(Codice Europeo-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
                       codice e nel protocollo 
 
 
 
                 CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE 
                                  e 
          PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE 
 
 
                 CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Gli Stati membri del Consiglio  d'Europa,  firmatari  del  presente
Codice, 
  Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e'  la  realizzazione
di una piu' stretta unione fra i suoi Membri, al fine di favorire, in
particolare, il progresso sociale; 
  Considerando che uno degli  obiettivi  del  programma  sociale  del
Consiglio d'Europa  e'  quello  di  incoraggiare  tutti  i  Membri  a
sviluppare ulteriormente il loro sistema di sicurezza sociale; 
  Riconoscendo l'opportunita' di armonizzare gli  oneri  sociali  dei
paesi membri; 
  Convinti della convenienza di creare un Codice europeo di sicurezza
sociale ad un livello superiore  alle  norme  minime  definite  nella
Convenzione internazionale del lavoro  n.  102  relativa  alle  norme
minime di sicurezza sociale; 
  Hanno stabilito le seguenti disposizioni che sono  state  elaborate
con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: 
 
 
 
                               PARTE I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
                             ARTICOLO 1. 
 
  1. Ai fini del presente Codice: 
    (a) L'espressione "il Comitato dei Ministri" indica  il  Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa; 
    (b) il termine "il comitato" indica il  Comitato  di  Esperti  in
materia di Sicurezza sociale del Consiglio  d'Europa  od  ogni  altro
comitato che il Comitato dei Ministri puo' incaricare di  svolgere  i
compiti stabiliti dal paragrafo 3 dell'articolo 2;  dal  paragrafo  4
dell'articolo 74 e dal paragrafo 3 dell'articolo 78; 
    (c)  il  termine  "Segretario  Generale"  indica  il   Segretario
Generale del Consiglio d'Europa; 
    (d) il termine "prescritto"  significa  determinato  dalla  legge
nazionale od in base a tale legge; 
    (e) il termine "residenza",  indica  la  residenza  abituale  sul
territorio della Parte Contraente, e il  termine  "residente"  indica
una  persona  che  abita  abitualmente  sul  territorio  della  Parte
Contraente; 
    (f) il termine "moglie" indica una moglie che sia  a  carico  del
marito; 
    (g) il termine "vedova" indica una donna che  era  a  carico  del
proprio marito al momento del decesso di costui; 
    (h) il termine "ragazzo" indica un ragazzo al di sotto  dell'eta'
in cui termina l'obbligo della frequenza scolastica o un  ragazzo  di
eta' inferiore  ai  quindici  anni,  a  seconda  di  cio'  che  sara'
prescritto; 
    (i) il termine "stage" indica sia un periodo di  contributi,  sia
un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una qualsiasi
combinazione di tali periodi, a seconda di  cio'  che  potra'  essere
prescritto. 
  2. Ai fini degli articoli 10, 34 e  49,  il  termine  "prestazioni"
indica sia le cure fornite direttamente, sia le prestazioni indirette
consistenti in un rimborso delle spese sopportate dall'interessato.