ARTICOLO 2.
1. Ogni Parte Contraente applichera':
(a) la parte I;
(b) almeno sei delle parti da II a X, restando inteso che la
parte II conta per due e la parte V conta per tre parti;
(c) le disposizioni corrispondenti delle parti XI e XII; e
(d) la parte XIII.
2. Si riterra' soddisfatta la condizione del comma (b) del
paragrafo precedente, quando:
(a) sono applicate almeno tre delle parti da II a X comprendenti
almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e
(b) viene fornita la prova che la sicurezza sociale in vigore
equivale ad una qualsiasi delle combinazioni previste dal detto
comma, tenuto conto:
(i) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma a) del
presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice per quanto
concerne il campo di applicazione o il livello delle prestazioni o
l'uno e l'altro;
(ii) del fatto che alcuni argomenti previsti dal comma (a) del
presente paragrafo vanno al di la' delle norme del codice
nell'attribuire i vantaggi supplementari indicati nell'addendum 2;
(iii) di argomenti che non riguardano le norme del codice.
3. Ogni firmatario che desidera avvalersi del comma (b) del
paragrafo 2 del presente articolo, fara' richiesta a tale scopo nel
rapporto che sottoporra' al Segretario Generale, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 78. Il comitato, basandosi sul principio
dell'equivalenza del costo fissera' delle norme per coordinare e
specificare le condizioni in cui si puo' tener conto delle
disposizioni previste dal comma (b) del paragrafo 2 del presente
articolo. Non si potra' tener conto, in ogni caso, di tali
disposizioni se non che con l'approvazione a maggioranza dei due
terzi del comitato.