Allegato II requisiti minimi relativi ai dati da inviare da parte delle regioni alla banca dati nazionale 1. Ogni singola banca dati regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati: 1) Anagrafica aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate): proprietario o ragione sociale; codice aziendale; indirizzo (comune e provincia); codice ASL di competenza; coordinate geografiche (latitudine e longitudine); categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali); livello di qualifica; specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini); razze allevate; numero di riproduttori maschi presenti per razza; numero di riproduttori femmine presenti per razza; numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza; numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza. 2) Tabella individuale (singole analisi): codice ASL di prelievo; data di prelievo; codice aziendale di allevamento; codice aziendale (eventuale) di provenienza; codice identificativo dell'animale; codice del bolo o del microchip se impiegati; motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di scrapie); data di nascita del capo; sesso; razza; iscrizione a LG; alleli; protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione; data di accettazione; data del rapporto di prova e responsabile della diagnosi; destinazione del capo (con indicazione del codice aziendale di destinazione se venduto o del codice del macello se macellato). 2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente alla DBNSG utilizzando i tracciati record da questa predisposti che vengono diffusi con apposita nota del Ministero della salute entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.