(Convenzione-art. XI)
                            Articolo XI. 
 
  Ogni Stato parte puo'  proporre  degli  emendamenti  alla  presente
convenzione. Tali emendamenti entreranno in vigore, nei confronti  di
ogni Stato parte che li avra' accettati, a partire dalla  data  della
loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati parti  della
convenzione e, in seguito, nei  confronti  di  ciascuno  degli  altri
Stati parti, alla data in cui tale Stato li avra' accettati.