(Codice Europeo-art. 18)
                            ARTICOLO 18. 
 
  La prestazione di cui all'articolo  16  deve  essere  concessa  per
tutta la durata dell'eventualita', con riserva che  la  durata  della
prestazione possa essere limitata a 26 settimane per ciascun caso  di
malattia, con la possibilita' di  sospendere  le  prestazioni  per  i
primi tre giorni di sospensione del guadagno.