ARTICOLO 15.
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia categorie di salariati, costituenti in totale almeno il
50 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia prescritte categorie della popolazione attiva,
costituenti in totale almeno il 20 per cento; dell'insieme dei
residenti;
(c) sia tutti i residenti le cui risorse, nel corso
dell'eventualita', non superino i limiti prescritti in conformita'
delle disposizioni dell'articolo 67.