(Codice Europeo-art. 21)
                            ARTICOLO 21. 
 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    a) sia le  categorie  prescritte  di  salariati,  costituenti  in
totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; 
    b) sia tutti i residenti le cui risorse, durante  il  verificarsi
dell'eventualita', non superino i limiti  prescritti  in  conformita'
delle disposizioni dell'articolo 67.