(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2



   Autorita' per l'energia elettrica e il gas


                         CODICE DI RETE TIPO
                      PER LA DISTRIBUZIONE DEL
                            GAS NATURALE



   Allegato 2
   Deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06



   Glossario
      Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale


   GLOSSARIO

=====================================================================
Termine                           |Definizione
=====================================================================
                                  |e' il processo attraverso il quale
                                  |il gas, misurato in immissione o
                                  |in prelievo dalla rete di
                                  |trasporto, e' contabilmente
Allocazione                       |attribuito ai vari utenti.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' la pressione relativa del gas
                                  |superiore a 5 bar (lª, 2ª e 3ª
                                  |specie, definite dal Decreto
                                  |ministeriale del 24 novembre 1984,
                                  |pubblicato nella Gazzetta
                                  |Ufficiale, Supplemento ordinario
Alta Pressione (AP)               |n. 12 del 15 gennaio 1985).
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il periodo che intercorre tra
                                  |il 1°ottobre di ogni anno e il 30
Anno Termico                      |settembre dell'anno successivo.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' la rilevazione da parte del
                                  |Cliente finale dei dati espressi
                                  |dal totalizzatore numerico del
Autolettura                       |gruppo di misura.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' l'Autorita' per l'energia
                                  |elettrica e il gas, istituita ai
                                  |sensi della Legge 14 novembre
Autorita'                         |1995, n. 481.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' la pressione relativa del gas,
                                  |definita per il gas naturale dal
                                  |Decreto ministeriale 24 novembre
                                  |1984 e per i gas di petrolio
                                  |liquefatti dalla norma UNI 9860
                                  |edizione settembre 1998:  - non
                                  |superiore a 0,04 bar (7ª
                                  |specie) nel caso in cui il gas
                                  |distribuito sia gas naturale o gas
                                  |manifatturato;  - non superiore a
                                  |0,07 bar (7ª specie) nel caso in
                                  |cui il gas distribuito sia gas di
Bassa pressione (BP)              |petrolio liquefatto.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il consumatore che acquista gas
Cliente finale                    |per uso proprio.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' lo strumento misuratore di
                                  |volumi di gas munito di
Contatore                         |totalizzatore numerico.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il contratto con il quale
                                  |l'esercente il servizio di vendita
                                  |del gas e' obbligato, a fronte del
                                  |versamento di un prezzo, ad
                                  |eseguire a favore del Cliente
Contratto di fornitura (o         |finale prestazioni periodiche o
contratto di vendita)             |continuative.
---------------------------------------------------------------------
                                  |apparecchiatura elettronica
                                  |associata a un contatore di gas
                                  |che consente di convertire il
                                  |volume di gas misurato da un
                                  |contatore alle condizioni di
                                  |esercizio, in volume riferito alle
                                  |condizioni di pressione e
Convertitore o Correttore di      |temperatura standard (1,01325 bar
volume                            |e 15 °C).
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' l'evento in grado di produrre
                                  |effetti gravi e/o di vaste
                                  |proporzioni per la sicurezza e per
                                  |la continuita' del servizio di
                                  |distribuzione e che provochi una o
                                  |piu' delle seguenti condizioni:
                                  | a) fuori servizio non programmato
                                  |di punti di consegna o di punti di
                                  |interconnessione;  b) fuori
                                  |servizio non programmato di reti
                                  |AP o MP o BP che provochi
                                  |l'interruzione senza preavviso
                                  |dell'erogazione del gas ad uno o
                                  |piu' Clienti finali;
                                  | c) dispersione di gas con
                                  |interruzione senza preavviso
                                  |dell'erogazione del gas ad uno o
                                  |piu' Clienti finali;
                                  | d) disservizio provocato da
                                  |eccesso o difetto di pressione in
                                  |rete rispetto ai valori previsti
                                  |dalle norme tecniche vigenti. Si
                                  |definisce inoltre emergenza
                                  |qualunque evento che provochi
                                  |l'interruzione senza preavviso
                                  |dell'erogazione del gas ad almeno
                                  |250 Clienti finali e per il quale
                                  |l'erogazione del gas non venga
                                  |riattivata a tutti i Clienti
                                  |finali coinvolti presenti entro 24
                                  |ore dall'inizio dell'interruzione,
                                  |con esclusione dei Clienti finali
                                  |che non vengano riattivati
                                  |all'atto del primo tentativo di
Emergenza                         |riattivazione.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' la parte dell'impianto di
                                  |alimentazione del Cliente finale,
                                  |che serve per l'intercettazione,
                                  |per la misura del gas e per il
                                  |collegamento all'impianto del
                                  |Cliente finale. Il gruppo di
                                  |misura comprende un eventuale
Gruppo di misura                  |correttore dei volumi misurati.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il complesso
                                  |(assiemato) costituito da
                                  |regolatori di pressione, da
                                  |apparecchi ausiliari, da
                                  |tubazioni, da raccordi e pezzi
                                  |speciali, aventi la funzione di
                                  |ridurre la pressione del gas
                                  |canalizzato da un valore di
                                  |pressione in entrata variabile a
                                  |un valore di pressione in uscita
Gruppo di riduzione               |predeterminato, fisso o variabile.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il complesso costituito
                                  |dall'insieme delle tubazioni e dei
                                  |loro accessori dal punto di
                                  |consegna del gas agli apparecchi
                                  |utilizzatori, questi esclusi,
                                  |dall'installazione e dai
                                  |collegamenti dei medesimi, dalle
                                  |predisposizioni edili e/o
                                  |meccaniche per la ventilazione del
                                  |locale dove deve essere installato
                                  |l'apparecchio, dalle
                                  |predisposizioni edili e/o
                                  |meccaniche per lo scarico
Impianto del Cliente finale (o    |all'esterno dei prodotti della
Impianto d'utenza)                |combustione.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il complesso di tubazioni con
                                  |dispositivi ed elementi accessori
                                  |che costituiscono le installazioni
                                  |necessarie a fornire il gas al
                                  |Cliente finale; l'impianto di
                                  |derivazione di utenza o
                                  |allacciamento ha inizio
                                  |dall'organo di presa (compreso) e
                                  |si estende fino al gruppo di
                                  |misura (escluso) e comprende
                                  |l'eventuale gruppo di riduzione;
                                  |in assenza del gruppo di misura,
                                  |l'impianto di derivazione di
                                  |utenza o allacciamento si estende
                                  |fino all'organo di intercettazione
Impianto di derivazione d'utenza o|terminale (incluso) della
Allacciamento                     |derivazione stessa.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' l'impianto di distribuzione che
                                  |presenta uno o piu' punti di
                                  |interconnessione con un altro
Impianto interconnesso            |impianto di distribuzione.
---------------------------------------------------------------------
                                  |persona fisica o giuridica che
                                  |effettua l'attivita' di trasporto
                                  |di gas naturale attraverso reti di
                                  |gasdotti locali per la consegna ai
Impresa di distribuzione          |Clienti.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' la pressione relativa del gas,
                                  |definita per il gas naturale dal
                                  |Decreto ministeriale 24 novembre
                                  |1984 e per i gas di petrolio
                                  |liquefatti dalla norma UNI 9860
                                  |edizione settembre 1998:
                                  | - superiore a 0,04 bar e non
                                  |superiore a 5 bar (4ª, 5ª e 6ª
                                  |specie) nel caso in cui il gas
                                  |distribuito sia gas naturale o gas
                                  |mani-fatturato;  - superiore a
                                  |0,07 bar e non superiore a 5 bar
                                  |(4ª, 5ª e 6ª specie) nel caso in
                                  |cui il gas distribuito sia gas di
Media pressione (MP)              |petrolio liquefatto.
---------------------------------------------------------------------
                                  |s'intendono l'Impresa di
Parti                             |distribuzione e l'Utente.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' la parte di un impianto di
                                  |distribuzione gestito da piu'
                                  |imprese di distribuzione, in
                                  |ingresso e o in uscita dalla quale
Porzione di impianto              |il gas non e' misurabile.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' la quantita' di calore prodotta
                                  |dalla combustione completa, a
                                  |pressione costante di 1,01325 bar,
                                  |dell'unita' di volume del gas,
                                  |considerando i costituenti della
                                  |miscela combustibile nelle
                                  |condizioni standard (temperatura
                                  |di 15°C e pressione assoluta di
                                  |1,01325 bar) e riportando i
                                  |prodotti della combustione a
                                  |queste stesse condizioni; l'acqua
                                  |prodotta dalla combustione si
                                  |suppone condensata; l'unita' di
                                  |misura e' megajoule al metro cubo
Potere calorifico superiore       |di gas secco in condizioni
effettivo (PCS): P-effettivo      |standard.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il punto coincidente con il
                                  |punto di riconsegna della rete di
                                  |trasporto, dove l'Utente rende
                                  |disponibile all'Impresa di
                                  |distribuzione il gas naturale
                                  |direttamente o indirettamente
Punto di Consegna dell'impianto di|fornito da utenti del servizio di
distribuzione o Punto di Consegna |trasporto
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il punto fisico delle reti o
                                  |dell'aggregato locale di punti
                                  |fisici tra loro connessi nel quale
                                  |avviene l'affidamento in custodia
                                  |del gas dall'impresa di trasporto
Punto di riconsegna della Rete di |all'Utente e la misurazione del
trasporto                         |gas.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il punto fisico di collegamento
                                  |tra due impianti di distribuzione
                                  |gestiti da imprese di
                                  |distribuzione diverse presso il
Punto di interconnessione         |quale il gas e' misurabile.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il punto di confine tra
                                  |l'impianto di distribuzione e
                                  |l'impianto del Cliente finale,
Punto di Riconsegna dell'impianto |dove l'impresa di distribuzione
di distribuzione, o Punto di      |riconsegna il gas naturale per la
Riconsegna                        |fornitura al Cliente finale.
---------------------------------------------------------------------
                                  |insieme dei gasdotti di trasporto
                                  |su scala nazionale e regionale
                                  |ovvero su scala solo nazionale o
Rete di trasporto                 |regionale a tipologia connessa.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il sistema di condotte
                                  |generalmente interrate, posate su
                                  |suolo pubblico o privato che,
                                  |partendo dai punti di consegna
                                  |fisici e/o dai punti di
                                  |interconnessione, consente la
                                  |distribuzione del gas ai Clienti;
                                  |la rete non comprende gli impianti
Rete di distribuzione             |di derivazione di utenza.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' la rete di trasporto definita
                                  |con decreto del Ministero delle
                                  |attivita' produttive ai sensi
                                  |dell'articolo 9 del Decreto
Rete nazionale di gasdotti        |Legislativo n. 164/00.
---------------------------------------------------------------------
                                  |sono le reti di gasdotti per mezzo
                                  |delle quali viene svolta
                                  |l'attivita' di trasporto ai sensi
                                  |dell'articolo 2, comma 1, lettera
                                  |ii) del Decreto Legislativo
                                  |n. 164/00, esclusa la Rete
Rete regionale di gasdotti        |nazionale di gasdotti.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' il luogo, ove diverso dalla
                                  |sede legale, in cui la societa'
                                  |svolge stabilmente la propria
Sede operativa (o secondaria)     |attivita'.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' l'insieme delle reti di
                                  |trasporto ubicate nel territorio
                                  |nazionale e nelle zone marine
                                  |soggette al diritto italiano in
                                  |base ad atti internazionali di
                                  |proprieta' o gestiti dalle imprese
                                  |di trasporto, compresi gli
                                  |impianti che forniscono servizi
                                  |accessori, nonche' quelli di
                                  |imprese collegate, necessari per
Sistema di trasporto              |dare accesso al trasporto.
---------------------------------------------------------------------
                                  |intendendo come appartenenti a
                                  |tale tipologia le utenze
                                  |caratterizzate da una notevole
                                  |variabilita' stagionale di
                                  |prelievi, riconducibile ad un
                                  |utilizzo del gas a fini di
                                  |riscaldamento, in coerenza con
                                  |quanto riportato nei codici di
                                  |rete del trasporto approvati dal
Uso civile                        |l'Autorita'.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' l'utilizzatore del servizio di
                                  |distribuzione che ha titolo a
                                  |immettere e a prelevare gas
Utente del servizio di            |naturale per uso proprio o per
distribuzione o Utente            |cessione ad altri
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' l'utilizzatore del sistema gas
                                  |che acquista capacita' di
                                  |trasporto per uso proprio o per
Utente del sistema di trasporto   |cessione ad altri.
---------------------------------------------------------------------
                                  |e' l'accertamento del corretto
                                  |funzionamento del contatore di gas
Verifica di funzionamento del     |con riferimento a quanto previsto
Gruppo di misura (o verifica del  |dalla normativa tecnica vigente
Gruppo di misura)                 |emanata dall'UNI.


   Sezione 1. Informazione
      Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale


   Sezione 1. INFORMAZIONE

   CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO

   CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE

   CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

   CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO


   Capitolo 1. CONTESTO NORMATIVO


   PREMESSA

   NORME DI LEGGE NAZIONALI

   NORME COMUNITARIE

   PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


   1.1. Premessa
   Nel  presente  capitolo  si  riportano  le norme di legge di fonte
nazionale  e  comunitaria  e i principali provvedimenti normativi che
costituiscono   il   contesto   regolamentare   di   riferimento  per
l'elaborazione  del  Codice  di  Rete della Distribuzione (di seguito
CRD).

1.2. Norme di legge nazionali
 - Legge 14 novembre 1995, n. 481
   Norme  per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
   utilita'.
   Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
   utilita'.
 - Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164
   Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
   mercato  interno  del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
   Legge 17 maggio 1999, n. 144.
 - Decreto del Ministero dell'industria 22 dicembre 2000
   Individuazione   della   Rete  nazionale  dei  gasdotti  ai  sensi
   dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Decreto del Ministero dell'industria 24 aprile 2001
   Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
   energetico  e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo
   16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 24 giugno 2002
   Autorizzazione alla vendita di gas naturale.
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
   Codice in materia di protezione dei dati personali.
 - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 12 febbraio 2004
   Individuazione  di  soggetti  fornitori  di  ultima istanza di gas
   naturale.
 - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 20 luglio 2004
   Nuova  individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di
   risparmio  energetico  e  sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui
   all'articolo  16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000,
   n. 164.
 - Legge 23 agosto 2004, n. 239
   Riordino  del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
   riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
 - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 29 settembre 2005
   Classificazione delle reti regionali di trasporto
   1.3. Norme comunitarie
 - Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
giugno 2003
   relativa  a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e
   che abroga la direttiva 98/30/CE.
   1.4. Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
 - Deliberazione n. 237/00 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le
   attivita'  di  distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del
   mercato vincolato.
 - Deliberazione n. 184/01
   Adozione  di  direttiva  concernente  il riconoscimento ai clienti
   idonei della facolta' di recesso nei contratti di fornitura di gas
   naturale.
 - Deliberazione n. 229/01
   Adozione  di  direttiva concernente le condizioni contrattuali del
   servizio  di  vendita  gas  ai  clienti  finali attraverso reti di
   gasdotti  locali,  ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h),
   della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
 - Deliberazione n. 311/01
   Direttiva  per  le  separazioni  contabile  e amministrativa per i
   soggetti  giuridici  che  operano  nel  settore del gas e relativi
   obblighi di pubblicazione e comunicazione.
 - Deliberazione n. 207/02
   Direttiva  agli  esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale
   ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h),
   della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
 - Deliberazione n. 75/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Approvazione  del  codice  di rete predisposto dalla societa' Snam
   Rete  Gas  S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto
   Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Deliberazione n. 138/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Criteri  per  la  determinazione  delle  condizioni  economiche di
   fornitura  del  gas  naturale  ai clienti finali e disposizioni in
   materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione.
 - Deliberazione n. 139/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Differimento  dell'avvio  della  misura  su  base  oraria  del gas
   naturale  fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai
   200.000 standard metri cubi .
 - Deliberazione n. 144/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Approvazione  del codice di rete predisposto dalla societa' Edison
   T&S  S.p.A.,  ai  sensi  dell'articolo  24,  comma  5, del Decreto
   Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Deliberazione n. 152/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Adozione  di  disposizioni  per l'assicurazione dei clienti finali
   civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali.
 - Deliberazione n. 40/04 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Adozione  del  regolamento  delle  attivita' di accertamento della
   sicurezza degli impianti di utenza a gas.
 - Deliberazione n. 55/04
   Proposta al Ministero delle Attivita' produttive avente ad oggetto
   lo  schema  di  contratto  tipo  per  l'affidamento  del  servizio
   pubblico di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo
   14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Deliberazione n. 125/04
   Controlli tecnici della qualita' del gas per il periodo 1 novembre
   2004 - 30 settembre 2005.
 - Deliberazione n. 138/04 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Adozione  di  garanzie  per  il  libero  accesso  al  servizio  di
   distribuzione  del  gas naturale e di norme per la predisposizione
   dei codici di rete.
 - Deliberazione n. 167/04
   Determinazione  delle  quantita'  di  energia  elettrica  e di gas
   naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione
   delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale distribuite
   dalle  imprese  ai  fini  di cui ai decreti ministeriali 20 luglio
   2004.
 - Deliberazione n. 168/04 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Testo  integrato  delle  disposizioni dell'Autorita' per l'energia
   elettrica  e  il  gas  in  materia  di  qualita'  dei  servizi  di
   distribuzione, misura e vendita del gas.
 - Deliberazione n. 170/04 (e successive modifiche ed integrazioni)
   Definizione  di  criteri  per  la determinazione delle tariffe per
   l'attivita' di distribuzione di gas naturale.
 - Deliberazione n. 121/05
   Avvio   di  procedimento  per  la  revisione  della  deliberazione
   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 29 luglio 2004,
   n. 138/04 inerente l'adozione di garanzie per il libero accesso al
   servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  e di norme per la
   predisposizione dei codici di rete.
 - Deliberazione n. 157/05
   Controlli  tecnici della qualita' del gas per il periodo 1 ottobre
   2005 - 30 settembre 2006
 - Deliberazione n. 185/05
   Disposizioni  generali  in  tema  di  qualita' del gas naturale ai
   sensi  dell'articolo  2, comma 12, lettere g) e h), della Legge 14
   novembre 1995, n. 481.
 - Deliberazione n. 249/05
   Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di
   gas  presso  i  punti  di  riconsegna  condivisi  del  sistema  di
   trasporto,  di  cui  agli  articoli  19  e  31 della deliberazione
   dell'autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 29 luglio 2004,
   n. 138/04.


   Capitolo 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE

   PREMESSA

   INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GESTITI

   PRINCIPALI ATTIVITA' DI GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E
LORO DESCRIZIONE

   Capitolo 2. Descrizione dell'impianto e della sua gestione

   2.1. Premessa
   Nel  presente  capitolo  si descrivono le caratteristiche generali
degli  Impianti  di  distribuzione  gestiti  e  i  principali criteri
adottati  dall'impresa  di  distribuzione per la corretta conduzione,
manutenzione e sviluppo degli stessi nonche' le attivita' di gestione
connesse con la conduzione dell'Impianto di distribuzione.
   Le  informazioni caratterizzanti ciascun Impianto di distribuzione
o  porzione  di  esso  gestito  dall'impresa  di  distribuzione  sono
contenute  in  idonea  documentazione  pubblicata  sul  sito internet
dell'Impresa  di  distribuzione stessa e/o resa disponibile presso le
sedi  indicate  nel  sito medesimo. Le suddette informazioni verranno
costantemente aggiornate dall'impresa di distribuzione.

   2.2. Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti
   L'Impresa  di  distribuzione mette a disposizione dell'Utente, con
le  modalita'  sopra richiamate, per ogni Impianto di distribuzione o
porzione   di   Impianto   di   distribuzione  gestita,  le  seguenti
informazioni:
    - Rappresentazione   geografica  e  schematica  dell'Impianto  di
distribuzione   e   descrizione   dei   criteri   adottati   per   il
dimensionamento e la verifica dell'assetto distributivo;
    - Caratteristiche  tecniche  dell'Impianto  di  distribuzione, in
particolare:
     - Punti  di  Consegna  fisici dell'Impianto di distribuzione, se
esistenti:   principali   elementi   costitutivi,   processi   svolti
(filtrazione,   preriscaldo,  regolazione  della  pressione,  misura,
odorizzazione) e loro potenzialita';
     - Rete   di   distribuzione:   norme   di   riferimento  per  la
realizzazione  ed  esercizio  della  Rete  di  distribuzione (inclusi
eventuali Gruppi di riduzione e Gruppi di riduzione finali installati
sulla  Rete  di  distribuzione),  classi di pressione previste (ex DM
24/11/84), materiali impiegati;
    - Impianti  di  derivazione d'utenza: norme di riferimento per la
realizzazione  ed  esercizio  degli  Impianti di derivazione d'utenza
(inclusi  eventuali Gruppi di riduzione e regolazione della pressione
a   servizio  di  specifici  Punti  di  Riconsegna  dell'impianto  di
distribuzione),  classi  di  pressione  previste  (ex  DM  24/11/84),
materiali impiegati;
     - Gruppi di misura: norme di riferimento per la realizzazione ed
esercizio  dei  Gruppi  di  misura,  con indicazione delle principali
tipologie di Contatori utilizzate.
   Inoltre,  per  ciascun  Impianto  di  distribuzione (o porzione di
esso) vengono riportati, anche sul sito internet:
    - indicazione del Punto di Riconsegna della Rete di trasporto che
lo  alimenta  (rappresentato  dal  codice dell'aggregato, nel caso di
Impianti  di  distribuzione  alimentati  da  piu' Punti di Riconsegna
fisici della Rete di trasporto);
    - specifiche  di  pressione del gas ai punti di riconsegna fisici
della Rete di trasporto;
    - la denominazione dell'Impianto di distribuzione;
    - L'indicazione  se  l'Impresa di distribuzione gestisce l'intero
Impianto di distribuzione o una porzione dello stesso e se l'Impianto
di  distribuzione  gestito  sia  interconnesso  con altri Impianti di
distribuzione  con  la  possibilita'  di  misurare il gas ai punti di
interconnessione;
    - i Comuni serviti dall'Impianto di distribuzione;
    - il  nome  della  impresa  di  trasporto che gestisce la Rete di
trasporto  a  cui  e' collegato il Punto di Consegna dell'impianto di
distribuzione;
    - il   numero   telefonico   del   pronto   intervento   relativo
all'Impianto  di  distribuzione,  o  Porzione  di  impianto,  gestito
dall'impresa di distribuzione;
    - i    riferimenti   della   Sede   operativa   dell'Impresa   di
distribuzione, per ciascun Impianto di distribuzione, o sua porzione,
ove   siano   reperibili  le  informazioni  di  carattere  tecnico  e
descrittivo   degli   impianti   previa   presentazione  di  motivata
richiesta.

   2.3.   Principali   attivita'   di  gestione  di  un  Impianto  di
distribuzione e loro descrizione
   Le  attivita'  di gestione sono quelle indicate al Capitolo 3 e la
loro  gestione e' effettuata in conformita' alle norme e disposizioni
vigenti.


   Capitolo 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

   SERVIZIO PRINCIPALE

   PRESTAZIONI ACCESSORIE

   PRESTAZIONI OPZIONALI


   Capitolo 3. Descrizione dei servizi offerti

   3.1. Servizio principale
   L'Impresa di distribuzione, nell'ambito della propria attivita' di
distribuzione  del  gas  naturale,  fornisce, dietro versamento della
relativa  Tariffa,  il servizio principale, costituito dalla presa in
consegna del gas che l'Utente ha titolo ad immettere nell'Impianto di
distribuzione  e  dal  suo  trasporto ai Punti di Riconsegna presso i
quali viene richiesto l'accesso.
   Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  deliberazione n. 168/04,
fanno parte del servizio principale le seguenti prestazioni:
    a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione
e misura ai Punti di Consegna fisici;
    b) gestione   tecnica  degli  Impianti  di  distribuzione,  anche
attraverso eventuali sistemi di telecontrollo;
    c) ricerca ed eliminazione dispersioni;
    d) protezione catodica delle condotte in acciaio;
    e) odorizzazione del gas e suo controllo;
    f) condizionamento del gas;
    g) pronto  intervento, gestione delle emergenze e degli incidenti
da gas;
   ed inoltre:
    h) misura del gas ai Punti di Consegna secondo quanto indicato al
Capitolo 11;
    i) attivazione  di  servizi sostitutivi di alimentazione nei casi
di  sospensione  dell'erogazione  del  servizio  di  cui  al  comma 1
dell'art 17 della deliberazione n. 138/04, con ripartizione dei costi
della materia prima tra gli Utenti interessati;
    j) raccolta,  aggregazione  e  trasmissione  dei  dati funzionali
all'Allocazione secondo quanto indicato al Capitolo 9;
    k) accesso  per  sostituzione  nella  fornitura  a Clienti finali
(switch),  ad  esclusione  dell'attivita'  di  cui  al  punto  m) del
paragrafo  successivo,  secondo  quanto  indicato  al Capitolo 5 e al
Capitolo 8;
    l) ogni  altra  attivita' prevista dalle deliberazioni n. 152/03,
n. 40/04  e  n. 168/04  per  la  quale non sia espressamente previsto
nelle  deliberazioni  stesse  uno specifico corrispettivo e/o non sia
indicata ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3.
   L'Utente  che  abbia  avuto  accesso presso un Punto di Riconsegna
dell'Impianto  di  distribuzione  ha  diritto  di prelevare presso il
predetto  Punto  di  Riconsegna  quantitativi di gas non superiori al
Massimo prelievo orario contrattuale.
   L'Impresa  di distribuzione garantisce le condizioni di erogazione
del  servizio  assicurando  in ogni caso il rispetto delle condizioni
minime   previste   dall'Autorita'.  Tale  servizio  viene  garantito
dall'Impresa  di  distribuzione  nella  sua continuita' fatti salvi i
casi di:
    - Forza maggiore ed Emergenza;
    - mancata  consegna del gas al Punto di Riconsegna del Sistema di
trasporto;
    - interventi tecnici sugli Impianti di distribuzione che generano
sospensioni totali o parziali del servizio;
   per  i  quali deve essere comunque garantito quanto previsto dalla
deliberazione n. 168/04 e dai capitoli 15,16,17,18.
   Nel  rispetto  delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di
distribuzione garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento
del servizio.

   3.2. Prestazioni accessorie
   L'Impresa   di  distribuzione  fornisce  le  seguenti  prestazioni
accessorie  al  servizio  principale  di  cui  al paragrafo 3.1, come
definito dalla deliberazione n. 168/04:
    a) esecuzione di lavori semplici;
    b) esecuzione di lavori complessi;
    c) attivazione della fornitura;
    d) disattivazione   della  fornitura  su  richiesta  del  Cliente
finale;
    e) riattivazione  della  fornitura  in  seguito a sospensione per
morosita';
    f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
    g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente
finale; ed inoltre, secondo quanto indicato dal Capitolo 8:
    h) sospensione  o  interruzione  della  fornitura,  su  richiesta
dell'Utente, per morosita' del Cliente finale;
    i) riapertura  del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente,
a  seguito  di  sospensione  per  cause  dipendenti dall'impianto del
Cliente finale;
    j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di
mancata  consegna  del  gas  al  Punto  di  Riconsegna  della Rete di
trasporto;
    k) manutenzione  periodica  e verifica metrologica dei Correttori
dei  volumi  installati  presso  i  Punti  di  Riconsegna,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00;
    l) sopralluoghi    tecnici,    su   richiesta   dell'Utente,   al
Contatore/Gruppo   di   misura,   per   la   verifica   di  eventuali
manomissioni.
   Fermo  restando  quanto  previsto  dalla deliberazione n. 168/04 e
successive  modificazioni in materia di preventivazione ed esecuzione
di lavori e di remunerazione delle prestazioni di verifica del Gruppo
di  misura  e  della  pressione  di  fornitura,  le prestazioni sopra
elencate,  ad  eccezione di quella di cui ai punti k) e j), sono rese
dall'Impresa  di  distribuzione  su  apposita  richiesta del soggetto
interessato.  Le  prestazioni di cui ai punti j) e k) sono anche rese
dall'Impresa  di  distribuzione  di propria iniziativa secondo quanto
indicato ai paragrafi 8.2.8 e 8.2.9.
   Le  prestazioni,  ad  eccezione  di  quella al punto j), sono rese
dietro  versamento  dei corrispettivi sulla base di un prezzario reso
pubblico   o   in  base  a  quanto  indicato  nel  preventivo  emesso
dall'Impresa   di  distribuzione,  redatti  in  coerenza  con  quanto
contemplato  nei  titoli  concessori/affidamento  in  base  ai  quali
l'Impresa   di  distribuzione  svolge  il  servizio,  salvo  che  sia
diversamente disciplinato dall'Autorita'.
   I  corrispettivi  di  prestazioni  eseguite in regime di monopolio
legale     e    non    specificamente    dettagliate    dai    titoli
concessori/affidamento,  sono comunicati all'ente locale titolare del
servizio cosi' come le modalita' del loro aggiornamento.
   L'Impresa  di  distribuzione  esegue altresi', come disposto dalla
deliberazione  n. 311/01,  e  secondo quanto indicato al Capitolo 11,
la:
    m) lettura  dei  Gruppi  di  misura  installati presso i Punti di
Riconsegna e gestione dei dati.
   Anche   tale   servizio   e'   effettuato  dietro  versamento  dei
corrispettivi sulla base del prezzario di cui sopra.
   Le  condizioni  economiche  relative  all'attivita' di lettura dei
consumi  e  di  gestione  dei  dati  di consumo rimangono valide sino
all'adozione   da  parte  dell'Autorita'  del  provvedimento  di  cui
all'articolo    25    della    deliberazione    n. 138/04,   se   non
ingiustificatamente  gravosi  ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10
ottobre 1990 n. 287.

   3.3. Prestazioni opzionali
   L'impresa  di  distribuzione  puo' offrire, a seguito di specifica
richiesta   del   soggetto   interessato,  a  prezzi  validi  per  la
generalita'  dei  richiedenti, ulteriori prestazioni, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo :
    - manutenzione  dei  gruppi di riduzione e/o misura di proprieta'
del Cliente finale;
   attivazione  di  servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di
Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione
n. 138/04 e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.


   Capitolo 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

   DESCRIZIONE  DELLE  CARATTERISTICHE  DEI  SISTEMI  PER  LO SCAMBIO
D'INFORMAZIONI
   - Sistemi predisposti dall'Impresa di distribuzione per lo scambio
di informazioni
   - Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
   - Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi

   METODOLOGIA USATA DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE PER LA DEFINIZIONE
DEI CODICI IDENTIFICATIVI DEI PUNTI DI RICONSEGNA

   PROGRAMMI DI ESTENSIONE, DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE

   DEFINIZIONE  E  PUBBLICAZIONE  DI  PROFILI  DI PRELIEVO RELATIVI A
CATEGORIE D'USO DEL GAS

   OBBLIGHI  INFORMATIVI  A  CARICO  DEGLI  UTENTI  E DELL'IMPRESA DI
DISTRIBUZIONE

   UTENTI OPERANTI SU PORZIONI DELLO STESSO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
O SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE INTERCONNESSI

   4. Procedure di coordinamento informativo

   4.1.  Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio
d'informazioni
   Nel  presente  paragrafo sono descritte le modalita' d'interazione
tra  l'Impresa  di  distribuzione  e  gli  Utenti, fatto salvo quanto
disposto in materia dall'Autorita'.

   4.1.1.  Sistemi  predisposti  dall'Impresa di distribuzione per lo
scambio di informazioni
   L'Impresa  di distribuzione gestisce le interazioni con gli Utenti
attraverso almeno i seguenti canali di comunicazione:
    - fax;
    - e-mail;
    - posta.
   A tal fine l'Impresa di distribuzione rende disponibili all'Utente
il  numero  di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di
posta ai quali e' possibile indirizzare le richieste comunicandone le
eventuali variazioni.
   L'Impresa  di  distribuzione rende inoltre disponibili i modelli e
le relative modalita' di comunicazione che dovranno essere utilizzati
per lo scambio delle informazioni.
   Qualora l'Impresa di distribuzione non renda disponibili i modelli
e  le  relative  modalita'  di  comunicazione,  dovra'  garantire  la
ricevibilita' delle informazioni su formati definiti dall'Utente.
   L'Utente,  corrispondentemente,  dovra'  indicare  all'Impresa  di
distribuzione  il  numero  di fax, l'indirizzo di posta elettronica e
l'indirizzo di posta cui far pervenire le comunicazioni segnalando le
eventuali variazioni.

   4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
   L'Impresa   di   distribuzione  e  l'Utente  garantiscono  che  le
informazioni  inerenti  il servizio di distribuzione e le transazioni
siano   trattate  e  custodite  in  modo  da  assicurare  un'adeguata
protezione  sia contro i rischi di perdita accidentale che contro gli
accessi o i trattamenti non autorizzati.

   4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi
   L'Impresa  di  distribuzione e l'Utente sono, ciascuno nel proprio
ambito   di   competenza,   responsabili   della  sicurezza  e  delle
problematiche  sulla  protezione  dei  dati  relativi  ai  rispettivi
sistemi informativi.
   L'Impresa  di distribuzione e l'Utente gestiscono i propri sistemi
informativi  adottando  almeno  le  misure  minime  di sicurezza come
definite nel Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n. 196.

   4.2.  Metodologia  usata  dall'Impresa  di  distribuzione  per  la
definizione dei Codici identificativi dei Punti di Riconsegna
   Ogni  Punto  di  Riconsegna  e'  identificato  in  maniera univoca
attraverso l'assegnazione di un codice.
   L'Impresa  di  distribuzione  procede  alla definizione dei Codici
identificativi  dei Punti di riconsegna appartenenti agli Impianti di
distribuzione gestiti secondo quanto specificato all'articolo 5 della
deliberazione n. 138/04.
   Tale codice e':
    - assegnato  al  Punto  di  Riconsegna  al piu' tardi, al momento
della sua realizzazione;
    - comunicato   al   richiedente   la  costruzione  del  Punto  di
riconsegna, al piu' tardi, subito dopo la sua realizzazione;
    - reso  disponibile  all'Utente  che intende richiedere l'accesso
per attivazione nella fornitura.
   Dopo l'attribuzione e la messa a disposizione del codice, tutte le
comunicazioni   fra  Distributore  e  Utente  lo  utilizzeranno  come
elemento   identificativo   del  Punto  di  Riconsegna  al  quale  si
riferiscono.

   4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione
   L'Impresa  di  distribuzione  redige  i  programmi  di estensione,
potenziamento  e  manutenzione  dell'Impianto  di  distribuzione e li
rende  pubblici  in  accordo  a quanto previsto dall'articolo 6 della
deliberazione n. 138/04.
   In   particolare,   i  programmi  di  estensione  e  potenziamento
riguardano:
    - l'estensione  della  rete  in  aree  in  cui non e' presente il
servizio;
    - il  potenziamento dell'Impianto di distribuzione, in seguito ad
esigenze   legate   al   sistema   distributivo,  anche  mediante  la
sostituzione di porzioni di Rete di distribuzione esistenti.
   In  questi casi la programmazione operativa avviene in accordo con
l'ente concedente, previa verifica delle priorita' d'intervento ed in
sintonia  con  i  piani  di  sviluppo degli Impianti di distribuzione
gestiti,    fatto   salvo   quanto   disposto   dalla   deliberazione
dell'Autorita' n. 168/04.

   4.4. Definizione e pubblicazione di Profili di prelievo relativi a
Categorie d'uso del gas
   A  ciascun  Punto  di Riconsegna attivo e' associato un Profilo di
prelievo.
   Il  Profilo  di  prelievo  rappresenta  l'andamento  temporale dei
prelievi   per  il  Punto  di  Riconsegna  rilevati  sino  alla  data
dell'ultima   lettura  e  rappresenta  una  proiezione  dei  prelievi
presunti nel periodo successivo all'ultima lettura.
   Ogni  Profilo  di  prelievo  e' composto da 365 valori giornalieri
percentuali;  il  prelievo  stimato di ogni Punto di Riconsegna e' il
prodotto  del profilo giornaliero percentuale per il prelievo annuale
del Punto di Riconsegna.
   Sino   all'adozione  dei  Profili  di  Prelievo  standard  di  cui
all'articolo  7 della deliberazione n. 138/04, per la definizione dei
Profili  di prelievo possono essere utilizzate variabili che, in base
all'esperienza     acquisita     dall'Impresa    di    distribuzione,
caratterizzano  in  misura  significativa  la  curva dei prelievi dei
Clienti finali.
   A   titolo   esemplificativo,  ma  non  esaustivo,  le  principali
variabili  da  considerare  nella costruzione del profilo di prelievo
possono  essere,  oltre  all'eventuale serie storica dei prelievi del
singolo  Punto  di  Riconsegna, se disponibile, le Classi del Cliente
finale   (es.:   residenziale,   piccole-medie   imprese   artigiane,
industriali e commerciali, ecc.).
   La  Classe  del Cliente finale puo' essere dettagliata in funzione
della    Categoria   d'uso   (es.:   cottura   cibi,   riscaldamento,
riscaldamento centralizzato, ecc.).
   Le   Classi   del   Cliente   finale   permettono  all'Impresa  di
distribuzione  di  attribuire  con  maggior  precisione  i consumi in
alcuni  periodi  ove  vi siano peculiarita' di prelievo tipiche della
classe presa in esame.
   L'abbinamento  alla  fascia climatica completa la correlazione del
Profilo  di prelievo alla componente "termica" dei consumi. L'Impresa
di  distribuzione  procede  all'individuazione delle fasce climatiche
con  riferimento  alle  fasce  definite dal dPR 412/93 del 26/08/93 e
successive modificazioni/integrazioni, definite per ciascun Comune.
   L'Impresa  di distribuzione pubblica sul proprio sito i Profili di
prelievo abbinati alle Categorie d'uso del gas.
   Il  Profilo  di  prelievo  abbinato  a ciascun Punto di Riconsegna
viene  definito  con  i  criteri  di  cui  sopra,  in  base  a quanto
comunicato  dall'Utente  all'atto  della  richiesta  di  accesso  per
attivazione  del  Punto  di Riconsegna, anche ai fini di un'eventuale
personalizzazione del profilo stesso.
   Il  Profilo  di  prelievo  puo'  essere aggiornato dall'Impresa di
distribuzione   ad   ogni  lettura  del  Contatore,  ed  e'  comunque
aggiornato  dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno per tenere
conto  degli  eventuali  scostamenti  tra  il  dato di prelievo annuo
inizialmente   comunicato  dall'Utente  ed  il  reale  andamento  dei
prelievi.

   4.5.  Obblighi informativi a carico degli Utenti e dell'Impresa di
distribuzione
   L'Utente  e  l'Impresa  di  distribuzione sono tenuti a comunicare
reciprocamente  ogni  variazione  dei dati funzionali ad una corretta
gestione  ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio
di distribuzione.
   Le  variazioni  devono essere inoltrate utilizzando i modelli e le
relative modalita' previsti al paragrafo 4.1.1.

   4.6.   Utenti  operanti  su  porzioni  dello  stesso  Impianto  di
distribuzione o su Impianti di distribuzione interconnessi
   L'Impresa  di distribuzione che gestisce Impianti di distribuzione
interconnessi  con  altri  Impianti  di  distribuzione su cui operano
altre  Imprese  di  distribuzione,  nonche'  porzioni di impianto, lo
rende noto sul proprio sito internet.
   L'Utente  che  intenda  usufruire del servizio di distribuzione in
Impianti   di   distribuzione   interconnessi   o   in   Impianti  di
distribuzione  gestiti  da  diverse  Imprese di distribuzione, dovra'
instaurare  il  rapporto  contrattuale esclusivamente con il soggetto
che  gestisce  l'Impianto  di distribuzione o Porzione di impianto su
cui insiste il Punto di Riconsegna da servire.



   Sezione 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE


   CAPITOLO  5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS

   CAPITOLO  6.  REALIZZAZIONE  DI  ALLACCIAMENTI  PER NUOVI PUNTI DI
RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

   CAPITOLO 7. GARANZIE FINANZIARIE


   Capitolo  5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS

   RICHIESTA DI ACCESSO
    - Richiesta di accesso a punti di riconsegna

   PROCEDURE DI ACCESSO
    - Procedura di accesso per attivazione della fornitura
    - Procedura  di  accesso  per  sostituzione  nella  fornitura  al
Cliente finale


   Capitolo  5. Procedure di accesso al servizio di distribuzione del
gas

   5.1. Richiesta di accesso

   5.1.1. Richiesta di Accesso a Punti di riconsegna
   La  Richiesta  di  Accesso  presso  uno o piu' Punti di riconsegna
presentata  dall'Utente, deve essere formalizzata in accordo a quanto
previsto  agli  articoli  13  e  14  della  deliberazione n. 138/04 e
successive modificazioni e integrazioni.
   La   documentazione   di   cui   ai   punti   1),   2),  3),  4) e
5) dell'articolo  13,  comma  3,  della  deliberazione n. 138/04 deve
essere  inviata  all'Impresa  di  distribuzione  in  formato cartaceo
tramite   raccomandata   A/R  o  con  analoga  modalita'.  La  stessa
documentazione puo' essere anticipata via fax o posta elettronica.

   5.2. Procedure di accesso

   5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura
   L'Impresa  di  distribuzione  consente  l'accesso  per attivazione
della  fornitura  presso  i Punti di riconsegna e avvia l'attivazione
degli  stessi  in  accordo  a  quanto  previsto all'articolo 13 della
deliberazione  n. 138/04  ed  inoltre dalle deliberazioni n. 168/04 e
n. 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni.
   I  requisiti  da  parte  dell'Utente  per l'accesso al servizio di
distribuzione  e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini
dell'accesso sono quelli previsti all'articolo 13 della deliberazione
n. 138/04.
   La determinazione del Massimo prelievo orario contrattuale avviene
utilizzando  il  dato  di potenzialita' massima richiesta dal Cliente
finale  secondo  quanto  indicato dall'Impresa di distribuzione anche
sul proprio sito.

   5.2.2.  Procedura  di  accesso per sostituzione nella fornitura al
Cliente finale
   L'Impresa  di  distribuzione  consente  l'accesso per sostituzione
nella   fornitura   ai  Punti  di  riconsegna  nei  termini  previsti
dall'articolo  14  della  deliberazione n. 138/04 in accordo a quanto
indicato al paragrafo 8.2.6.
   I  requisiti  da  parte  dell'Utente  per l'accesso al servizio di
distribuzione  per sostituzione nella fornitura al Cliente finale e i
dati  caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell'accesso sono
quelli indicati all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04.



   Capitolo  6.  REALIZZAZIONE  DI  ALLACCIAMENTI  PER NUOVI PUNTI DI
RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI


   PREMESSA

   GESTIONE DELLE RICHIESTE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E
DI POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

   CRITERI   TECNICO-ECONOMICI   PER   LA   REALIZZAZIONE   DI  NUOVI
ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

   Capitolo  6.  Realizzazione  di  allacciamenti  per nuovi punti di
riconsegna e potenziamenti di allacciamenti esistenti

   6.1. Premessa
   Il presente Capitolo definisce termini e modalita' atti a regolare
la  richiesta e la realizzazione degli Allacciamenti conseguenti alla
richiesta di realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna.
   Il  presente  capitolo  definisce  altresi'  termini  e  modalita'
relativi   alla   richiesta   di   potenziamento   dell'Allacciamento
esistente,  qualora  vari  la  potenzialita'  massima  richiesta  dal
Cliente finale.

   6.2.   Gestione   delle   richieste   di  realizzazione  di  nuovi
allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti
   I  soggetti  titolati  ad  inoltrare la richiesta di realizzazione
dell'Allacciamento  per  nuovo  Punto  di  Riconsegna o potenziamento
dell'Allacciamento esistente sono quelli indicati nel Capitolo 8.

   6.3.  Criteri  tecnico-economici  per  la  realizzazione  di nuovi
allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti
   Sino    all'adozione   da   parte   dell'Autorita'   dei   criteri
tecnico-economici  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  del Decreto
Legislativo  n. 164/00, i corrispettivi per la realizzazione di nuovi
Allacciamenti  ed  il  potenziamento di Allacciamenti esistenti, sono
determinati  in base ai criteri eventualmente previsti nei rispettivi
titoli  concessori  o,  in  mancanza,  ai  sensi  del paragrafo 2 del
Capitolo 3.



   Capitolo 7. GARANZIE FINANZIARIE


   RICHIESTA DELLA GARANZIA FINANZIARIA

   IMPORTO DELLA GARANZIA FINANZIARIA

   ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA FINANZIARIA

   Capitolo 7. Garanzie Finanziarie


   7.1. Richiesta della garanzia finanziaria
   L'impresa   di   distribuzione  puo'  richiedere  all'Utente,  una
garanzia  finanziaria  anche  nella forma della fideiussione bancaria
ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa
da  istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale
italiana  di  istituto  estero,  a  copertura  delle  obbligazioni di
pagamento.
   Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione richieda il rilascio di
tale  garanzia finanziaria, l'Utente e' tenuto a presentarla entro 10
giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta.
   L'Utente  non  sara'  tenuto  alla  presentazione  della  suddetta
garanzia  qualora sia in possesso di un rating creditizio, fornito da
primari organismi internazionali, pari ad almeno:
        Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure
          BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.
   In  tale  caso  l'Utente  e'  tenuto  a  presentare all'Impresa di
distribuzione  entro  10  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della
richiesta  suddetta  apposita  attestazione,  rilasciata da uno degli
organismi   sopra  individuati,  comprovante  il  livello  di  rating
assegnato.
   Qualora  il  possesso  dei  requisiti di cui sopra sia soddisfatto
dalla societa' controllante l'Utente (ai sensi dell'articolo 2362 del
Codice   Civile),   quest'ultimo  dovra'  presentare  all'Impresa  di
distribuzione,  entro  10  giorni  lavorativi  dalla  ricezione della
richiesta , una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che
esprima  l'impegno,  da  parte  di  quest'ultima,  a  far fronte alle
obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Impresa di distribuzione
in nome e per conto dell'Utente.
   Nel   caso  in  cui,  a  seguito  delle  variazioni  eventualmente
intervenute,  il  rating creditizio dell'Utente ovvero della societa'
controllante non rientri piu' nei limiti sopraindicati, l'Utente deve
comunicare  all'Impresa  di  distribuzione  tale  variazione  entro 5
giorni lavorativi dalla stessa.
   L'Impresa  di  distribuzione  in  tal  caso  puo'  richiedere  una
garanzia   finanziaria   anche   mediante   fideiussione  bancaria  o
assicurativa  a  prima richiesta con le modalita' e nei termini sopra
richiamati.

   7.2. Importo della garanzia finanziaria
   La  garanzia  finanziaria sara' pari ad un ammontare non superiore
ad  un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente
il  servizio  principale,  cosi'  come definito nel Capitolo 3, per i
Punti di Riconsegna presso i quali l'Utente ha ottenuto l'accesso.
   Tale   garanzia  si  estinguera'  alla  scadenza  del  sesto  mese
successivo  alla  cessazione  del  servizio  di  distribuzione per la
totalita' dei Punti di Riconsegna.

   7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria
   L'Impresa  di  distribuzione  puo'  richiedere  l'adeguamento  del
valore  della  garanzia  finanziaria  qualora quest'ultimo, calcolato
secondo  quanto  riportato al paragrafo 7.2, superi del 20% il valore
della  garanzia in essere. In tale caso, l'adeguamento della garanzia
dovra'   essere   effettuato   dall'Utente  entro  il  decimo  giorno
lavorativo  successivo  al  ricevimento della comunicazione trasmessa
dall'Impresa di distribuzione. Ove per ragioni tecniche l'adeguamento
della  garanzia  finanziaria comporti tempi maggiori, l'Utente potra'
sopperirvi  prestando  analoga  garanzia mediante deposito di assegno
circolare   che   verra'  restituito  dall'Impresa  di  distribuzione
all'Utente,   a  spese  di  quest'ultimo,  non  appena  l'Impresa  di
distribuzione    avra'   ricevuto   l'integrazione   della   garanzia
finanziaria.
   Nel  caso  di  variazione in diminuzione del valore della garanzia
finanziaria  di  oltre  il  20%  del valore della garanzia in essere,
l'Impresa  di  distribuzione  ne  da' comunicazione all'Utente che ha
facolta' di procedere al suo adeguamento.
   Nel   caso   in   cui  l'Impresa  di  distribuzione  escuta  anche
parzialmente la garanzia per rivalersi degli importi non corrisposti,
l'Utente  e'  tenuto  a  reintegrarla entro 10 giorni lavorativi sino
all'importo di sottoscrizione.



   Sezione 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO


   CAPITOLO 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

   CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO


   Capitolo 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

   GESTIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONE
    - Verifica dell'ammissibilita' della richiesta
    - Eventuale fissazione di un appuntamento
    - Eventuale verifica tecnica della fattibilita'
    - Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito

   MODALITA' OPERATIVE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
    - Prestazioni  erogate  ai  sensi  delle deliberazioni n. 40/04 e
n. 168/04
    - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale
    - Casi  di  impossibilita'  ad effettuare la chiusura o rimozione
del Contatore
    - Sospensione   o  interruzione  della  fornitura,  su  richiesta
dell'Utente, per morosita' del Cliente finale
     - Chiusura   del  Punto  di  Riconsegna  per  sospensione  della
fornitura per morosita' del Cliente finale
     - Interruzione  dell'alimentazione  del  Punto di Riconsegna per
morosita' del Cliente finale
     - Cessazione amministrativa
    - Riattivazione  della  fornitura  a  seguito  di sospensione per
morosita'
    - Riapertura  del  Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a
seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente
finale
    - Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali
    - Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di
sospensione   dell'erogazione   del   servizio  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04
    - Attivazione  di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di
mancata  consegna  del  gas  al  Punto  di  Riconsegna  della Rete di
trasporto
    - Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di
volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della deliberazione n. 237/00
    - Sopralluoghi    tecnici,    su    richiesta   dell'Utente,   al
Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni


   Capitolo 8. Modalita' operative per l'erogazione del servizio

   8.1. Gestione delle richieste di prestazione
   L'Impresa  di  distribuzione definisce ed implementa un sistema di
gestione  delle  richieste di prestazione che prevede l'utilizzazione
di  metodologie, procedure e risorse in accordo a quanto indicato nel
Capitolo  4  e  in  conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni
dell'Autorita' in materia di:
    - qualita' commerciale del servizio di distribuzione;
    - sicurezza   e   continuita'   del  servizio  di  distribuzione;
accertamento della sicurezza degli Impianti di utenza a gas;
    - qualita' del gas distribuito.
   L'Impresa   di   distribuzione   eroga   prestazioni   tecniche  e
commerciali alle seguenti categorie di richiedenti:
    - Clienti finali;
    - Utenti del servizio di distribuzione;
    - altri soggetti.
   Il processo di gestione delle richieste di prestazione si articola
nelle seguenti fasi sequenziali:
    1. verifica dell'ammissibilita' della richiesta;
    2.  eventuale fissazione di un appuntamento;
    3. eventuale verifica tecnica della fattibilita';
    4. chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito.

   8.1.1. Verifica dell'ammissibilita' della richiesta
   In    questa    fase    l'Impresa    di   distribuzione   verifica
l'ammissibilita' della richiesta sulla base:
    a) - dei diritti del richiedente.
   In  presenza  di  un Contratto di fornitura di gas stipulato da un
Cliente finale:
    - le  prestazioni  regolate  dalla  Parte III del Testo integrato
della  qualita' dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e
successive modificazioni;
   e
     - le  verifiche delle letture dei consumi e tutte le prestazioni
non  comprese  nel precedente punto con esclusione di quelle regolate
dalla  Parte II del Testo integrato della qualita' dei servizi gas di
cui  alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni relative
al  Punto  di  Riconsegna  al quale si riferisce il Contratto stesso,
vengono inoltrate all'Impresa di distribuzione esclusivamente tramite
l'Utente  del  servizio  di distribuzione che fornisce direttamente o
indirettamente  il  Punto  di Riconsegna, fatto salvo quanto previsto
dalla  deliberazione 168/04 stessa relativamente ai reclami scritti e
alle  richieste  scritte  di  informazioni  relative  al  servizio di
distribuzione.
   In  assenza  di  un Contratto di fornitura stipulato da un Cliente
finale,   quest'ultimo   o  altri  soggetti  che  intendano  ottenere
l'esecuzione  di  lavori, puo' richiedere direttamente all'Impresa di
distribuzione:
     - la  preventivazione  per  l'esecuzione  di  lavori  semplici o
complessi;
     - l'esecuzione di lavori semplici o complessi .
    b) - della completezza della richiesta
   Per  ciascun  tipo  di  richiesta, ferme restando le regole per il
computo  dei  tempi di effettuazione delle prestazioni definite dalla
Parte  III  del Testo integrato della qualita' dei servizi gas di cui
alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni, l'Impresa di
distribuzione   verifica   che   la   richiesta  sia  completa  delle
informazioni  stabilite  dalle  deliberazioni  dell'Autorita' laddove
previsto  e di quanto indicato nelle istruzioni di compilazione degli
eventuali  moduli  resi  disponibili  dall'Impresa stessa, cosi' come
previsto al paragrafo 4.1.1.
    c) -  della  situazione  tecnica  ed  amministrativa del Punto di
Riconsegna al quale si riferisce la richiesta.
   L'Impresa  di distribuzione effettua controlli sull'ammissibilita'
della   richiesta  in  funzione  dello  stato  fisico  del  Punto  di
Riconsegna e della situazione amministrativa (ad esempio verifica che
il richiedente sia contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna a
cui si riferisce la richiesta).

   8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento
   La  fase di negoziazione dell'appuntamento, se necessario, prevede
l'attivita'  di  determinazione  della data e della fascia oraria per
l'esecuzione   dell'intervento   con   l'eventuale   gestione   della
contrattazione della data stessa.

   8.1.3. Eventuale verifica tecnica della fattibilita'
   La  fase  di  verifica  tecnica della fattibilita', se necessaria,
prevede  l'attivita'  di  analisi tecnica della prestazione richiesta
per   determinarne  la  possibilita'  di  effettuazione  (ad  esempio
verifica della capacita' del sistema in fase di preventivazione).

   8.1.4. Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito
   Conseguentemente  all'effettuazione  della  prestazione richiesta,
l'Impresa di distribuzione fornisce al richiedente:
    - l'esito dell'intervento;
    - le  informazioni  specifiche  sia  di  tipo tecnico che di tipo
commerciale   costituenti   la  chiusura  della  richiesta  correlate
all'espletamento della prestazione.
   Una  richiesta di prestazione rimane attiva fino al verificarsi di
uno dei seguenti eventi:
    - esecuzione della prestazione richiesta;
    - annullamento  della  richiesta  da  parte del soggetto che l'ha
inviata.
   Il  richiedente  che  abbia  ricevuto la comunicazione del mancato
intervento  per cause non riconducibili all'Impresa di distribuzione,
dovra' provvedere affinche', in alternativa:
    - sia  fissato  un nuovo appuntamento, una volta rimosse le cause
che non hanno permesso l'esecuzione dell'intervento;
    - sia annullata la richiesta.

   8.2. Modalita' operative di erogazione delle prestazioni
   L'Impresa di distribuzione eroga le seguenti prestazioni:
    - Esecuzione di lavori semplici;
    - Esecuzione di lavori complessi;
    - Attivazione della fornitura;
    - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
    - Verifica  della pressione di fornitura su richiesta del Cliente
finale
    - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
    - Riattivazione  della  fornitura  in  seguito  a sospensione per
morosita';
    - Sospensione   o  interruzione  della  fornitura,  su  richiesta
dell'Utente, per morosita' del Cliente finale;
    - Riapertura  del  Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a
seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente
finale;
    - Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali;
    - Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di
sospensione   dell'erogazione   del   servizio  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04;
    - Attivazione  di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di
mancata  consegna  del  gas  al  Punto  di  Riconsegna  della Rete di
trasporto;
    - Manutenzione  periodica  e  verifica metrologica dei Correttori
dei   volumi  installati  presso  i  Punti  di  Riconsegna  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00;
    - Sopralluoghi  tecnici,  su richiesta dell'Utente, al Contatore/
Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni.

   8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e
n. 168/04
   L'Impresa di distribuzione eroga le prestazioni:
    - Esecuzione di lavori semplici;
    - Esecuzione di lavori complessi;
    - Attivazione della fornitura;
    - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
    - Verifica  della pressione di fornitura su richiesta del Cliente
finale;
    - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
    - Riattivazione  della  fornitura  in  seguito  a sospensione per
morosita',  secondo  le  modalita'  e nel rispetto dei tempi previsti
dalle  deliberazioni  n. 40/04  e 168/04 e del contenuto del presente
Codice di rete della distribuzione.

   8.2.2.  Disattivazione  della  fornitura  su richiesta del Cliente
finale
   Tale  prestazione  viene  eseguita,  su  richiesta  dell'Utente, a
fronte  di  una  corrispondente  richiesta del Cliente finale, con la
chiusura  o  rimozione  del  Contatore  installato presso il Punto di
Riconsegna e la rilevazione del valore del segnante del Contatore.
   Qualora   la  prestazione  "disattivazione  della  fornitura"  non
avvenga  su  richiesta  del  Cliente finale, l'Utente puo' richiedere
all'Impresa  di  distribuzione la disattivazione della fornitura, con
l'indicazione  delle motivazioni e la dichiarazione che queste ultime
rispettano  le  clausole  del  Contratto  di  fornitura stipulato dal
Cliente finale.
   Alla  data  di  esecuzione della prestazione "disattivazione della
fornitura"  cessera'  il  servizio  di  distribuzione  sul  Punto  di
Riconsegna oggetto della prestazione.

   8.2.2.1.  Casi  di  impossibilita'  ad  effettuare  la  chiusura o
rimozione del Contatore
   L'Impresa   di   distribuzione,  qualora  sia  impossibilitata  ad
effettuare,  per cause indipendenti dalla sua volonta', la chiusura o
rimozione  del  Contatore  installato presso il Punto di Riconsegna a
seguito  di  richiesta  di  disattivazione  della fornitura di cui al
paragrafo  8.2.2,  comunica  il  mancato  intervento all'Utente entro
cinque  giorni  lavorativi  successivi  al mancato intervento stesso,
indicando:
    - le  cause  del  mancato  intervento di chiusura o rimozione del
Contatore;
    - se  sussiste  la possibilita' di procedere con un intervento di
interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna.
   Nel  caso  in cui l'Utente richieda di procedere all'effettuazione
dell'intervento  di  interruzione  dell'alimentazione  del  Punto  di
riconsegna  e  qualora  l'intervento  non  sia  stato valorizzato nel
Prezziario,   l'Impresa   di   distribuzione,   entro  cinque  giorni
lavorativi  successivi  a  tale  richiesta,  fornisce  all'Utente  il
preventivo per l'effettuazione dell'intervento.
   Nel  caso  in  cui  l'Utente  intenda  procedere all'effettuazione
dell'intervento  di  interruzione  dell'alimentazione  del  Punto  di
Riconsegna, l'Impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data
di  esecuzione  dell'intervento; alla data dell'intervento, l'Impresa
di  distribuzione definira', anche mediante stima, la lettura di fine
servizio, sulla base dei consumi storici del Cliente finale.
   L'esecuzione  dell'intervento  di  interruzione dell'alimentazione
del  Punto  di  Riconsegna  determina  la  cessazione del servizio di
distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato.

   8.2.3.  Sospensione  o  interruzione della fornitura, su richiesta
dell'Utente, per morosita' del Cliente finale
   Questo  paragrafo  descrive  i servizi e i processi riguardanti le
attivita'  eseguibili  sul  Punto  di  Riconsegna  nel caso in cui il
Cliente finale sia moroso e l'Utente che ha accesso presso tale Punto
di Riconsegna chieda di disattivare temporaneamente o definitivamente
la sua fornitura.
   L'Utente  che  intenda  richiedere  di  disattivare  un  Punto  di
Riconsegna  per  morosita'  del  Cliente  finale,  dovra'  richiedere
all'Impresa  di distribuzione la chiusura del Punto di Riconsegna per
sospensione della fornitura per morosita' del Cliente finale.
   Una  volta  sospesa la fornitura, il Punto di Riconsegna rimane in
carico   all'Utente   che   potra'   successivamente  richiederne  la
riattivazione  o inviare all'Impresa di distribuzione la richiesta di
cessazione   amministrativa,   per  interrompere  definitivamente  il
servizio di distribuzione sullo specifico Punto di Riconsegna.
   Nel  caso in cui l'Impresa di distribuzione non riesca ad eseguire
la  chiusura  del  Punto  di  Riconsegna per cause indipendenti dalla
propria  volonta', l'Utente potra' richiedere di eseguire, qualora ne
sussista   la  possibilita',  un  intervento  di  interruzione  della
fornitura del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale.

   8.2.3.1.  Chiusura  del  Punto di Riconsegna per sospensione della
fornitura per morosita' del Cliente finale
   Fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 16 della deliberazione
n. 138/04,  l'intervento  di  "chiusura  del  Punto di Riconsegna per
morosita'  del  Cliente  finale",  consente la sospensione temporanea
della fornitura al Cliente finale, mediante la chiusura e sigillatura
della  valvola  posta  a  monte  del  Contatore  e/o altro intervento
equivalente.
   L'Impresa  di  distribuzione,  effettuato  l'intervento,  comunica
l'esito  e l'eventuale lettura rilevata all'Utente nei tempi previsti
dalla deliberazione n. 138/04.
   L'intervento non interrompe il servizio di distribuzione. Il Punto
di  Riconsegna  chiuso  per  morosita'  del  Cliente finale rimane in
carico  all'Utente che resta responsabile degli eventuali prelievi di
gas  e di quanto altro dovuto, sino a quando non inviera' all'Impresa
di    distribuzione    l'apposita    comunicazione    di   cessazione
amministrativa   che   con-sente   di  interrompere  il  servizio  di
distribuzione.

   8.2.3.2.  Interruzione  dell'alimentazione del Punto di Riconsegna
per morosita' del Cliente finale
   Nel    caso    in    cui    l'Impresa   di   distribuzione   fosse
nell'impossibilita'  di eseguire l'intervento di cui al punto 8.2.3.1
(chiusura  del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale),
per   cause   non   da   essa   dipendenti,  inviera'  all'Utente  la
comunicazione  di  cui all'articolo 16 della deliberazione n. 138/04,
ai  sensi  del  quale  l'Utente  potra'  richiedere la disattivazione
attraverso un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto
di Riconsegna. In questo caso l'Utente potra' effettuare la richiesta
di  disattivazione  dopo  aver  informato  il  Cliente finale che, in
costanza  di  mora  e  in  caso  di  impossibilita'  di effettuazione
dell'intervento  di  cui al punto 8.2.3.1, si potra' procedere con un
intervento    di   interruzione   effettuato   sulle   tubazioni   di
Allacciamento,  a  seguito  del  quale,  per  fruire nuovamente della
fornitura,   dovra'   richiedere   gli   interventi   necessari   per
l'attivazione di un Punto di Riconsegna disattivato.
   L'Impresa  di  distribuzione, effettuato l'intervento, ne comunica
all'Utente,  entro  sette  giorni  lavorativi  dall'esecuzione  della
prestazione,  l'esito e i dati di lettura rilevati o stimati relativi
al Punto di Riconsegna interessato.
   L'esecuzione  di  tale  intervento  determina  la  cessazione  del
servizio  di  distribuzione  per il Punto di Riconsegna interessato a
meno di diverso accordo tra Utente ed Impresa di distribuzione per lo
specifico   Punto   di   Riconsegna  in  casi  particolari  segnalati
dall'Utente stesso.
   Qualora   sia   impossibile  procedere  agli  interventi  tecnici,
l'Impresa di distribuzione comunichera' all'Utente che l'interruzione
dell'alimentazione  del  Punto  di  Riconsegna  potra'  eventualmente
avvenire con un accesso forzoso, ad esito di provvedimento giudiziale
o della Pubblica Autorita'.

   8.2.3.3. Cessazione amministrativa
   La  richiesta  avanzata  dall'Utente  deve trovare riscontro nelle
clausole del Contratto di fornitura con il Cliente finale.
   Le  richieste  dovranno  essere  inoltrate con le stesse modalita'
previste per le altre richieste di prestazione.
   Il  Punto  di Riconsegna, sino alla data dell'esecuzione di questa
prestazione,  che  coincide  con  il  giorno  successivo  a quello di
ricezione della richiesta, rimane in carico all'Utente.
   Una  volta  eseguita  la  cessazione  amministrativa,  termina  il
servizio  di  distribuzione relativo al Punto di Riconsegna e, per la
sua  riattivazione,  l'Utente  dovra'  richiedere  la  prestazione di
attivazione del medesimo Punto di Riconsegna.

   8.2.4.  Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per
morosita'
   A  seguito  dell'intervento  di cui al punto 8.2.3.1, l'Impresa di
distribuzione   fornisce   la   prestazione  di  riattivazione  della
fornitura  a  seguito  di  sospensione  per  morosita',  su richiesta
dell'Utente,  secondo  le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti
dalla deliberazione n. 168/04; nei casi di riattivazione a seguito di
cessata   morosita'   rimangono   inalterati   i   dati  contrattuali
caratterizzanti   il  rapporto  contrattuale  in  vigore  al  momento
dell'esecuzione dell'intervento di cui al punto 8.2.3.1.

   8.2.5. Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente
a  seguito  di  sospensione  per  cause  dipendenti dall'Impianto del
Cliente finale
   L'Utente puo' richiedere la riapertura del Punto di Riconsegna nel
caso   in  cui  l'alimentazione  sia  stata  precedentemente  sospesa
dall'Impresa  di  distribuzione  mediante  la  chiusura del Gruppo di
misura  o  con  un  intervento  equivalente  per  cause riconducibili
all'Impianto  del  Cliente finale, senza che questa circostanza abbia
determinato la cessazione amministrativa del rapporto contrattuale in
essere.  Tale  prestazione  potra' essere richiesta una volta rimossi
gli inconvenienti riguardanti l'Impianto del Cliente finale che hanno
determinato   la   sospensione   dell'alimentazione.   L'Impresa   di
distribuzione   provvede   ad   eseguire   la  prestazione  in  tempi
corrispondenti a quelli previsti per l'attivazione della fornitura ed
indicati nella deliberazione 168/04.

   8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali
   L'Utente  che  intenda  accedere ad uno o piu' Punti di Riconsegna
precedentemente forniti da altri Utenti, deve inoltrare una richiesta
di  accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali secondo
quanto indicato all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04.
   Le letture per l'avvio del servizio di distribuzione verso i Punti
di  Riconsegna  oggetto  di  sostituzione  nella  fornitura  verranno
eseguite  secondo  le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 15
della deliberazione n. 138/04.
   Nel  caso  in  cui  l'Utente che si sostituisce nella fornitura si
avvalga,  secondo quanto indicato al paragrafo 11.3.1, della facolta'
di eseguire in proprio le letture di sostituzione della fornitura:
    - le  letture  devono  essere  effettuate nello stesso intervallo
temporale di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 138/04;
    - i  dati  di  lettura  devono  essere  trasmessi  all'Impresa di
distribuzione,  unitamente  alla  data di rilevazione, entro 3 giorni
lavorativi  successivi  alla data di decorrenza della sostituzione di
fornitura e di avvio del servizio di distribuzione mediante i sistemi
ed  i  formati  definiti  dall'Impresa  di distribuzione in accordo a
quanto previsto nel Capitolo 4;
    - le    letture   di   sostituzione   della   fornitura,trasmesse
dall'Utente    all'Impresa    di    distribuzione,    devono   essere
esclusivamente letture effettive o autoletture.
   Qualora  l'Impresa  di distribuzione non riceva il dato di lettura
nei  termini  sopra indicati, a causa dell'impossibilita' di rilevare
il  dato o per letture rilevate successivamente all'intervallo di cui
all'articolo   15   della  deliberazione  n. 138/04,  la  lettura  di
sostituzione   della   fornitura   e'  de-terminata  dall'Impresa  di
distribuzione sulla base dei Profili di prelievo associati ai singoli
Punti di Riconsegna.
   Nel  caso  in  cui  l'Utente  subentrante  non abbia esercitato la
facolta'  di  voler  eseguire in proprio le letture ai sensi al comma
4.9 della deliberazione n. 311/01:
    - l'Impresa  di  distribuzione,  entro  il  termine  massimo di 6
giorni  lavorativi  dalla data di decorrenza della sostituzione della
fornitura,  comunica  all'Utente  subentrante  l'elenco  dei Punti di
Riconsegna   per   i   quali  non  sia  stato  possibile,  per  cause
indipendenti dalla propria volonta', rilevare le letture;
    - l'Utente   subentrante,  entro  3  giorni  lavorativi  da  tale
comunicazione,  potra'  inviare,  utilizzando  i  sistemi e i formati
definiti  dall'Impresa di distribuzione, eventuali ulteriori letture;
decorso  tale periodo le stime dell'impresa di distribuzione verranno
considerate a tutti gli effetti come letture effettive.
   L'Utente   subentrante,   alla   data   della  sostituzione  nella
fornitura,   si   sostituisce   all'Utente   uscente   nel   rapporto
contrattuale  con  l'Impresa  di  distribuzione;  pertanto  l'Impresa
stessa  inviera'  entro  30  giorni  dalla  data  di decorrenza della
sostituzione  nella  fornitura  all'Utente  subentrante,  per ciascun
Punto di Riconsegna, i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti la
riconsegna  del gas nonche' il progressivo dei volumi annui prelevati
e  la  letture  di  avvio  del servizio di distribuzione in accordo a
quanto previsto nell'art 14 della deliberazione n. 138/04.
   Il  dato  di  lettura  corrispondente  alla  data dell'accesso per
sostituzione  nella  fornitura verra' inviato, entro 15 giorni, anche
all'Utente sostituito.
   L'Utente  sostituito puo' richiedere all'Impresa di distribuzione,
entro   30   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  lettura  di
sostituzione  nella  fornitura  al  Cliente finale, la verifica della
lettura  effettiva  di  sostituzione  con  spese a carico della parte
soccombente e contestuale rettifica dei dati in caso di accertata non
verosimiglianza della lettura originaria.
   Nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura relativa a un
Cliente  finale  la  cui  fornitura sia stata sospesa per morosita' e
l'alimentazione  del Punto di Riconsegna risulti pertanto disattivata
temporaneamente   al  momento  della  sostituzione  della  fornitura,
l'Utente  subentrante  dovra' richiedere all'Impresa di distribuzione
anche  la  Riattivazione della forni-tura. L'Impresa di distribuzione
provvede  ad  eseguire  questa prestazione nei tempi corrispondenti a
quelli  previsti per l'attivazione della forni-tura ed indicati nella
deliberazione 168/04.

   8.2.7.  Attivazione  di  servizi  sostitutivi di alimentazione nei
casi  di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo
17, comma 1, della deliberazione n. 138/04
   Nel  caso  in cui l'Impresa di distribuzione attivi la prestazione
di  attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione per garantire
la  continuita' del servizio di distribuzione nei casi di sospensione
dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della
deliberazione n. 138/04, la stessa provvedera' a:
    - definire  i  quantitativi  di  gas  necessari per assicurare la
continuita'  del  servizio  per  tutto  il  tempo dell'intervento, da
immettere nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi
di alimentazione;
    - approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;
    - presidiare   ed   assicurare   il  corretto  svolgimento  delle
operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali
condizioni di alimentazione;
    - acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione
amministrativa e dei dati finalizzati all'Allocazione del gas immesso
nell'Impianto  di  distribuzione  attraverso i servizi sostitutivi di
alimentazione;
    - ripartire  tra  tutti  gli  Utenti  che  hanno  usufruito della
prestazione  i  costi  della  materia  prima immessa nell'Impianto di
distribuzione  mediante  servizi  sostitutivi  di  alimentazione,  in
misura  proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'Impianto di
distribuzione  per ciascun Utente nel mese in cui e' stato utilizzato
il servizio sostitutivo di alimentazione.
   L'Impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano
sospensione   dell'erogazione  del  servizio,  individuati  ai  sensi
dell'articolo  6, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 138/04,
e  li  rende  pubblici per mezzo dei piani mensili di cui al medesimo
articolo.  L'Impresa  di distribuzione comunica agli Utenti che hanno
usufruito  della prestazione di attivazione di servizi sostitutivi di
alimentazione   i   quantitativi  di  gas  immessi  nell'Impianto  di
distribuzione  e  di competenza di ciascuno di essi, entro il termine
ultimo  per  la  trasmissione  dei dati di Allocazione all'impresa di
trasporto  del  mese successivo a quello in cui i servizi sostitutivi
di alimentazione sono stati utilizzati.

   8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso
di  mancata  consegna  del  gas  al Punto di Riconsegna della Rete di
trasporto
   L'Impresa di distribuzione, in caso di mancata consegna del gas al
Punto di Riconsegna della Rete di trasporto, laddove l'intervento sia
possibile,  puo'  attivare  l'alimentazione sostitutiva per garantire
l'erogazione del servizio di distribuzione:
    - di propria iniziativa;
    - qualora  venga  richiesta  da  almeno un Utente del servizio di
distribuzione.
   Nel caso di attivazione del servizio sostitutivo di alimentazione,
l'Impresa di distribuzione provvedera' a:
    - definire  i  quantitativi  di gas da immettere nell'Impianto di
distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione necessari
per  assicurare  la  continuita'  del  servizio  per  tutto  il tempo
dell'intervento;
    - approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;
    - presidiare   ed   assicurare   il  corretto  svolgimento  delle
operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali
condizioni di alimentazione;
    - acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione
amministrativa e dei dati finalizzati all'Allocazione del gas immesso
nell'Impianto  di  distribuzione  attraverso i servizi sostitutivi di
alimentazione;
    - ripartire  tra  tutti  gli  Utenti  che  hanno  usufruito della
prestazione,  in  misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi
nell'Impianto  di distribuzione per ciascun Utente nel mese in cui e'
stato  utilizzato  il  servizio sostitutivo di alimentazione, i costi
relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti.
   L'Impresa  di  distribuzione comunica agli Utenti e all'impresa di
trasporto che hanno usufruito della prestazione i quantitativi di gas
immessi  nell'Impianto  di distribuzione mediante sistemi sostitutivi
di  alimentazione  e  di  competenza  di  ciascuno  di essi, entro il
termine   ultimo   per   la  trasmissione  dei  dati  di  Allocazione
all'impresa  di  trasporto  del  mese  successivo  a  quello in cui i
servizi sostituitivi di alimentazione sono stati utilizzati.

   8.2.9.   Manutenzione   periodica   e   verifica  metrologica  dei
Correttori di volume installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00
   La  manutenzione  e la verifica dell'integrita' dei Correttori dei
volumi  gestiti dall'Impresa di distribuzione sara' effettuata a cura
dello stessa.
   Le  operazioni  di taratura periodica sono effettuate da operatori
metrici  riconosciuti  dalla  CCIAA,  in  autocertificazione o con la
presenza  dell'Ispettore  metrico  della  CCIAA  di riferimento; tale
attivita'  viene  svolta  con  le frequenze stabilite dalla normativa
vigente.
   I  costi sostenuti dall'Impresa di distribuzione, pubblicati dalla
stessa  sul  proprio  prezzario,  saranno  attribuiti  all'Utente del
servizio  di  distribuzione  che  ha  l'accesso  presso  il  Punto di
Riconsegna sul quale e' installato il Correttore dei volumi.
   L'Impresa  di  distribuzione comunica all'Utente le modalita' e le
tempistiche  per  le  sostituzioni dei Correttori dei volumi nel caso
che  questi,  a  fronte  della  verifica  metrologica,  non risultino
idonei.

   8.2.10.   Sopralluoghi   tecnici,  su  richiesta  dell'Utente,  al
Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni
   L'Utente    puo'    richiedere   all'impresa   di   distribuzione,
sostenendone  i  costi,  l'effettuazione  di sopralluoghi tecnici per
verificare eventuali manomissioni ai Contatori/Gruppi di misura.



   Capitolo 9. GESTIONE DEL SERVIZIO


   PREMESSA

   PROCEDURE  FUNZIONALI  ALL'ALLOCAZIONE DEI QUANTITATIVI DI GAS TRA
GLI UTENTI DEI PUNTI DI RICONSEGNA CONDIVISI DEL SISTEMA DI TRASPORTO
    - Determinazione  dei  dati  funzionali  all'Allocazione da parte
dell'Impresa di distribuzione
    - Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di
trasporto

   VERIFICA  DEL  MASSIMO  PRELIEVO  ORARIO CONTRATTUALE PER PUNTI DI
RICONSEGNA CON PRELIEVI ANNUI SUPERIORI A 50.000 METRI CUBI STANDARD

   Capitolo 9. Gestione del servizio

   9.1. Premessa
   Il  capitolo descrive le procedure funzionali all'attribuzione dei
quantitativi di gas, su base giornaliera, agli Utenti del servizio di
trasporto  presenti  presso  i  Punti  di  Riconsegna  del Sistema di
trasporto   interconnessi  con  il  sistema  di  distribuzione  e  la
verifica,   da  parte  dell'impresa  di  distribuzione,  del  Massimo
prelievo orario contrattuale.

   9.2.  Procedure funzionali all'Allocazione dei quantitativi di gas
tra  gli  Utenti  dei  punti  di  riconsegna condivisi del Sistema di
trasporto

   9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte
dell'Impresa di distribuzione
   L'Impresa di distribuzione:
    - determina su base mensile o giornaliera, qualora disponibile, i
volumi  di competenza di ciascun Utente del servizio di distribuzione
immessi   al   Punto  di  Consegna  dell'Impianto  di  distribuzione,
funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto
dei  volumi  di  gas  riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del
Sistema  di  trasporto  interconnesso con il sistema di distribuzione
(inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o piu' punti
fisici  di  alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante
l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione;
    - comunica,  tra  i  dati  di  cui  al  punto  precedente, quelli
funzionali al processo di Allocazione:
     - all'impresa   di   trasporto,   che   li   utilizza   ai  fini
dell'Allocazione  su  base giornaliera per gli utenti del servizio di
trasporto;
     - agli  Utenti  del  servizio  di  distribuzione, secondo quanto
dettagliato di seguito.
   I  quantitativi  di gas riconsegnato, correlati a ciascun Punto di
Consegna  e di competenza di ciascun Utente, sono determinati in base
ai  prelievi dei singoli Punti di Riconsegna ad esso contrattualmente
abbinati.
   Per  la  determinazione  dei  volumi riconsegnati nel mese i-esimo
presso ciascun Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione:
    1. acquisisce  e  registra  i  valori  di prelievo giornaliero di
ciascun  giorno  del mese i-esimo degli eventuali Punti di Riconsegna
per i quali tali dati risultino disponibili;
    2. acquisisce  e  registra  per  il  mese i-esimo, per i Punti di
Riconsegna  con disponibilita' di lettura effettiva in corrispondenza
della fine del mese, il corrispondente dato di prelievo;
    3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima dei
prelievi  corrispondenti  al  mese i-esimo (o, qualora disponibile, a
ciascun  giorno  del mese i-esimo); la stima puo' riguardare l'intero
mese  i-esimo  (qualora  non  sia  disponibile  una lettura effettiva
rilevata in uno dei giorni del mese i-esimo) oppure solo una parte di
esso,  cioe'  riguardare  il  periodo  intercorrente  tra  la data di
esecuzione  di  una lettura effettiva (qualora disponibile) e la fine
del mese.
   Nell'effettuare  le stime vengono utilizzati i Profili di prelievo
standard  di  cui  all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 o, in
attesa  della  loro definizione da parte dell'Autorita', i Profili di
prelievo  propri dell'Impresa di distribuzione, resi pubblici secondo
quanto previsto dalla stessa deliberazione n. 138/04.
   Tutti i dati relativi ai prelievi (di cui ai precedenti punti da 1
a  3),  in  assenza  di  Gruppi  di misura con Correttore dei volumi,
saranno  riportati  in  condizioni  standard  moltiplicandoli  per un
opportuno fattore di correzione corrispondente al:
    - coefficiente   di   correzione   dei   volumi   in  riconsegna,
determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in
accordo  con  gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di
accordo  verra'  utilizzata  la  metodologia indicata nella relazione
tecnica  della  deliberazione  n. 237/00), per le riconsegne in Media
pressione e per quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non
inferiore a G40;
    - coefficiente  "M"  del  Comune  in  cui sono ubicati i Punti di
Riconsegna, definito dalla deliberazione n. 237/00, negli altri casi.
   Sezione  3.  Capitolo  9.  Gestione  del  servizio  Erogazione del
servizio
   Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
   Una  volta  determinati i dati di prelievo da attribuire a ciascun
Punto  di  Riconsegna  con  le  metodiche di cui sopra, per i dati di
prelievo   non   disponibili   su   base  giornaliera,  l'Impresa  di
distribuzione  determina  il  totale del gas immesso per Utente e per
Punto  di  Consegna,  suddividendolo in base alle Categorie d'uso. In
attesa  della  definizione,  da parte dell'Autorita', delle Categorie
d'uso  di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04, l'Impresa
di  distribuzione  individua  per ciascun Utente la parte di prelievi
attribuibili  all'uso "civile" (secondo quanto comunicato dall'Utente
nella richiesta di accesso).
   Qualora l'Impresa di distribuzione immetta il gas a proprio titolo
direttamente   al   Punto  di  Consegna,  con  misura  o  stima  alla
riconsegna,  i  relativi  quantitativi  sono rilevati dall'Impresa di
distribuzione  e  registrati  distintamente  dai  volumi  di  cui  ai
precedenti   punti  1,  2  e  3,  al  fine  della  loro  trasmissione
all'impresa   di   trasporto,   in   accordo  all'articolo  19  della
deliberazione n. 138/04.

   9.2.2.    Trasmissione   dei   dati   funzionali   all'Allocazione
all'impresa di trasporto
   L'Impresa  di  distribuzione  trasmette mensilmente all'impresa di
tra-sporto,  fatto  salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 19
della  de-liberazione  n. 138/04,  in  forma  aggregata  per Punto di
Consegna,  per  ciascun  Utente del servizio di distribuzione, per il
mese   appena  concluso,  i  seguenti  dati  determinati  come  sopra
indicato:
    - il  totale  dei  prelievi  misurati  giornalmente,  relativi ai
l'unti di Riconsegna per i quali sia disponibile tale dato;
    - il  totale  mensile  (o  giornaliero,  qualora disponibile) dei
prelievi  relativi ai Punti di Riconsegna per i quali sia disponibile
il dato di misura a fine mese;
    - il  totale  mensile  (o  giornaliero,  qualora disponibile) dei
prelievi stimati, secondo quanto illustrato al paragrafo 9.2.1;
   i  dati  relativi  agli  eventuali volumi di gas immessi a proprio
titolo.
   L'Impresa  di  distribuzione  trasmette all'impresa di trasporto i
dati  di  cui  sopra entro il quinto giorno lavorativo e comunque non
oltre  il  giorno  nove  del  mese  successivo  a  quello al quale si
riferiscono i dati (mese di competenza).
   Sezione  3.  Capitolo  9.  Gestione  del  servizio  Erogazione del
servizio
   Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
   In  fase  di trasmissione dei dati disponibili solamente a livello
mensile  misurati  o  stimati,  di  ciascun  Punto  di Consegna e per
ciascun   Utente   del   servizio   di  distribuzione,  l'Impresa  di
distribuzione  ripartisce i volumi in base alle Categorie d'uso, come
descritto nel paragrafo precedente.
   Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati
relativi   a  prelievi  afferenti  a  mesi  precedenti  a  quello  di
competenza  (ad  esempio, in seguito a correzione di errori materiali
di    precedenti    letture),    l'Impresa    stessa   procede   alla
rideterminazione  dei  dati  funzionali  all'Allocazione dei suddetti
mesi   precedenti,  secondo  criteri  trasparenti  e  resi  pubblici,
comunicandoli  all'impresa  di  trasporto  nell'ambito della finestra
temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come
ancora provvisori i bilanci della Rete di trasporto.

   9.3.  Verifica  del massimo prelievo orario contrattuale per punti
di  riconsegna  con  prelievi  annui  superiori  a  50.000 metri cubi
standard
   Fatto  salvo  quanto  precisato  nel presente Codice di Rete della
distribuzione  in  tema  di  verifiche presso il Punto di Riconsegna,
l'Impresa  di  distribuzione ha la facolta' di condurre verifiche del
Massimo  prelievo  orario  contrattuale  per  Punti di Riconsegna con
prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard secondo quanto
specificato nell'articolo 18 della deliberazione n. 138/04.



   Sezione 4. MISURA DEL GAS NATURALE


   CAPITOLO  10.  REALIZZAZIONE,  MANUTENZIONE  E  DISMISSIONE  DEGLI
IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA

   CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS


   Capitolo  10.  Realizzazione,  manutenzione  e  dismissione  degli
impianti di regolazione e misura


   Capitolo  10.  REALIZZAZIONE,  MANUTENZIONE  E  DISMISSIONE  DEGLI
IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA



   PREMESSA


   REALIZZAZIONE,   MODIFICA   E   DISMISSIONE   DEGLI   IMPIANTI  DI
REGOLAZIONE E MISURA PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA

   GESTIONE  DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA PRESSO I PUNTI DI
CONSEGNA

   REALIZZAZIONE,   MODIFICA   E   DISMISSIONE   DEGLI   IMPIANTI  DI
REGOLAZIONE ED EVENTUALE MISURA POSTI A VALLE DEI PUNTI DI CONSEGNA

   GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE ED EVENTUALE MISURA POSTI A
VALLE DEI PUNTI DI CONSEGNA

   10.1. Premessa
   Nel  presente  capitolo  si  descrivono  le  principali  attivita'
correlate alla realizzazione, gestione, modifica e dismissione degli:
    - Impianti  di regolazione e misura localizzati presso i Punti di
Consegna fisici degli Impianti di distribuzione;
    - Impianti di regolazione ed eventuale misura localizzati a valle
dei Punti di Consegna degli Impianti di distribuzione.

   10.2.  Realizzazione,  modifica  e  dismissione  degli impianti di
regolazione e misura presso i Punti di Consegna
   Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla
realizzazione, modifica o dismissione degli Impianti di regolazione e
misura,  l'Impresa  di  distribuzione  effettua  tali  attivita'  nel
rispetto della normativa vigente e tenuto conto dei principi definiti
nell'Accordo  di  interconnessione  tra  Imprese  di  distribuzione e
Imprese  di  trasporto,  predisposto  ai sensi dell'articolo 11 della
deliberazione n. 138/04.

   10.3.  Gestione  degli  impianti  di regolazione e misura presso i
Punti di Consegna
   L'Impresa di distribuzione e' responsabile di tutti gli interventi
connessi con la gestione degli Impianti di regolazione e misura dalla
stessa gestiti.
   Tali  interventi, effettuati in conformita' alla normativa vigente
e  tenuto  conto  anche  delle indicazioni delle aziende costruttrici
delle  apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei
requisiti   relativi  al  corretto  funzionamento  e  alla  sicurezza
previsti per gli impianti.

   10.4.  Realizzazione,  modifica  e  dismissione  degli impianti di
regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna
   Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla
realizzazione,  modifica  o dismissione degli Impianti di regolazione
ed  eventuale  misura  posti  a  valle  dei  punti  di consegna degli
Impianti  di distribuzione, gestiti dall'impresa stessa, l'Impresa di
distribuzione  effettua  tali  attivita' nel rispetto della normativa
vigente.

   10.5.  Gestione  degli impianti di regolazione ed eventuale misura
posti a valle dei Punti di Consegna
   L'Impresa di distribuzione e' responsabile di tutti gli interventi
connessi  con  la gestione degli Impianti di regolazione ed eventuale
misura  posti  a  valle  dei  punti  di  consegna  degli  impianti di
distribuzione dalla stessa gestiti.
   Tali  interventi, effettuati in conformita' alla normativa vigente
e  tenuto  conto  anche  delle indicazioni delle aziende costruttrici
delle  apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei
requisiti   relativi  al  corretto  funzionamento  e  alla  sicurezza
previsti per gli impianti.


   Capitolo 11. MISURA DEL GAS


   PREMESSA

   MISURA DEL GAS AL PUNTO DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

   MISURA   DEL   GAS   AL   PUNTO  DI  RICONSEGNA  DELL'IMPIANTO  DI
DISTRIBUZIONE
    - Modalita' di misura del gas riconsegnato
    - Criteri di controllo dei dati di lettura
    - Funzionalita' dei gruppi di misura

   11.1. Premessa
   Il  capitolo  descrive la misura del gas consegnato e riconsegnato
presso  i  Punti  di Consegna fisici e di Riconsegna dell'Impianto di
distribuzione,   i   ruoli   e  le  responsabilita'  dell'Impresa  di
distribuzione  e  dell'Utente,  le principali attivita' relative alla
misura.

   11.2.  Misura  del  gas  al  Punto  di  Consegna  dell'impianto di
distribuzione
   La  gestione dell'attivita' di misura del gas al Punto di Consegna
fisico  dell'Impianto  di distribuzione e' di competenza dell'Impresa
di distribuzione.
   In particolare, l'Impresa di distribuzione e' responsabile della:
    - gestione  e  manutenzione  del  sistema di misura, nel rispetto
delle  normative  tecniche  vigenti  predisposte  da enti nazionali e
internazionali;
    - rilevabilita', messa a disposizione e trasmissibilita' dei dati
di misura ai soggetti aventi diritto.
    - accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative
tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali.
   L'attivita'  di  misura  consiste,  oltre  che nelle operazioni di
manutenzione  ordinaria  e straordinaria dei sistemi di misura, nella
gestione  degli stessi sistemi di misura installati presso i Punti di
Consegna fisici degli Impianti di distribuzione.
   La  gestione  dei  sistemi  di  misura e' suddivisa nelle seguenti
operazioni:
    a) Taratura  e controlli della strumentazione elettronica facente
parte  dei  sistemi  di  misura e degli apparati di trasmissione dati
gestiti dall'impresa di distribuzione
   Le operazioni sono riconducibili a quelle di conduzione ordinaria.
   Le  operazioni  di taratura periodica sono effettuate da operatori
metrici  riconosciuti  dalla  CCIAA,  in  autocertificazione o con la
presenza dell'Ispettore metrico della CCIAA di riferimento.
   Sezione 4. Capitolo 11. Misura del gas Misura del gas naturale
   Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
   Tale  attivita'  viene  svolta  dall'Impresa  di distribuzione nel
rispetto  delle  frequenze previste dalla normativa vigente, di norma
in  concomitanza  all'avvio  della  stagione  invernale  o  nel primo
periodo della stessa.
    b) Generazione  del  dato  di misura per Punto di Consegna fisico
degli Impianti di distribuzione
   L'Impresa  di  distribuzione garantisce la generazione del dato di
misura  relativo  al  gas  immesso  presso i Punti di Consegna fisici
dell'Impianto  di  distribuzione  secondo  modalita'  dipendenti  dai
sistemi di misura installati presso i Punti medesimi.
   Gli  Utenti del servizio di distribuzione, gli utenti del servizio
di   trasporto   che  li  riforniscono  e  le  eventuali  Imprese  di
distribuzione   che   gestiscono   porzioni   di   un   Impianto   di
distribuzione,  possono  richiedere  all'Impresa  di distribuzione la
verifica  della  correttezza  del  dato rilevato presso il sistema di
misura posto presso un Punto di Consegna fisico dell'Impianto stesso.
   L'Impresa  di  distribuzione, nella risposta alla richiesta, de-ve
indicare  i  tempi  di  esecuzione  dell'intervento  ed  una stima di
massima dei relativi costi.
   I  costi  della  verifica  sono  addebitati  al  soggetto che l'ha
richiesta,  nel caso in cui questa evidenzi il corretto funzionamento
del sistema di misura.

   11.3.  Misura  del  gas  al  Punto  di Riconsegna dell'impianto di
distribuzione
   Per tutti i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione
installa-ti   presso   i   Punti   di   Riconsegna  dell'Impianto  di
distribuzione, l'Impresa di distribuzione e' responsabile:
    - della  gestione  e  manutenzione  nel  rispetto delle normative
tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
    - del corretto funzionamento.
   Per  tutti  i Punti di Riconsegna, in relazione ai dati di misura,
l'Impresa di distribuzione e' responsabile anche della:
    - rilevazione,  messa  a  disposizione e trasmissione dei dati ai
soggetti  aventi diritto ovvero l'Utente a cui il Punto di Riconsegna
e' abbinato;
    - accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative
tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
    - tempestivita'  con cui gli stessi dati sono resi disponibili ai
soggetti aventi diritto.
   Tale  responsabilita'  decade  nel  caso  in cui l'Utente richieda
espressamente   che   intenda   esercitare   la   facolta'   prevista
dall'articolo  4,  comma  9,  della  deliberazione  n. 311/01  di non
volersi  avvalere  dell'Impresa  di  distribuzione per lo svolgimento
delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso
i Punti indicati nella relativa richiesta.
   In   ogni   caso   e'   fatto   obbligo  all'Utente  di  segnalare
tempestivamente  eventuali  anomalie riguardanti il Gruppo di misura,
qualora rilevate.
   L'Impresa  di  distribuzione  trasmette all'Utente i dati relativi
alle   letture   effettuate  o  acquisite  attraverso  Autolettura  o
telemisura,  non  appena disponibili e comunque entro il terzo giorno
lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate.

   11.3.1. Modalita' di misura del gas riconsegnato
   Il quantitativo di gas riconsegnato sara' determinato attraverso:
    - le  letture  dei  totalizzatori  numerici  dei Gruppi di misura
installati presso i Punti di Riconsegna;
    - sistemi automatici di teletrasmissione, ove presenti.
   La  determinazione  delle  quantita' di gas riconsegnato presso un
Punto  di  Riconsegna  in  cui  e'  installato  un  Gruppo  di misura
integrato  da  Correttore di volumi avverra' tenendo conto dei valori
indicati dal segnante del Correttore stesso.
   Nel  caso  di  mancato  funzionamento  di  un  Contatore  o  di un
Correttore  di  volumi,  le  quantita'  riconsegnate saranno definite
prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi
periodi di consumo.
   Per tutti i Punti di Riconsegna in Media pressione e per quelli in
Bassa  pressione  con  Contatore  di  classe non inferiore a G 40, in
assenza  di  Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno
riportati  in  condizioni  standard  moltiplicandoli per un opportuno
fattore  di  correzione  corrispondente al coefficiente di correzione
dei  volumi,  determinato  dall'Impresa di distribuzione con apposita
metodologia  in  accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione
(in  assenza  di  accordo  verra'  utilizzata la metodologia indicata
nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00).
   L'Utente  dovra'  comunicare  all'Impresa  di  distribuzione,  per
ciascun  Punto  di  Riconsegna,  la frequenza di lettura prevista nel
Contratto  di fornitura con il Cliente finale, ai sensi dell'articolo
11  dell'Allegato  A  alla  deliberazione n. 126/04, o ai sensi della
deliberazione  n. 229/01,  per  quanto  applicabile. In tale ipotesi,
l'Utente  si  assume  ogni  e qualsiasi responsabilita' nei confronti
dell'Impresa  di  distribuzione manlevando espressamente la stessa da
eventuali  richieste  risarcitorie  formulate  a qualunque titolo dal
Cliente finale o da terzi.
   Nel  caso  in  cui  provveda  alla  lettura direttamente l'Utente,
questo ultimo dovra':
    - comunicare  all'Impresa  di  distribuzione,  in  forma  scritta
contestualmente  alla  richiesta di accesso, o successivamente con un
preavviso  di  almeno  30  giorni, che intende esercitare la facolta'
prevista  dall'articolo  4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 di
non volersi avvalere dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento
delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso
i  Punti  indicati  nella relativa richiesta; tale opzione, una volta
esercitata,  non  potra'  essere  modificata dal richiedente oltre il
trentesimo  giorno  antecedente  la decorrenza richiesta ed una volta
efficace  non potra' essere modificata per un periodo di 6 mesi e con
un preavviso non inferiore a 30 giorni;
    - effettuare   la   comunicazione   della  frequenza  di  lettura
all'impresa di distribuzione;
    - trasmettere  all'Impresa  di distribuzione i dati relativi alle
letture  effettuate  o acquisite attraverso Autolettura o telemisura,
non  appena  disponibili  e comunque entro il terzo giorno lavorativo
del mese successivo a quello in cui sono state rilevate.
   In caso di mancata disponibilita' del dato di lettura da parte del
soggetto  deputato a leggere il dato di prelievo, per cause derivanti
da   oggettiva   inaccessibilita'   al  Contatore/Gruppo  di  misura,
l'impresa   di  distribuzione  sostituira'  i  dati  di  lettura  non
disponibili  con dati stimati. Il soggetto deputato a leggere il dato
di  prelievo,  qualora  sia diverso dall'Impresa di distribuzione, in
caso  di  inaccessibilita'  del  Contatore/Gruppo di misura, comunica
all'impresa  di distribuzione l'impossibilita' di rilevare il dato di
prelievo   entro   tre   giorni   dalla   riscontrata   e   oggettiva
inaccessibilita' del suddetto Contatore/Gruppo di misura.
   Laddove  per  la  lettura  del  Gruppo  di misura occorra accedere
all'interno   dell'Impianto  di  riduzione  gestito  dell'Impresa  di
distribuzione o in presenza di apparecchiature per la conversione dei
volumi gestiti dell'Impresa di distribuzione, le letture avverranno a
cura dell'Impresa di distribuzione, con oneri a carico dell'Utente in
accordo  a  quanto  riportato  nel Prezzario. In alternativa, qualora
l'Utente  voglia  esercitare  la  facolta'  prevista dall'articolo 4,
comma  9,  della  deliberazione  n. 311/01,  questi potra' richiedere
all'Impresa di distribuzione, sostenendone i costi, l'adeguamento del
Gruppo di misura per consentirgli l'effettuazione delle operazioni di
cui  sopra  senza la necessita' di accedere all'interno dell'Impianto
di  riduzione  o  di  accedere  direttamente  all'apparecchiatura  di
correzione dei volumi.
   L'Utente,  ai  fini  dell'ottimizzazione  e  a  vantaggio del buon
funzionamento  del  sistema,  dovra'  comunicare  i  dati  di  misura
all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi e i formati definiti
dall'Impresa  di  distribuzione  stessa  e  resi pubblici mediante il
proprio   sito  internet  fino  all'adozione  di  un  unico  standard
nazionale.
   Nel   caso   in   cui   l'Utente   non  comunichi  all'Impresa  di
distribuzione  i  dati  di  lettura  entro  i  termini  e  secondo le
modalita'   indicate,   l'Impresa  di  distribuzione  si  riserva  di
effettuare  direttamente  le  letture  con  riferimento  ai  punti di
riconsegna  per la quale sia stata omessa la comunicazione, con oneri
a carico dell'Utente.
   L'Impresa  di  distribuzione  utilizza tutti i dati di lettura che
pervengono  entro  i  termini  e  secondo le modalita' indicate e che
abbiano superato i controlli di congruita' e coerenza successivamente
descritti.
   Fermo restando che gli Utenti del servizio di distribuzione devono
assicurare  la  corretta  custodia e conservazione degli apparecchi e
componenti  dell'impianto  di distribuzione installati presso i Punti
di  Riconsegna, l'impresa di distribuzione si riserva di effettuare a
sue spese verifiche sui prelievi nonche' sul funzionamento dei Gruppi
di misura, con relativo diritto di accesso garantito dall'Utente.
   Qualora  dalle  verifiche  effettuate  i  dati  di lettura forniti
dall'Utente risultassero oggettivamente non attendibili per cause non
dipendenti  dal  non  corretto  funzionamento  del  Gruppo di misura,
l'Impresa   di  distribuzione,  dandone  informativa  all'Utente,  si
riserva  di  addebitare oltre al costo di esecuzione delle letture di
verifica, un corrispettivo pari a 25,00 euro, a titolo di indennizzo,
per   ciascuna   lettura   di   verifica   che   dovesse  evidenziare
l'inattendibilita'  dei  dati  di  cui sopra, riservandosi ogni altra
azione di tutela.

   11.3.2. Criteri di controllo dei dati lettura
   I  controlli  che  l'Impresa di distribuzione effettua sui dati di
lettura   possono  essere  di  due  tipologie:  controlli  formali  e
controlli   di   merito.  I  primi  sono  dedicati  a  verificare  la
completezza  e  congruita'  dei  dati  mentre  i secondi sono volti a
verificarne la coerenza.
   Il  dato  di  lettura che non supera questi controlli si considera
non  pervenuto  (a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo: letture
riferite  ad  un'incoerente  corrispondenza tra Punto di Riconsegna e
Utente,  oppure  tra Punto di Riconsegna e Contatore installato, dati
di  lettura  con un numero di cifre incoerente con il numero di cifre
del  segnante  del  Contatore/Correttore  di  volumi, dati di lettura
incompatibili con la serie storica di letture effettive.).

   11.3.3. Funzionalita' dei Gruppi di misura.
   L'Utente,  direttamente  o  in  rappresentanza del Cliente finale,
puo'  richiedere,  in  accordo  a  quanto  indicato  nel  Capitolo 8,
all'Impresa  di  distribuzione  una  verifica della funzionalita' del
Gruppo  di  misura  gestito  della  stessa,  condotta  ai sensi della
Normativa Tecnica vigente.
   Qualora  la verifica sia condotta presso un laboratorio, la stessa
puo'    essere   effettuata,   su   istanza   del   richiedente,   in
contraddittorio. Se dai risultati della verifica emerge che la misura
rientra  nei  limiti  di  tolleranza previsti dalla Normativa Tecnica
vigente, le spese della verifica sono a carico del richiedente.
   Nel  caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta
dell'Utente   del   servizio   di   distribuzione   o  su  iniziativa
dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino
difettosi, l'impresa di distribuzione procede alla determinazione dei
volumi   di   gas   riconsegnato,   per   il  periodo  di  irregolare
funzionamento   del   Contatore  o  del  Correttore  di  volumi,  con
riferimento  all'ultima  lettura  effettiva verosimile e comunque non
oltre il termine legale di prescrizione attualmente fissato in cinque
anni.
   La  valutazione dei volumi di gas prelevati viene effettuata anche
in  base  all'entita'  dei  prelievi  abituali  del  Cliente  finale,
riferiti  ad  analoghi  precedenti periodi, tenendo comunque conto di
ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo.
   Sulla  base  di  tale  informazione,  l'Impresa  di  distribuzione
provvedera'  alle  rettifiche  dei  quantitativi  di gas riconsegnati
all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento.
   Ogni  tentativo per alterare la misura del gas o per sottrarre gas
non  misurato  o  comunque  di manomettere i Gruppi di misura gestiti
dall'Impresa   di   distribuzione,   dara'   diritto  all'Impresa  di
distribuzione  di  sospendere la fornitura anche mediante la chiusura
del Punto di Riconsegna interessato, fino al ripristino delle normali
condizioni di erogazione.
   La  sospensione  della  fornitura  e'  comunicata  contestualmente
dall'Impresa   di  distribuzione  all'Utente  ed  al  Cliente  finale
interessati,  fermo  restando  il  diritto  da  parte dell'Impresa di
distribuzione di risolvere il rapporto contrattuale inerente il Punto
di  Riconsegna,  in accordo a quanto specificato nel Capitolo 13 e di
addebitare   le   eventuali   somme   non   percepite   in  relazione
all'alterazione della misura, e il diritto al risarcimento del danno.


   Sezione 5. Amministrazione
   Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale



   Sezione 5. AMMINISTRAZIONE


   CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

   CAPITOLO 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI

   CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

   ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE


   Capitolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO


   PREMESSA

   TIPOLOGIE DI FATTURA

   IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE
    - Fatture relative al servizio di distribuzione
    - Altre tipologie di fattura

   TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE
    - Termini di emissione delle fatture
    - Tempistica di emissione delle fatture
    - Modalita' di trasmissione delle fatture
    - Pagamento delle fatture
    - Termine di pagamento
    - Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

   12.1. Premessa
   Il  capitolo  descrive le tipologie di fatture emesse dall'Impresa
di  distribuzione,  il  contenuto  dei  documenti  di fatturazione, i
termini  di  emissione  e  le  modalita'  di pagamento da parte degli
Utenti del servizio di distribuzione.
   12.2. Tipologie di fattura
   In  via generale, le fatture emesse dall'impresa di distribuzione,
ai sensi del presente documento, possono essere suddivise tra fatture
relative  al  servizio  di distribuzione e fatture che possono essere
classificate come "altre tipologie di fattura".
   Le prime vengono redatte, per ciascun Utente e su base mensile, in
relazione  ai  volumi  di  gas riconsegnati per ogni singolo Punto di
Riconsegna interessato dal servizio di distribuzione, con riferimento
al  periodo  di  competenza.  L'Impresa  di  distribuzione,  per ogni
periodo  di  competenza  e  per  ciascun  Utente, emette di norma una
fattura per ogni Impianto di distribuzione.
   L'Impresa  di distribuzione determina, in accordo con le modalita'
contenute   nel   Capitolo  11  e  nel  Capitolo  8,  ai  fini  della
fatturazione, l'entita' dei volumi riconsegnati in base alle:
    - letture dei prelievi corrispondenti al segnante dei Contatori;
    - stime  dei  prelievi,  in  assenza  di  letture  nel periodo di
competenza  o in corrispondenza della fine del periodo di competenza,
determinate  mediante  l'utilizzo  di  profili  di prelievo di cui al
Capitolo 4.
   L'impresa  di  distribuzione  provvede  ad  emettere,  oltre  alle
fatture  relative  al  servizio  di distribuzione, altre tipologie di
fattura quali:
    a) fatture associate a correzione di errori relativi alle fatture
gia' emesse, sotto forma di note di credito e debito;
    b) fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
    c) fatture    relative   ad   altre   voci   (quali,   a   titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo,  fatture  relative  ad  acconti e
conguagli, servizio di lettura, prestazioni opzionali );
    d) fatture  relative  alle  prestazioni  tecniche  richieste  per
lavori;
    e) fatture  relative alle prestazioni tecniche richieste presso i
Punti di Riconsegna.
   Gli  importi  relativi  alle  fatture  di cui sopra possono essere
aggregati  in  uno  o  piu'  documenti  di fatturazione (ivi compreso
quello  relativo  al  servizio di distribuzione) purche' con separata
evidenza.

   12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione

   12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione
   Ogni  documento  associato  alla  fatturazione in oggetto contiene
almeno i seguenti elementi:
    - i dati identificativi dell'Utente;
    - il numero della fattura;
    - la data di emissione della fattura;
    - la tipologia di fattura;
    - il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
    - la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
    - il quantitativo dei volumi;
    - l'importo espresso in euro;
    - l'ammontare   dell'Imposta   sul   Valore  Aggiunto,  associata
all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
    - i termini di pagamento;
    - le  modalita'  di  pagamento (conto corrente bancario, bonifico
bancario, ecc.);
    - il  Codice  identificativo  dei  Punti di Riconsegna oggetto di
fatturazione  (che  potra'  essere  indicato  anche  in  un documento
allegato alla fattura).
   Il quantitativo dei volumi di gas riconsegnati presso ogni singolo
Punto  di  Riconsegna  sara' considerato "salvo conguaglio" fino alla
determinazione,   da   parte   dell'Impresa   di  distribuzione,  del
quantitativo di gas corrispondente alla lettura effettiva.
   L'Impresa  di  distribuzione  specifica  e  rende pubbliche, anche
attraverso il proprio sito internet, le modalita' con cui effettua la
ripartizione dei consumi fra due anni termici.
   L'applicazione  degli  scaglioni  tariffari  di  competenza  degli
Utenti  del servizio di distribuzione verra' eseguita dall'Impresa di
distribuzione   tenuto   conto   dell'azzeramento   dei  prelievi  di
competenza dello stesso Utente all'inizio di ciascun Anno termico.
   L'Impresa  di  distribuzione  esegue  nel  corso dell'Anno termico
l'azzeramento  del  progressivo dei consumi di un Punto di Riconsegna
anche  in  caso  di attivazioni, riattivazioni e subentri del Cliente
finale  presso  il  medesimo  Punto  di  Riconsegna (sostituzione del
Cliente finale associato al Punto di Riconsegna).
   L'Impresa   di   distribuzione  non  procede  all'azzeramento  del
progressivo  dei consumi di un Punto di Riconsegna in caso di cambio,
per   subentro  mortis  causa,  del  nominativo  del  Cliente  finale
associato  al  Punto  di  Riconsegna  stesso; tale circostanza dovra'
essere   comunicata   dall'Utente   all'impresa   di   distribuzione,
congiuntamente al nuovo nominativo del Cliente finale.
   In  caso  di  accesso per sostituzione della fornitura in corso di
Anno  termico, l'Impresa di distribuzione non procede all'azzeramento
dello   scaglione   di  consumi  associato  al  Punto  di  Riconsegna
interessato;  i criteri relativi agli scaglioni di consumo mediante i
quali l'Impresa di distribuzione procede alla fatturazione all'Utente
subentrante  saranno  i  medesimi  utilizzati  antecedentemente  alla
sostituzione della fornitura.
   In relazione alle richieste degli Utenti interessati, l'Impresa di
distribuzione  trasmette  agli Utenti stessi, unitamente ai documenti
di  fatturazione, il dettaglio contenente le informazioni relative al
singolo Punto di Riconsegna soggetto a fatturazione.
   L'Impresa  di  distribuzione  applica le quote variabili di cui al
comma  4.1  della  deliberazione  n. 170/04 e successive modifiche ed
integrazioni,  rapportate  all'energia  consumata,  espressa in GJ, e
trasformate  in  euro  per metro cubo secondo i criteri dell'articolo
16,  commi  1,  2,  5,  6  e 7 e dell'articolo 17 della deliberazione
n. 237/00.

   12.3.2. Altre tipologie di fattura
   Nel  caso  di  fatture di cui alle lettere a), b), c), d), e), del
paragrafo  12.2,  ogni documento associato alla fatturazione contiene
almeno i seguenti elementi:
    - i dati identificativi dell'Utente;
    - il numero della fattura;
    - la data di emissione della fattura;
    - la tipologia di fattura;
    - l'importo espresso in euro;
    - l'ammontare   dell'Imposta   sul   Valore  Aggiunto,  associata
all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
    - il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
    - i termini di pagamento;
    - le  modalita'  di  pagamento (conto corrente bancario, bonifico
bancario, ecc.)
    - il  Codice  identificativo  dei  Punti di Riconsegna oggetto di
fatturazione,  che  potra'  essere  indicato  anche  in  un documento
allegato alla fattura (ad esclusione delle fatture di tipo b);
    - il  Codice  e/o la tipologia della prestazione fatturata, ed in
relazione  alla  tipologia  di fattura di cui alle sopradette lettere
d) ed e), potra' non essere indicato:
    - il   periodo  di  riferimento,  qualora  le  prestazioni  siano
fatturate singolarmente e non in modo cumulato;
    - il  Codice  identificativo  del Punto di Riconsegna, qualora la
prestazione non interessi un Punto di Riconsegna gia' esistente.

   12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture.

   12.4.1. Termini di emissione delle fatture
   La  data  di  emissione  indicata  sulla  fattura  e'  la  data di
riferimento per la determinazione dei termini di pagamento.

   12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture
   Le  fatture  sono  emesse  dall'Impresa  di  distribuzione su base
mensile e con cadenza di norma mensile.
   Le  fatture di cui alle lettere d) ed e) di cui al paragrafo 12.2,
qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite,
saranno   relative   ai   corrispettivi  delle  prestazioni  tecniche
richieste e/o eseguite nel periodo di competenza.

   12.4.3. Modalita' di trasmissione delle fatture
   Le  fatture  saranno spedite per posta ed anticipate a mezzo fax o
posta elettronica o mediante supporto informatico.
   Gli  eventuali allegati della fattura o il loro contenuto, qualora
richiesti    dall'Utente,    saranno   anticipati   dall'Impresa   di
distribuzione  a  mezzo  fax  o posta elettronica o mediante supporto
informatico.

   12.4.4. Pagamento delle fatture
   E'  fatto  obbligo  agli  Utenti  di provvedere al pagamento delle
fatture nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.
   Nel   caso   in  cui  l'Utente  rilevi  la  presenza  di  anomalie
all'interno dei documenti di fatturazione, questi puo' richiederne la
rettifica  entro  10  giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi,
trasmettendo   all'Impresa  di  distribuzione,  a  mezzo  fax,  posta
elettronica o supporto informatico, le in-formazioni necessarie.
   Qualora  le anomalie riscontrate riguardino gli importi fatturati,
l'Impresa  di  distribuzione, previo accordo con l'Utente interessato
nei   riguardi   della   significativita'  degli  importi  fatturati,
provvedera' alla dovuta rettifica degli stessi:
    - nella  successiva  fatturazione, qualora gli importi stessi non
siano significativi;
    - producendo  una  nota  di debito o di credito in relazione alla
fattura   contenente   le   anomalie,   qualora   gli  importi  siano
significativi.
   Qualora   l'Utente   fornisca   all'Impresa  di  distribuzione  le
informazioni  necessarie  alla  produzione  della  rettifica  dopo 10
giorni   lavorativi   dal  ricevimento,  da  parte  dell'Utente,  dei
documenti  di  fatturazione,  ma  entro  l'emissione  dei  successivi
documenti di fatturazione, potra', in via transitoria, concordare con
l'Impresa di distribuzione un pagamento parziale dell'importo dovuto,
che  sara'  saldato  entro  i  termini di scadenza originari, per non
incorrere nella fattispecie di ritardato pagamento.
   Successivamente   l'Impresa   di  distribuzione  perfezionera'  la
posizione  dell'Utente,  con le opzioni sopra esposte, aggiornando il
profilo creditizio dell'Utente.
   Qualora  l'Utente  segnali  eventuali  anomalie oltre i termini di
pagamento  della  fattura,  l'impresa  di  distribuzione  provvede ad
emettere  una  nota  di  debito  o  di  credito,  tenendo conto degli
eventuali   interessi  per  ritardato  pagamento,  come  definiti  al
successivo   paragrafo   12.4.6,   e  con  riferimento  agli  importi
rettificati.

   12.4.5. Termine di pagamento
   Il  termine  di  pagamento  delle fatture da parte degli Utenti e'
stabilito  a  trenta  giorni  dalla  fine del mese di emissione della
fattura.
   Nel  caso  in cui il termine di pagamento della fattura ricada nei
giorni  di sabato, domenica o altro giorno festivo, lo stesso termine
ricade nel primo giorno lavorativo seguente.

   12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento
   In  caso  di  ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovra',
sugli  importi  fatturati  e  non  pagati  entro  i termini di cui al
precedente  paragrafo 12.4.5, corrispondere interessi per ogni giorno
di  ritardo  pari al tasso Euribor a 12 mesi corrispondente a ciascun
giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali (come pubblicato
dal Sole 24-Ore), considerando per il mese di competenza il tasso del
primo giorno del mese stesso.
   Nel  caso  di  ricorrenza  della  fattispecie sopra menzionata, si
conviene  che l'importo maturato a titolo di indennita' di mora venga
recuperato  in  una  delle  normali  emissioni  di fatture o mediante
emissione  di  fattura  da parte dell'Impresa di distribuzione (fuori
campo  I.V.A.  ex  dPR n. 633/72 e successive modifiche) che l'Utente
dovra' saldare entro i termini riportati nella fattura stessa.
   Nel  caso  di morosita' dell'Utente, l'Impresa di distribuzione ha
diritto  a  rivalersi sulla garanzia finanziaria secondo le modalita'
di  cui  al  paragrafo  7.2  del  Capitolo 7 e nel caso di perdurante
inadempimento  puo'  risolvere il rapporto contrattuale come previsto
al paragrafo 13.2 del Capitolo 13.


   Capitolo 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI


   LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

   RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
    - Clausola risolutiva espressa
    - Diffida ad adempiere
    - Risoluzione per inadempimento dell'Utente

   FORZA MAGGIORE
    - Definizione
    - Effetti
    - Notificazione della causa di forza maggiore

   13.1. Limitazioni di responsabilita'
   Salvo  quanto  disposto  per  i  casi  di Forza Maggiore di cui al
paragrafo  13.3  e  salvo  il caso di interruzioni dovute a lavori di
estensione,   potenziamento   e   manutenzione   degli   Impianti  di
distribuzione  eseguiti in conformita' alle disposizioni normative in
vigore, qualora l'omessa o ritardata esecuzione parziale o totale, da
parte  dell'Impresa di distribuzione, di una prestazione prevista dal
presente  Codice,  e comunque secondo le condizioni qui previste, non
renda possibile il prelievo del gas da parte dell'Utente presso uno o
piu'  Punti  di Riconsegna per i quali e' stato consentito l'accesso,
l'Utente:
    a) e'  sollevato  dall'obbligo  di pagamento della corrispondente
tariffa  per  l'intero  periodo  durante  il quale il prelievo non e'
possibile;
    b) ha  diritto,  previa  esibizione  di idonea documentazione, al
rimborso  di  tutti  i  costi  ed  oneri  sostenuti in dipendenza del
mancato prelievo, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del
danno nei limiti di cui al successivo capoverso.
   La  responsabilita' di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per
qualsiasi danno derivante, o comunque connesso alla mancata, parziale
o  ritardata  esecuzione  delle  obbligazioni  nascenti  dal rapporto
contrattuale,  comprese  le  eventuali perdite di gas, e' limitata ai
soli casi di dolo e colpa grave, ad eccezione dell'ipotesi di mancata
custodia  e conservazione da parte dell'Utente e/o del Cliente finale
degli   apparecchi   e   componenti  dell'Impianto  di  distribuzione
installati presso i Punti di Riconsegna, loro manomissione, furto e/o
occultamento.

   13.2. Risoluzione anticipata del contratto

   13.2.1. Clausola risolutiva espressa
   Il  rapporto  contrattuale  si  risolve  di diritto nelle seguenti
ipotesi:
    a) perdita  di  almeno uno dei requisiti da parte dell'Utente per
l'accesso al servizio di distribuzione di cui al Capitolo 5 o mancata
comunicazione   della   variazione   dei   dati   e   dei   requisiti
caratterizzanti  i  Punti  di  Riconsegna,  nei  termini e secondo le
modalita' previste;
   Sezione    5.    Capitolo    13.   Responsabilita'   delle   Parti
Amministrazione
   Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
    b) accertata  alterazione  e/o  manomissione compiuta dall'Utente
e/o  dal  Cliente  finale  del  Gruppo  di  misura  del gas ovvero di
sottrazione di gas non misurato;
    c) mancato  pagamento  da parte dell'Utente di tre fatture, anche
non  consecutive,  per  un  complessivo ammontare superiore al valore
della garanzia prestata ai sensi del Capitolo 7;
    d) mancata presentazione o adeguamento da parte dell'Utente della
garanzia nei termini previsti al Capitolo 7;
    e) assoggettamento dell'Utente a qualsiasi procedura concorsuale,
sia essa giudiziale o amministrativa;
    f) rifiuto dell'Utente di consentire all'Impresa di distribuzione
di effettuare gli interventi tecnici previsti dal Capitolo 9 nel caso
di  reiterato  superamento  dei  valori  relativi al Massimo prelievo
orario contrattuale.
   La  volonta'  di  avvalersi  della clausola risolutiva espressa e'
comunicata  dalla  Parte interessata mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.

   13.2.2. Diffida ad adempiere
   Salvo   quanto   previsto   al   paragrafo   13.2.1,  il  rapporto
contrattuale  puo'  essere  risolto  da  una  Parte per inadempimento
dell'altra,   previa   diffida   scritta  ad  adempiere  entro  i  30
(trenta) giorni successivi dal suo ricevimento.
   La  diffida  ad  adempiere e' effettuata per iscritto e comunicata
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

   13.2.3. Risoluzione per inadempimento dell'Utente
   Qualora  il  rapporto  contrattuale  si  risolva per inadempimento
dell'Utente,  l'Impresa di distribuzione richiede l'attivazione della
fornitura di ultima istanza, secondo le modalita' e nei casi previsti
dalla normativa vigente.
   Sino  all'esito  della procedura di attivazione della fornitura di
ultima  i-stanza,  salvo  quanto  disposto dalla normativa vigente in
materia,    l'Impresa    di    distribuzione   e   l'Utente   restano
vicendevolmente obbligati alle previsioni del presente Codice di Rete
necessarie  per  assicurare la continuita' della fornitura ai Clienti
finali   associati  ai  Punti  di  Riconsegna  oggetto  del  rapporto
contrattuale.

   13.3. Forza maggiore 13.3.1. Definizione
   Per   Forza  Maggiore  si  intende  ogni  evento,  atto,  fatto  o
circostanza  sopravvenuto  sugli  Impianti  di  distribuzione gestiti
dall'impresa  di  distribuzione,  non  imputabile  alla  Parte che la
invoca  (Parte  Interessata), che sia tale da rendere impossibile, in
tutto   o   in   parte,  l'adempimento  degli  obblighi  della  Parte
Interessata  previsti  nel  presente  Codice  di Rete fintantoche' la
causa  di  Forza  Maggiore  perdura,  e  che  non sia stato possibile
evitare  usando  con  continuita' la dovuta diligenza di un Operatore
Prudente e ragionevole
   A   titolo   meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo,  ed  a
condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente,
costituiscono cause di Forza Maggiore:
    a) guerre,   azioni  terroristiche,  sabotaggi,  atti  vandalici,
sommosse;
    b) fenomeni   naturali   avversi   compresi  fulmini,  terremoti,
maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, incendi e inondazioni;
    c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
    d) scioperi,   serrate  ed  ogni  altra  forma  di  agitazione  a
carattere  industriale,  ad  esclusione  dei  casi di conflittualita'
aziendale,  dichiarati  in  occasioni  diverse  dalla  contrattazione
collettiva,  che riguardano direttamente l'Impresa di distribuzione o
l'Utente;
    e) ritardato  o  mancato  ottenimento,  da  parte dell'Impresa di
distribuzione,  dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle
competenti  autorita'  per  quanto  concerne  la  posa di tubazioni e
l'esercizio  delle  infrastrutture  di  distribuzione,  nonche' delle
eventuali  occupazioni  d'urgenza  e  asservimenti coattivi richiesti
alle   competenti  autorita'  e  revoca  dei  suddetti  permessi  e/o
concessioni, qualora cio' non sia determinato da comportamento doloso
o negligente o omissivo da parte dell'Impresa di distribuzione;
    f) atti,  dinieghi,  o  silenzio  non  comportante  assenso delle
autorita'  competenti  che  non  siano  determinati dal comportamento
doloso  o  negligente  o  omissivo  della  Parte  Interessata  cui si
riferiscono;
    g) vizi,    avarie    o    cedimenti   degli   impianti/condotte,
equipaggiamenti  o  installazioni,  destinati  al  trasporto  del gas
sull'Impianto  di  distribuzione,  che l'Impresa di distribuzione non
avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

   13.3.2. Effetti
   La  Parte Interessata che invoca la Forza Maggiore e' sollevata da
ogni  responsabilita'  circa  il  mancato  adempimento  degli impegni
derivanti  dal presente Codice di Rete, nonche' per qualsiasi danno o
perdita  sopportata  dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi
siano affetti da causa invocata e per il periodo in cui questa dura.
   Contestualmente  l'altra  Parte risulta sollevata dall'adempimento
delle  obbligazioni  connesse  agli  impegni  della Parte interessata
sospesi per eventi di Forza maggiore.
   La  Parte  Interessata  che  invoca  la Forza Maggiore e' comunque
tenuta  ad  adoperarsi,  per  quanto  nelle proprie possibilita', per
limitare  gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel
piu'  breve  tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei
propri adempimenti contrattuali.

   13.3.3. Notificazione della causa di Forza Maggiore
   La  Parte  Interessata  che intende invocare la Forza Maggiore, e'
tenuta  a  notificarne  tempestivamente  all'altra  parte la relativa
causa.  A  tal  fine,  la  Parte  Interessata deve fornire una chiara
indicazione sulla natura dell'evento che ha determinato la situazione
di Forza Maggiore, del relativo sviluppo e durata, indicando altresi'
una stima del tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio.


   Capitolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE


   COMPETENZE DELL'AUTORITA'

   DISPOSIZIONI TRANSITORIE
    - Esame preventivo
    - Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
    - Perizia contrattuale
    - Applicazione

   ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE


   14.1. Competenze dell'Autorita'
   In   caso   di   controversie   relative   all'interpretazione   e
all'applicazione  del Contratto di distribuzione, l'articolo 2, comma
24,  lettera  b),  della  Legge  14 novembre 1995, n. 481 prevede che
siano   definiti   con  regolamento  governativo,  emanato  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  Legge  23 agosto 1988 n. 400, i
criteri,  le  condizioni,  i termini e le modalita' per l'esperimento
delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorita'.

   14.2. Disposizioni transitorie
   Fino  al  momento  dell'emanazione del regolamento di cui al punto
14.1  che  precede, le eventuali controversie saranno disciplinate in
base alle procedure di seguito indicate.

   14.2.1. Esame preventivo
   Le  Parti  si  impegnano  a risolvere in sede amichevole ed in via
preventiva  le  eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere in
relazione  all'interpretazione  ed  all'applicazione del Contratto di
distribuzione,  entro  un  termine  di sessanta giorni dall'insorgere
della  divergenza  e  fatti  salvi i casi che a giudizio di una delle
Parti  richiedano  il  ricorso a misure caute-lare e d'urgenza. A tal
fine  le  Parti si consulteranno per raggiungere una soluzione giusta
ed equa che soddisfi entrambe le Parti stesse.

   14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
   Nel  caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito
positivo, la decisione sulla controversia potra' alternativamente:
    a) essere  deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza
di  un  Collegio  Arbitrale  secondo  quanto  previsto  dal Codice di
Procedura  Civile  e  secondo  le  modalita' previste nello schema di
compromesso arbitrale allegato, che le Parti dichiarano di accettare;
    b) essere   sottoposta   da  ciascuna  delle  Parti  al  giudizio
dell'Autorita' Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono la
competenza  esclusiva  al Foro competente per il territorio nel quale
ha sede legale l'Impresa di distribuzione.

   14.2.3. Perizia contrattuale
   Qualora  insorgesse  una controversia avente per oggetto questioni
tecniche  la  cui  soluzione  richieda  un giudizio esclusivamente di
natura  tecnica,  le  Parti  potranno  accordarsi  per  sottoporre la
questione  stessa  alla  decisione di un esperto indipendente da esse
nominato.
   In  caso  di  mancato  accordo  tra  l'Impresa  di distribuzione e
l'Utente  sulla  nomina dell'esperto entro 15 giorni lavorativi dalla
comunicazione  della  Parte  richiedente, ciascuna delle Parti potra'
richiedere  la  nomina  di  un  esperto  al  Presidente  del Comitato
Italiano  Gas. L'esperto cosi' nominato stabilira' le eventuali norme
procedurali  per la risoluzione della questione tecnica garantendo il
rispetto del contraddittorio tra le Parti.
   L'esperto  rendera'  la propria decisione per iscritto entro e non
oltre 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico.
   Per tutte le comunicazioni tra le Parti viene utilizzata la lingua
italiana.
   La  decisione  di  tale  esperto  si  intendera' vincolante per le
Parti,  che si impegnano ad osservarla, salvo il caso di conflitto di
interesse,  dolo  o  errore manifesto dell'esperto o decisione contra
legem.
   In   tal  caso  le  Parti  potranno  procedere  come  previsto  al
precedente punto 14.2.2.

   14.2.4. Applicazione
   Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti
in  essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente
Codice   di  Rete,  che  discendano  da  Contratti  di  distribuzione
sottoscritti  con  l'Impresa di distribuzione anche precedentemente a
tale data.


   ALLEGATO 14/A
   SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

   I sottoscritti:
   A.
     e
   B.
   tra i quali e' insorta controversia avente il seguente oggetto:

                             CONVENGONO

   di  deferire  la  decisione  di  tale  controversia ad un Collegio
arbitrale secondo le modalita' seguenti.

   1.1 Il Collegio arbitrale e' cosi' composto:
    (a) arbitro nominato dalla parte A: < >;
    (b) arbitro nominato dalla parte B: < >;
    (c) presidente del collegio concordemente designato dalle parti.
   In mancanza di accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente
del  Collegio  sara'  nominato dal Presidente del Tribunale del luogo
dove ha sede legale l'Impresa di distribuzione < >.

   2.1  Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto,
in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel codice
di procedura civile.

   2.2  Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820,
comma 1, del codice di procedura civile, e' fissato in giorni: < >.

   2.3 La lingua del procedimento arbitrale e' quella italiana.

   2.4 L'arbitrato ha sede presso < >.

   2.5  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' di istruttoria
documentale  e  di  consulenza  tecnica,  il  Collegio arbitrale puo'
avvalersi  di  un  consulente tecnico nominato d'ufficio con apposita
ordinanza arbitrale.

   2.6 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche
degli atti processuali.

   2.7 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 2.6 possono essere
effettuate   anche   per   via  telematica,  sempre  che  l'atto  sia
rappresentato  su  supporto  informatico, con apposizione della firma
digitale.  La  notifica  avviene  all'indirizzo  di posta elettronica
delle  Parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto
domicilio, indirizzo che verra' appositamente precisato.

   Luogo e data:

   La parte A:
   La parte B:


   Sezione 6. QUALITA' DEL SERVIZIO


   CAPITOLO 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO

   CAPITOLO 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

   CAPITOLO 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI
   IMPIANTI DI UTENZA A GAS

   CAPITOLO 18. QUALITA' DEL GAS


   Capitolo 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO

   QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO

   15.1. Qualita' commerciale del servizio
   L'Impresa  di  distribuzione  definisce  ed  implementa un modello
integrato  di  risorse,  metodologie  e  sistemi  che  garantisca  il
rispetto  delle  disposizioni  dell'Autorita'  in materia di qualita'
commerciale  del  servizio  di  distribuzione  (Parte  III  del Testo
Integrato  della qualita' dei servizi gas di cui all'Allegato A della
deliberazione  n. 168/04  e successive modificazioni) con particolare
riguardo  al  raggiungimento  dei  livelli  specifici  e  generali di
qualita'.
   L'Impresa    di    distribuzione   predispone   strumenti,   anche
informatici,  idonei  a  registrare le informazioni e i dati relativi
alla  qualita'  commerciale  rilevanti  ai  fini  del  rispetto delle
disposizioni   dell'Autorita'   ed   ottempera   agli   obblighi   di
comunicazione  previsti  dalla  Parte  111  del Testo Integrato della
qualita'  dei  servizi  gas di cui all'Allegato A della deliberazione
n. 168/04 e successive modificazioni.


   Capitolo 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

   SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

   16.1. Sicurezza e continuita' del servizio
   L'Impresa  di  distribuzione  definisce  ed  implementa un modello
integrato  di  risorse,  metodologie  e  sistemi  che  garantisca  il
rispetto  delle disposizioni dell'Autorita' in materia di sicurezza e
continuita'  del  servizio  di  distribuzione  (Parte  TT  del  Testo
Integrato  della qualita' dei servizi gas di cui all'Allegato A della
deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni).
   Nel  caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di
Impianto gestiti da piu' Imprese di distribuzione, fermi restando gli
obblighi  in  capo  ad  ogni  Impresa di distribuzione previsti dalla
Parte  II  del  Testo  Integrato  della qualita' dei servizi gas, gli
aspetti  operativi e procedurali su processi che interessano l'intero
sistema  composto  dagli  Impianti  di  distribuzione interconnessi o
dalle  porzioni  di  Impianto  sono  regolamentati  dalle  Imprese di
distribuzione  stesse,  ai  sensi  della  deliberazione  n. 138/04  e
successive  modificazioni,  negli  accordi  funzionali  alla gestione
coordinata degli impianti interconnessi o delle porzioni di Impianto.
   Nel  caso  di  insorgenza  di emergenze l'Impresa di distribuzione
applica  le  disposizioni  della  Parte  TI del Testo Integrato della
qualita'  dei  servizi  gas di cui all'Allegato A della deliberazione
n. 168/04 e successive modificazioni.
   Qualora l'Emergenza abbia determinato interruzioni del servizio di
distribuzione  o sia tale da determinarle, l'Impresa di distribuzione
provvede a darne tempestiva informazione a tutti gli Utenti coinvolti
nell'Emergenza  ed  anche  ai Clienti finali interessati ricadenti in
tipologie rilevanti ai fini della continuita' del servizio secondo la
definizione di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04 ed in
base  a  quanto  comunicato  dall'Utente per ciascuno di tali Clienti
finali,   ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  della  deliberazione
n. 138/04.
   L'Impresa    di    distribuzione   predispone   strumenti,   anche
informatici,  idonei  a  registrare le informazioni e i dati relativi
alla  sicurezza  e  continuita'  del  servizio  rilevanti ai fini del
rispetto delle disposizioni dell'Autorita' ed ottempera agli obblighi
di  comunicazione  previsti  dalla Parte II del Testo Integrato della
qualita'  dei  servizi  gas di cui all'Allegato A della deliberazione
n. 168/04 e successive modificazioni.


   Capitolo 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA
A GAS

   ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS

   17.1. Accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza a gas
   L'Impresa  di  distribuzione  definisce  ed  implementa un modello
integrato  di  risorse,  metodologie  e  sistemi  che  garantisca  il
rispetto delle disposizioni dell'Autorita' in materia di accertamento
della  sicurezza  degli  Impianti  di  utenza  a  gas  (deliberazione
n. 40/04 e successive modificazioni).
   L'Impresa    di    distribuzione   predispone   strumenti,   anche
informatici,  idonei  a  registrare le informazioni e i dati relativi
agli  accertamenti  della  sicurezza  degli  Impianti di utenza a gas
rilevanti  ai  fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorita' ed
ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla deliberazione
n. 40/04 e successive modificazioni.


   Capitolo 18. QUALITA' DEL GAS

   QUALITA' DEL GAS

   18.1. Qualita' del gas
   I principali parametri di qualita' del gas sono:
    a) il  Potere  calorifico  superiore effettivo, determinato sulla
base  della composizione chimica del gas nel rispetto della normativa
vigente in materia nonche' dei provvedimenti dell'Autorita';
    b) quelli  di  controllo  della  qualita'  del gas a garanzia del
Sistema  di  tra-sporto,  nonche'  della intercambiabilita' del gas e
della sua trasportabilita';
    c) il grado di odorizzazione;
    d) la pressione di riconsegna.
   I  parametri  di qualita' del gas utilizzato dal Cliente finale di
cui  alle  precedenti  lettere  a) e b) sono garantiti, nei confronti
dell'Impresa  di distribuzione, dell'Utente e del Cliente finale, dal
rispetto  di  tali  parametri di qualita' del gas immesso ai Punti di
Consegna  fisici  dell'Impianto di distribuzione, cosi' come previsto
dai  provvedimenti  emanati in materia dall'Autorita' e dai Codici di
Rete delle Imprese di trasporto.
   L'Impresa   di   distribuzione  garantisce  che  nell'Impianto  di
distribuzione  il gas non subisca processi di trasformazione chimica.
Pertanto  il  rispetto  dei parametri di qualita' del gas di cui alle
precedenti  lettere a) e b) ai Punti di Consegna fisici dell'Impianto
di distribuzione e' assicurato dalle Imprese di trasporto in coerenza
con  quanto previsto da queste ultime nei propri codici di rete e con
quanto   indicato  dai  provvedimenti  dell'Autorita'  (deliberazione
n. 185/05).
   L'Impresa  di  distribuzione  assicura il grado di odorizzazione e
l'eventuale  condizionamento  del gas attraverso il pieno rispetto di
quanto indicato al precedente Capitolo 16.
   L'Utente,  tramite  specifici  accordi  contrattuali  con i propri
Fornitori  e/o  con  l'impresa di trasporto, assicura la consegna del
gas  nei  Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione nel
rispetto  delle  specifiche  di  pressione  definite  dall'Impresa di
distribuzione secondo quanto indicato nel Capitolo 2.
   L'Impresa  di  distribuzione  attua  gli  interventi  necessari  a
garantire   il   rispetto  delle  condizioni  di  pressione  del  gas
riconsegnato  ai  Clienti finali pattuita con l'Utente, se diversa da
quella   corrispondente  alla  Bassa  pressione,  fermo  restando  il
rispetto  dei  limiti  previsti  dalle  normative vigenti nel caso di
riconsegna a Clienti finali.


   Sezione 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

   Capitolo   19.   INTERVENTI   PER  LA  PROMOZIONE  DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA

   INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

   19.1. Interventi per la promozione dell'efficienza energetica
   L'Impresa  di  distribuzione  definisce  ed  implementa un modello
integrato  di  risorse,  metodologie  e  sistemi  che  garantisca  il
rispetto  della  legislazione  e delle disposizioni dell'Autorita' in
materia  di  promozione  del risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili.
   I  decreti  ministeriali  20 luglio 2004 (di seguito: DM 20 luglio
2004) individuano   obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico  da  per-seguire  nel  quadro  degli  impegni previsti dal
Protocollo  di  Kyoto e delineano i criteri generali in base ai quali
l'impresa di distribuzione debba perseguirli.
   L'Tmpresa  di  distribuzione  rispetta gli obiettivi in termini di
risparmi di energia primaria fissati annualmente dall'Autorita'.
   L'obiettivo  annuale, da conseguire secondo quanto previsto dai DM
20  luglio  2004,  viene  soddisfatto  dall'Impresa  di distribuzione
individuando le tipologie di intervento con riferimento agli allegati
ai   decreti   ministeriali   e  realizzando  gli  interventi  stessi
conformemente   alla  regolazione  attuativa  emanata  dall'Autorita'
(deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed
integrazioni).
   In alternativa alla realizzazione diretta di progetti di risparmio
energetico   per  il  conseguimento  degli  obiettivi,  l'Impresa  di
distribuzione  puo'  anche acquistare titoli di efficienza energetica
(c.d.  certificati  bianchi) atte-stanti il conseguimento di risparmi
di  energia  primaria  da  parte  di altri soggetti (quali ad esempio
altre  Imprese  di  distribuzione  di  energia  elettrica  e  di  gas
naturale,   societa'  controllate  dalle  Imprese  di  distribuzione,
societa'  operanti nel settore dei servizi energetici). L'acquisto di
titoli    di   efficienza   energetica   puo'   avvenire   attraverso
contrattazione  bilaterale  o nel mercato organizzato dal Gestore del
mercato  elettrico  conformemente a regole di funzionamento stabilite
d'intesa con l'Autorita'.


   Sezione 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

   AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

   Capitolo 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

   AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

   20.1. Aggiornamento del Codice di rete
   Il presente Codice di rete e' aggiornato ai sensi dell'articolo 3,
comma  4,  della  deliberazione  n. 138/04  e successive modifiche ed
integrazioni.