(Convenzione-art. III)
                            Articolo III. 
 
  Ogni Stato parte  della  presente  convenzione  si  impegna  a  non
trasferire  ad  alcuno,  ne'  direttamente  ne'  indirettamente,   un
qualsiasi agente,  tossina,  arma,  attrezzatura  o  vettore  di  cui
all'articolo I della convenzione e  a  non  aiutare,  incoraggiare  o
incitare  in  qualsiasi  modo  uno  Stato,  un  gruppo  di  Stati   o
un'organizzazione internazionale a fabbricare o ad acquisire in  ogni
altro  modo  uno  qualsiasi  dei   detti   agenti,   tossine,   armi,
attrezzature o vettori.