(Codice Europeo-art. 19)
                              PARTE IV 
                    INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE 
 
 
                            ARTICOLO 19. 
 
  Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente  parte
del Codice, deve garantire alle persone assistite, la concessione  di
prestazioni in caso di disoccupazione, in conformita' degli  articoli
seguenti di detta Parte.