(Convenzione-art. XII)
                            Articolo XII. 
 
  Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione,  o
prima di tale data se una maggioranza delle Parti  della  convenzione
lo richieda  sottoponendo  una  proposta  a  tale  scopo  ai  Governi
depositari, una conferenza degli Stati parti della convenzione  avra'
luogo a Ginevra (Svizzera), al fine  di  esaminare  il  funzionamento
della convenzione in vista di accertarsi che gli obiettivi  enunciati
nel preambolo e  le  disposizioni  della  convenzione,  ivi  comprese
quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche,  siano  in  via  di
realizzazione. In occasione di tale  esame,  sara'  tenuto  conto  di
tutte le realizzazioni scientifiche e tecniche che hanno rapporto con
la convenzione.