(Codice Europeo-art. 12)
                            ARTICOLO 12. 
 
  Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono essere  accordate  per
tutta la durata dell'eventualita' coperta,  con  l'eccezione  che  in
caso di  stato  morboso  la  durata  delle  prestazioni  puo'  essere
limitata a 26 settimane per ciascun caso;  tuttavia,  le  prestazioni
mediche non possono essere sospese per tutto il tempo  in  cui  viene
pagata  un'indennita'  di  malattia,   e   devono   essere   adottate
disposizioni per prolungare il limite summenzionato quando si  tratti
di malattie previste dalla legislazione nazionale per  le  quali  sia
riconosciuta la necessita' di cure prolungate.