ARTICOLO 24.
1. La prestazione di cui all'articolo 22 deve essere concessa per
tutta la durata dell'eventualita', con l'eccezione che la durata
della prestazione puo' essere limitata:
(a) quando sono assistite le categorie di salariati, sia a 13
settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, sia a 13 settimane in
caso di sospensione del guadagno;
(b) quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse,
durante la eventualita', non superino dei limiti prescritti, a 26
settimane nel corso di un periodo di 12 mesi; tuttavia, la durata
della prestazione prescritta, garantita senza la condizione relativa
alle risorse, puo' essere limitata in base al comma (a) del presente
paragrafo.
2. Nel caso in cui la durata della prestazione fosse scaglionata,
in virtu' della legislazione nazionale, in base alla durata del
versamento di contributi o alle prestazioni usufruite precedentemente
nel corso di un periodo prescritto, le disposizioni del paragrafo I
del presente articolo si riterranno soddisfatte se la durata media
della prestazione comporta almeno 13 settimane nel corso di un
periodo di 12 mesi.
3. La prestazione puo' non essere pagata durante un periodo di
"attesa" fissato nei primi sette giorni, in ogni caso di sospensione
del guadagno, contando i giorni di disoccupazione prima e dopo un
impiego temporaneo che non superi una durata prescritta come facente
parte dello stesso caso di sospensione del guadagno.
4. Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della
prestazione e il periodo di attesa possono essere adattati alle
condizioni di impiego.