(Convenzione-art. IX)
                            Articolo IX. 
 
  Ogni Stato parte della presente  convenzione  conferma  l'obiettivo
riconosciuto di un divieto efficace delle armi  chimiche  e,  a  tale
scopo, si impegna a proseguire, in uno spirito di buona volonta', dei
negoziati al fine di giungere, in una data vicina, ad un  accordo  su
delle misure efficaci in vista di una proibizione della loro messa  a
punto, fabbricazione  ed  immagazzinamento  e  in  vista  della  loro
distruzione, e su delle misure appropriate concernenti l'attrezzatura
e i vettori particolarmente destinati alla fabbricazione o all'uso di
agenti chimici a fini di armamento.