TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella
convenzione
CONVENZIONE SULLA INTERDIZIONE DELLA MESSA A PUNTO, PRODUZIONE E
IMMAGAZZINAMENTO DELLE ARMI BATTERIOLOGICHE (BIOLOGICHE) E
TOSSINICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE.
Gli Stati parti della presente convenzione,
Decisi ad agire in vista della realizzazione di reali progressi
nella via del disarmo generale e completo, ivi compresi il divieto e
la soppressione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa, ed
essendo convinti che il divieto di messa a punto, di fabbricazione e
di immagazzinamento di armi chimiche e batteriologiche (biologiche)
nonche' la loro distruzione, mediante misure efficaci, contribuiranno
alla realizzazione del disarmo generale e completo sotto uno stretto
ed efficace controllo internazionale,
Riconoscendo la grande importanza del protocollo concernente il
divieto di uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di
mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, nonche' il
ruolo che detto protocollo ha svolto e continua a svolgere attenuando
gli orrori della guerra,
Riaffermando la loro fedelta' ai principi ed agli obiettivi di tale
protocollo, ed invitando tutti gli Stati ad uniformarvisi
strettamente,
Ricordando che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite ha condannato in piu' occasioni tutti gli atti contrari
ai principi ed agli obiettivi del protocollo di Ginevra del 17 giugno
1925,
Desiderosi di contribuire all'aumento della fiducia tra i popoli e
al risanamento dell'atmosfera internazionale in generale,
Desiderosi inoltre di contribuire alla realizzazione degli scopi e
dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
Convinti dell'importanza e dell'urgenza di eliminare dagli arsenali
degli Stati, con misure efficaci, armi di distruzione di massa
altrettanto pericolose di quelle che comportano l'utilizzazione di
agenti chimici o batteriologici (biologici),
Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche
(biologiche) o con tossine rappresenta una prima tappa possibile
verso la realizzazione di un accordo su delle misure efficaci
tendenti a vietare anche la messa a punto, la fabbricazione e
l'immagazzinamento di armi chimiche, ed essendo decisi a continuare
dei negoziati a tal fine,
Decisi, nell'interesse dell'intera umanita', ad escludere
completamente la possibilita' di vedere agenti batteriologici
(biologici) o tossine utilizzati in quanto armi,
Convinti che la coscienza dell'umanita' condannerebbe l'uso di tali
metodi e che nessuno sforzo debba essere risparmiato per diminuire
tale rischio,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non
mettere mai e in nessuna circostanza a punto, fabbricare,
immagazzinare, acquistare in qualsiasi modo, conservare:
1) agenti microbiologici o altri agenti biologici, nonche'
tossine quale ne sia l'origine o il sistema di produzione, del tipo
ed in quantita' che non siano destinate ad uso profilattico,
protettivi o ad altri scopi pacifici;
2) armi, attrezzature o vettori destinati all'uso di tali agenti
o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati.