(Codice Europeo-art. 16)
                            ARTICOLO 16. 
 
  1. Quando sono assistite categorie di salariati o  categorie  della
popolazione attiva, la prestazione sara' costituita da  un  pagamento
periodico calcolato in conformita' delle  disposizioni  dell'articolo
65 o dell'articolo 68. 
  2. Quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse,  durante
la eventualita', non superino i  limiti  prescritti,  la  prestazione
sara' costituita da un pagamento  periodico  calcolato  conformemente
alle disposizioni dell'articolo 67. Deve  tuttavia  essere  garantita
una  prestazione  prescritta,  senza  la  condizione  relativa   alle
risorse, alle categorie specificate in conformita' del  comma  (a)  e
del comma (b) dell'articolo 15.