(Convenzione-art. IV)
                            Articolo IV. 
 
  Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna ad adottare,
secondo le procedure previste dalla propria Costituzione,  le  misure
necessarie  per  vietare  ed  impedire   la   messa   a   punto,   la
fabbricazione, l'immagazzinamento, l'acquisizione o la  conservazione
degli agenti, delle tossine, delle armi,  delle  attrezzature  e  dei
vettori di cui all'articolo I della convenzione, sul territorio di un
tale Stato,  sotto  la  propria  giurisdizione  o  sotto  il  proprio
controllo in qualsiasi luogo.