(all. 2 - art. 1)
                                                          Allegato II
requisiti  minimi  relativi ai dati da inviare da parte delle regioni
                      alla banca dati nazionale
    1.  Ogni  singola  banca  dati  regionale deve contenere almeno i
seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:
      1) Anagrafica aziende partecipanti (eventualmente divise in due
tabelle collegate):
        proprietario o ragione sociale;
        codice aziendale;
        indirizzo (comune e provincia);
        codice ASL di competenza;
        coordinate geografiche (latitudine e longitudine);
        categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o
commerciali);
        livello di qualifica;
        specie   allevate  (con  indicazione  anche  della  eventuale
presenza di caprini);
        razze allevate;
        numero di riproduttori maschi presenti per razza;
        numero di riproduttori femmine presenti per razza;
        numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
        numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.
      2) Tabella individuale (singole analisi):
        codice ASL di prelievo;
        data di prelievo;
        codice aziendale di allevamento;
        codice aziendale (eventuale) di provenienza;
        codice identificativo dell'animale;
        codice del bolo o del microchip se impiegati;
        motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di
monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per
la gestione di focolaio di scrapie);
        data di nascita del capo;
        sesso;
        razza;
        iscrizione a LG;
        alleli;
        protocollo  di  accettazione e identificativo individuale del
campione;
        data di accettazione;
        data del rapporto di prova e responsabile della diagnosi;
        destinazione  del  capo (con indicazione del codice aziendale
di destinazione se venduto o del codice del macello se macellato).
    2. I  dati  di  cui  al comma 1 sono inviati trimestralmente alla
DBNSG  utilizzando  i  tracciati  record  da  questa  predisposti che
vengono  diffusi  con  apposita nota del Ministero della salute entro
quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.