Articolo XV.
La presente convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese,
spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata negli
archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della
convenzione saranno inviate dai Governi depositari ai Governi degli
Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile
1972.
(Seguono le firme).