(Convenzione-art. X)
                             Articolo X. 
 
  1. Gli Stati  parti  della  presente  convenzione  si  impegnano  a
facilitare il  piu'  vasto  scambio  possibile  di  attrezzature,  di
materiali e di informazioni  scientifiche  e  tecniche  connesse  con
l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine  a  scopi
pacifici ed hanno il diritto di partecipare a tale scambio. Le  Parti
della convenzione che sono in grado di farlo,  coopereranno  altresi'
apportando, individualmente o  congiuntamente,  con  altri  Stati  od
organizzazioni  internazionali,  il  proprio  concorso  alla   futura
estensione ed all'applicazione delle scoperte scientifiche, nel campo
della batteriologia (biologia),  in  vista  della  prevenzione  delle
malattie o ad altri scopi pacifici. 
  2. La presente convenzione sara' applicata in modo da evitare  ogni
impedimento allo sviluppo economico o tecnico degli Stati parti della
convenzione od  alla  cooperazione  internazionale  nel  campo  delle
attivita' batteriologiche (biologiche)  pacifiche,  ivi  compreso  lo
scambio internazionale di  agenti  batteriologici  (biologici)  e  di
tossine, nonche' di materiale che serva per la messa a punto, l'uso o
la produzione di agenti batteriologici (biologici)  e  di  tossine  a
scopi  piu'  pacifici  in  conformita'   delle   disposizioni   della
convenzione.