(Convenzione-art. XIII)
                           Articolo XIII. 
 
  1. La presente convenzione viene conclusa a tempo indeterminato. 
  2. Ogni Stato parte della presente convenzione  ha,  nell'esercizio
della propria sovranita'  nazionale,  il  diritto  di  denunciare  la
convenzione se ritiene che eventi straordinari, attinenti all'oggetto
della convenzione, abbiano messo in pericolo gli interessi  superiori
del Paese. Esso notifichera' tale rinuncia a tutti  gli  altri  Stati
parti  della  convenzione   nonche'   al   Consiglio   di   sicurezza
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un preavviso di tre mesi. 
Indichera' in tale notifica quali siano gli eventi  straordinari  che
ritiene abbiano messo in pericolo i propri interessi superiori.