(Codice Europeo-art. 11)
                            ARTICOLO 11. 
 
  Le prestazioni di cui  all'articolo  10  devono,  nell'eventualita'
coperta, essere garantite almeno alle  persone  assistite  che  hanno
compiuto o il cui capo famiglia abbia compiuto uno "stage" che  possa
essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.