(Convenzione-art. XV)
                            Articolo XV. 
 
  La presente convenzione, i cui  testi  inglese,  francese,  cinese,
spagnolo e  russo  fanno  ugualmente  fede,  sara'  depositata  negli
archivi dei Governi depositari. Copie debitamente  certificate  della
convenzione saranno inviate dai Governi depositari ai  Governi  degli
Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito. 
 
    IN FEDE DI CHE i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato la presente convenzione. 
 
    FATTO in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile
1972. 
 
    (Seguono le firme).