(Codice Europeo-art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
 
  1. Ogni Parte Contraente applichera': 
    (a) la parte I; 
    (b) almeno sei delle parti da II a  X,  restando  inteso  che  la
parte II conta per due e la parte V conta per tre parti; 
    (c) le disposizioni corrispondenti delle parti XI e XII; e 
    (d) la parte XIII. 
  2.  Si  riterra'  soddisfatta  la  condizione  del  comma  (b)  del
paragrafo precedente, quando: 
    (a) sono applicate almeno tre delle parti da II a X comprendenti 
almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e 
    (b) viene fornita la prova che la  sicurezza  sociale  in  vigore
equivale ad una  qualsiasi  delle  combinazioni  previste  dal  detto
comma, tenuto conto: 
      (i) del fatto che alcuni argomenti previsti dal  comma  a)  del
presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice per  quanto
concerne il campo di applicazione o il livello  delle  prestazioni  o
l'uno e l'altro; 
      (ii) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma (a)  del
presente  paragrafo  vanno  al  di  la'  delle   norme   del   codice
nell'attribuire i vantaggi supplementari indicati nell'addendum 2; 
      (iii) di argomenti che non riguardano le norme del codice. 
  3. Ogni  firmatario  che  desidera  avvalersi  del  comma  (b)  del
paragrafo 2 del presente articolo, fara' richiesta a tale  scopo  nel
rapporto che sottoporra' al Segretario Generale,  conformemente  alle
disposizioni dell'articolo 78. Il comitato, basandosi  sul  principio
dell'equivalenza del costo fissera'  delle  norme  per  coordinare  e
specificare  le  condizioni  in  cui  si  puo'  tener   conto   delle
disposizioni previste dal comma (b)  del  paragrafo  2  del  presente
articolo.  Non  si  potra'  tener  conto,  in  ogni  caso,  di   tali
disposizioni se non che con  l'approvazione  a  maggioranza  dei  due
terzi del comitato.