(Codice Europeo-art. 10)
                            ARTICOLO 10. 
 
  1. Le prestazioni devono comprendere almeno: 
    (a) in caso di stato morboso: 
      (i) le cure generiche di medicina  generale,  ivi  comprese  le
visite a domicilio; 
      (ii) le cure di specialisti fornite in ospedali a  persone  ivi
ricoverate o no, e le cure di specialisti che possono essere  fornite
fuori degli ospedali; 
      (iii) la fornitura  dei  prodotti  farmaceutici  essenziali  su
prescrizione di un medico o di altro generico qualificato; e 
      (iv) il ricovero quando e' necessario; e 
    (b) in caso di gravidanza, di parto e di quanto consegue: 
      (i) le cure prenatali, le cure  durante  il  parto  e  le  cure
post-partum, prestate sia da un medico, sia da un'ostetrica 
diplomata; e 
      (ii) il ricovero quando e' necessario. 
  2. Il beneficiario o il suo capofamiglia puo'  essere  obbligato  a
contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso  di  stato
morboso; le norme relative a tale contributo devono essere fissate in
modo da non comportare un onere troppo gravoso. 
  3. Le prestazioni fornite in  conformita'  del  presente  articolo,
devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare  la  salute
della persona assistita, nonche' la sua attitudine al lavoro ed a far
fronte ai propri bisogni personali. 
  4. Gli uffici  governativi  o  le  istituzioni  che  assicurano  le
prestazioni, devono invogliare le  persone  assistite,  con  tutti  i
mezzi ritenuti opportuni, a ricorrere ai  servizi  sanitari  generali
posti a loro disposizione dalle autorita' pubbliche o da  altri  enti
riconosciuti dalle autorita' pubbliche.