(Codice Europeo-art. 15)
                            ARTICOLO 15. 
 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia categorie di salariati, costituenti in totale  almeno  il
50 per cento dell'insieme dei salariati; 
    (b)  sia   prescritte   categorie   della   popolazione   attiva,
costituenti in totale  almeno  il  20  per  cento;  dell'insieme  dei
residenti; 
    (c)  sia  tutti  i  residenti   le   cui   risorse,   nel   corso
dell'eventualita', non superino i limiti  prescritti  in  conformita'
delle disposizioni dell'articolo 67.