TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel
codice e nel protocollo
CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
e
PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente
Codice,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione
di una piu' stretta unione fra i suoi Membri, al fine di favorire, in
particolare, il progresso sociale;
Considerando che uno degli obiettivi del programma sociale del
Consiglio d'Europa e' quello di incoraggiare tutti i Membri a
sviluppare ulteriormente il loro sistema di sicurezza sociale;
Riconoscendo l'opportunita' di armonizzare gli oneri sociali dei
paesi membri;
Convinti della convenienza di creare un Codice europeo di sicurezza
sociale ad un livello superiore alle norme minime definite nella
Convenzione internazionale del lavoro n. 102 relativa alle norme
minime di sicurezza sociale;
Hanno stabilito le seguenti disposizioni che sono state elaborate
con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1.
1. Ai fini del presente Codice:
(a) L'espressione "il Comitato dei Ministri" indica il Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa;
(b) il termine "il comitato" indica il Comitato di Esperti in
materia di Sicurezza sociale del Consiglio d'Europa od ogni altro
comitato che il Comitato dei Ministri puo' incaricare di svolgere i
compiti stabiliti dal paragrafo 3 dell'articolo 2; dal paragrafo 4
dell'articolo 74 e dal paragrafo 3 dell'articolo 78;
(c) il termine "Segretario Generale" indica il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa;
(d) il termine "prescritto" significa determinato dalla legge
nazionale od in base a tale legge;
(e) il termine "residenza", indica la residenza abituale sul
territorio della Parte Contraente, e il termine "residente" indica
una persona che abita abitualmente sul territorio della Parte
Contraente;
(f) il termine "moglie" indica una moglie che sia a carico del
marito;
(g) il termine "vedova" indica una donna che era a carico del
proprio marito al momento del decesso di costui;
(h) il termine "ragazzo" indica un ragazzo al di sotto dell'eta'
in cui termina l'obbligo della frequenza scolastica o un ragazzo di
eta' inferiore ai quindici anni, a seconda di cio' che sara'
prescritto;
(i) il termine "stage" indica sia un periodo di contributi, sia
un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una qualsiasi
combinazione di tali periodi, a seconda di cio' che potra' essere
prescritto.
2. Ai fini degli articoli 10, 34 e 49, il termine "prestazioni"
indica sia le cure fornite direttamente, sia le prestazioni indirette
consistenti in un rimborso delle spese sopportate dall'interessato.