ARTICOLO 10.
1. Le prestazioni devono comprendere almeno:
(a) in caso di stato morboso:
(i) le cure generiche di medicina generale, ivi comprese le
visite a domicilio;
(ii) le cure di specialisti fornite in ospedali a persone ivi
ricoverate o no, e le cure di specialisti che possono essere fornite
fuori degli ospedali;
(iii) la fornitura dei prodotti farmaceutici essenziali su
prescrizione di un medico o di altro generico qualificato; e
(iv) il ricovero quando e' necessario; e
(b) in caso di gravidanza, di parto e di quanto consegue:
(i) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure
post-partum, prestate sia da un medico, sia da un'ostetrica
diplomata; e
(ii) il ricovero quando e' necessario.
2. Il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere obbligato a
contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato
morboso; le norme relative a tale contributo devono essere fissate in
modo da non comportare un onere troppo gravoso.
3. Le prestazioni fornite in conformita' del presente articolo,
devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare la salute
della persona assistita, nonche' la sua attitudine al lavoro ed a far
fronte ai propri bisogni personali.
4. Gli uffici governativi o le istituzioni che assicurano le
prestazioni, devono invogliare le persone assistite, con tutti i
mezzi ritenuti opportuni, a ricorrere ai servizi sanitari generali
posti a loro disposizione dalle autorita' pubbliche o da altri enti
riconosciuti dalle autorita' pubbliche.