ARTICOLO 21.
Le persone assistite devono comprendere:
a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in
totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati;
b) sia tutti i residenti le cui risorse, durante il verificarsi
dell'eventualita', non superino i limiti prescritti in conformita'
delle disposizioni dell'articolo 67.