(Convenzione-art. VII)
                            Articolo VII. 
 
  Ogni Stato parte della presente convenzione si  impegna  a  fornire
assistenza, conformemente alla Carta delle  Nazioni  Unite,  ad  ogni
Parte della convenzione che ne  fa  richiesta,  se  il  Consiglio  di
sicurezza decide che tale Parte e' stata esposta  ad  un  pericolo  a
seguito  di  una  violazione  della  convenzione,  od  a   facilitare
l'assistenza fornita alla detta Parte.