(Convenzione-art. VIII)
                           Articolo VIII. 
 
  Nessuna disposizione della presente convenzione sara'  interpretata
come suscettibile di limitare o di diminuire in  qualunque  modo  gli
impegni assunti da qualunque Stato in base al protocollo  concernente
il divieto di uso in guerra, di gas asfissianti, tossici o  simili  e
di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.