(Codice Europeo-art. 22)
                            ARTICOLO 22. 
 
  1. Quando sono assistite categorie  di  salariati,  la  prestazione
sara' costituita da un pagamento periodico collocato  in  conformita'
delle disposizioni sia dell'articolo 65 sia dell'articolo 66. 
  2. Quando sono assistiti tutti i residenti, le cui risorse, durante
la eventualita', non superino limiti prescritti, la prestazione sara'
costituita da un pagamento periodico calcolato in  conformita'  delle
disposizioni dell'articolo 67. Deve  tuttavia  essere  garantita  una
prestazione prescritta, senza la condizione  relativa  alle  risorse,
alle categorie specificate in conformita' del comma (a) dell'articolo
21.