(Convenzione-art. XIV)
                            Articolo XIV. 
 
  1. La presente convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati.
Ogni Stato che non avra'  firmato  la  convenzione  prima  della  sua
entrata in  vigore  in  conformita'  del  paragrafo  3  del  presente
articolo potra' aderirvi in ogni momento. 
  2. La presente convenzione sara'  sottoposta  alla  ratifica  degli
Stati firmatari.  Gli  strumenti  di  ratifica  e  gli  strumenti  di
adesione saranno  depositati  presso  i  Governi  degli  Stati  Uniti
d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna ed  Irlanda  del  Nord  e
dell'Unione  delle  Repubbliche  socialiste   sovietiche   che   sono
attualmente designate quali Governi depositari. 
  3. La presente  convenzione  entrera'  in  vigore  quando  ventidue
Governi, compresi  i  Governi  che  sono  designati  come  i  Governi
depositari della convenzione, avranno  depositato  gli  strumenti  di
ratifica. 
  4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione  saranno
depositati dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente  convenzione,
quest'ultima entrera' in vigore  alla  data  del  deposito  dei  loro
strumenti di ratifica o di adesione. 
  5. I Governi depositari informeranno senza indugio tutti gli  Stati
che avranno firmato la presente  convenzione  o  vi  avranno  aderito
della data di ogni firma, della data del deposito di  ogni  strumento
di ratifica o di adesione, della data  di  entrata  in  vigore  della
convenzione, nonche' del ricevimento di ogni altra comunicazione. 
  6. La presente convenzione sara' registrata dai governi  depositari
in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.