(Codice Europeo-art. 13)
                              PARTE III 
                       INDENNITA' DI MALATTIA 
 
 
                            ARTICOLO 13. 
 
  Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente  parte
del Codice, deve garantire alle persone assistite la  concessione  di
indennita' di malattia, in conformita'  degli  articoli  seguenti  di
detta parte.