(Convenzione-art. II)
                            Articolo II. 
 
  Ogni  Stato  parte  della  presente  convenzione   si   impegna   a
distruggere o a convertire  ad  usi  pacifici,  il  piu'  rapidamente
possibile ed in ogni caso non  oltre  nove  mesi  dopo  l'entrata  in
vigore  della  convenzione,  tutti   gli   agenti,   tossine,   armi,
attrezzature e vettori di cui all'articolo I della  convenzione,  che
si trovino in suo possesso o sotto la sua giurisdizione o  controllo.
Nel corso dell'esecuzione delle disposizioni del  presente  articolo,
sara' opportuno prendere tutte le misure precauzionali necessarie per
proteggere le popolazioni e l'ambiente.