,  si  costituisce  fideiussore, alle condizioni generali
che seguono, della societa'...., fino alla concorrenza di Euro .... a
garanzia  delle  somme  riscosse ai sensi dell'art. 27, nonche' degli
altri  obblighi derivanti dal conferimento della concessione/gestione
commissariale.
    Conseguentemente  questa  Banca  si obbliga, a semplice richiesta
mediante  lettera  raccomandata  da parte dell'Agenzia delle entrate,
Direzione  centrale  amministrazione, a corrispondere, entro i limiti
della  garanzia  prestata,  quanto dovuto dalla suddetta societa'....
quale   concessionaria   del  servizio  di  riscossione/  commissario
governativo  delegato  provvisoriamente  alla riscossione dei tributi
dell'ambito  territoriale  di....,  nei confronti dello Stato e degli
altri enti creditori.
    La  presente  fideiussione  e'  prestata per il periodo di durata
della  concessione del servizio di riscossione/gestione commissariale
dal....   al....,   data  di  scadenza  della  concessione/  gestione
commissariale  e,  salvo modifiche o integrazioni che codesta Agenzia
dovesse  richiedere  in relazione al diverso ammontare della somma da
garantire  ai  sensi  dell'art.  27  del  citato decreto legislativo,
restera'  ferma  sino  all'emissione  del  relativo  provvedimento di
svincolo.
    La  presente  fideiussione  non  e'  soggetta  a registrazione in
quanto garanzia richiesta dalla legge.

                 CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

                               Art. 1.

    La  Banca  garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata
ed  alle  condizioni  generali  e  particolari contenute nel presente
atto,   l'adempimento   da   parte   del   concessionario/commissario
governativo   degli   obblighi   di   cui  in  premessa  e  eventuali
supplementi.
    La  garanzia  prestata  con  la fideiussione non diviene operante
sino     a     quando     l'Agenzia    delle    entrate,    cui    il
concessionario/commissario  governativo  l'ha presentata, non l'abbia
riconosciuta idonea ai sensi di legge.
                               Art. 2.

    Qualora    il    concessionario/commissario    governativo    sia
inadempiente  in  tutto  o  in parte nei confronti dell'Agenzia delle
entrate  e  degli  altri  enti  relativamente agli obblighi di cui in
premessa,   l'Agenzia   delle   entrate,  su  richiesta  dell'ufficio
competente, dispone l'espropriazione della cauzione nei confronti del
garante,   con  provvedimento  da  notificare,  a  cura  dell'ufficio
proponente  al  predetto  garante  ed  al  concessionario/commissario
governativo.
    In  tal  caso,  la  Banca  effettuera'  il versamento della somma
dovuta entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento,
con le modalita' indicate nello stesso.
    Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.
                               Art. 3.

    Nel  caso  in  cui  la  Banca  effettui  pagamenti in forza della
presente  fideiussione bancaria la somma garantita si intende ridotta
in misura corrispondente all'importo versato.
    La    riduzione   non   esonera   il   concessionario/commissario
governativo  dal  pagamento  delle  commissioni  dovute  in forza del
contratto stipulato con la Banca.
                               Art. 4.

    Se  la  scadenza  della  fideiussione coincide con la scadenza di
concessione/gestione  commissariale  e  il concessionario/commissario
governativo  non  viene  confermato,  la garanzia continua a prestare
efficacia   fino   all'emissione   del  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 32 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
                               Art. 5.

    Nel  caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27 del
citato  decreto  legislativo  n. 112/1999, l'importo garantito con la
presente  fideiussione  puo'  essere  ridotto  ai sensi dell'art. 29,
comma 1, dello stesso decreto.
                               Art. 6.

    In caso di controversie tra la Banca e l'Agenzia delle entrate e'
competente esclusivamente il Foro di Roma.
    Il concessionario/commissario governativo....
    L'impresa....
(autentiche delle firme)