(Convenzione-art. I)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
  N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella 
convenzione 
 
  CONVENZIONE SULLA INTERDIZIONE DELLA MESSA A  PUNTO,  PRODUZIONE  E
  IMMAGAZZINAMENTO  DELLE   ARMI   BATTERIOLOGICHE   (BIOLOGICHE)   E
  TOSSINICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE. 
 
  Gli Stati parti della presente convenzione, 
  Decisi ad agire in vista della  realizzazione  di  reali  progressi
nella via del disarmo generale e completo, ivi compresi il divieto  e
la soppressione di tutti i tipi di armi di distruzione di  massa,  ed
essendo convinti che il divieto di messa a punto, di fabbricazione  e
di immagazzinamento di armi chimiche e  batteriologiche  (biologiche)
nonche' la loro distruzione, mediante misure efficaci, contribuiranno
alla realizzazione del disarmo generale e completo sotto uno  stretto
ed efficace controllo internazionale, 
  Riconoscendo la grande importanza  del  protocollo  concernente  il
divieto di uso in guerra di gas asfissianti, tossici o  simili  e  di
mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, nonche' il
ruolo che detto protocollo ha svolto e continua a svolgere attenuando
gli orrori della guerra, 
  Riaffermando la loro fedelta' ai principi ed agli obiettivi di tale
protocollo,  ed  invitando   tutti   gli   Stati   ad   uniformarvisi
strettamente, 
  Ricordando  che  l'Assemblea  generale  dell'Organizzazione   delle
Nazioni Unite ha condannato in piu' occasioni tutti gli atti contrari
ai principi ed agli obiettivi del protocollo di Ginevra del 17 giugno
1925, 
  Desiderosi di contribuire all'aumento della fiducia tra i popoli  e
al risanamento dell'atmosfera internazionale in generale, 
  Desiderosi inoltre di contribuire alla realizzazione degli scopi  e
dei principi della Carta delle Nazioni Unite, 
  Convinti dell'importanza e dell'urgenza di eliminare dagli arsenali
degli Stati, con  misure  efficaci,  armi  di  distruzione  di  massa
altrettanto pericolose di quelle che  comportano  l'utilizzazione  di
agenti chimici o batteriologici (biologici), 
  Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle  armi  batteriologiche
(biologiche) o con tossine  rappresenta  una  prima  tappa  possibile
verso la  realizzazione  di  un  accordo  su  delle  misure  efficaci
tendenti a vietare  anche  la  messa  a  punto,  la  fabbricazione  e
l'immagazzinamento di armi chimiche, ed essendo decisi  a  continuare
dei negoziati a tal fine, 
  Decisi,   nell'interesse   dell'intera   umanita',   ad   escludere
completamente  la  possibilita'  di  vedere   agenti   batteriologici
(biologici) o tossine utilizzati in quanto armi, 
  Convinti che la coscienza dell'umanita' condannerebbe l'uso di tali
metodi e che nessuno sforzo debba essere  risparmiato  per  diminuire
tale rischio, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo I. 
 
  Ogni Stato parte  della  presente  convenzione  si  impegna  a  non
mettere  mai  e  in  nessuna   circostanza   a   punto,   fabbricare,
immagazzinare, acquistare in qualsiasi modo, conservare: 
    1)  agenti  microbiologici  o  altri  agenti  biologici,  nonche'
tossine quale ne sia l'origine o il sistema di produzione,  del  tipo
ed  in  quantita'  che  non  siano  destinate  ad  uso  profilattico,
protettivi o ad altri scopi pacifici; 
    2) armi, attrezzature o vettori destinati all'uso di tali  agenti
o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati.