(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2
                     IL DECALOGO DELLO SCIATORE
    Regole   di   carattere  comportamentale,  previste  dalla  legge
24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti
delle  piste  da  sci  anche al fine di evitare conseguenze di natura
civile e penale.
1. Rispetto per gli altri.
    Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo
altre persone o provocare danni.
2. Padronanza della velocita' e del comportamento.
    Ogni  sciatore  deve  tenere  una  velocita'  e  un comportamento
adeguati  alla  propria  capacita'  nonche'  alle condizioni generali
della  pista,  della  libera  visuale, del tempo e all'intensita' del
traffico.
3. Scelta della direzione.
    Lo  sciatore  a  monte  che  ha  la  possibilita' di scegliere il
percorso   deve  tenere  una  direzione  che  eviti  il  pericolo  di
collisione con lo sciatore a valle.
4. Sorpasso.
    Il  sorpasso  puo'  essere  effettuato  (con sufficiente spazio e
visibilita),  tanto  a  monte  quanto  a  valle, sulla destra o sulla
sinistra,  ma  sempre  ad  una distanza tale da evitare intralci allo
sciatore sorpassato.
5. Immissione ed incrocio.
    Lo  sciatore  che  si immette su una pista o che riparte dopo una
sosta,  deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per
gli  altri;  negli  incroci deve dare la precedenza a chi proviene da
destra o secondo indicazioni.
6. Sosta.
    Lo  sciatore  deve  evitare  di  fermarsi,  se  non  in  caso  di
necessita', nei passaggi obbligati o senza visibilita'. La sosta deve
avvenire  ai  bordi  della  pista. In caso di caduta lo sciatore deve
sgomberare la pista al piu' presto possibile.
7. Salita.
    In  caso di urgente necessita' lo sciatore che risale la pista, o
la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.
8. Rispetto della segnaletica.
    Tutti  gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per
le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di
14 anni.
9. Soccorso.
    Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10. Identificazione.
    Chiunque  sia  coinvolto  in  un  incidente  o ne e' testimone e'
tenuto a dare le proprie generalita'.