(Codice Europeo-art. 20)
                            ARTICOLO 20. 
 
  L'eventualita' coperta deve comprendere la sospensione del guadagno
quale   e'   definita   dalla   legislazione   nazionale   -   dovuta
all'impossibilita' di trovare un  impiego  idoneo  nel  caso  di  una
persona assistita che sia in  grado  di  lavorare  e  disponibile  al
lavoro.