(Convenzione-art. V)
                             Articolo V. 
 
  Gli  Stati  parti  della  presente  convenzione  si   impegnano   a
consultarsi ed a collaborare  tra  di  loro  per  risolvere  tutti  i
problemi   che   potrebbero   eventualmente   sorgere   relativamente
all'obiettivo della  convenzione,  o  relativamente  all'applicazione
delle disposizioni in essa contenute. 
  Le consultazioni e la collaborazione previste nel presente articolo
potranno  anche  essere  intraprese  mediante  appropriate  procedure
internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  e
conformemente alla sua Carta.