(Codice Europeo-art. 24)
                            ARTICOLO 24. 
 
  1. La prestazione di cui all'articolo 22 deve essere  concessa  per
tutta la durata dell'eventualita',  con  l'eccezione  che  la  durata
della prestazione puo' essere limitata: 
    (a) quando sono assistite le categorie di  salariati,  sia  a  13
settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, sia a 13  settimane  in
caso di sospensione del guadagno; 
    (b) quando sono assistiti  tutti  i  residenti  le  cui  risorse,
durante la eventualita', non superino dei  limiti  prescritti,  a  26
settimane nel corso di un periodo di 12  mesi;  tuttavia,  la  durata
della prestazione prescritta, garantita senza la condizione  relativa
alle risorse, puo' essere limitata in base al comma (a) del  presente
paragrafo. 
  2. Nel caso in cui la durata della prestazione  fosse  scaglionata,
in virtu' della legislazione  nazionale,  in  base  alla  durata  del
versamento di contributi o alle prestazioni usufruite precedentemente
nel corso di un periodo prescritto, le disposizioni del  paragrafo  I
del presente articolo si riterranno soddisfatte se  la  durata  media
della prestazione comporta  almeno  13  settimane  nel  corso  di  un
periodo di 12 mesi. 
  3. La prestazione puo' non essere  pagata  durante  un  periodo  di
"attesa" fissato nei primi sette giorni, in ogni caso di  sospensione
del guadagno, contando i giorni di disoccupazione  prima  e  dopo  un
impiego temporaneo che non superi una durata prescritta come  facente
parte dello stesso caso di sospensione del guadagno. 
  4. Quando si tratta  di  lavoratori  stagionali,  la  durata  della
prestazione e il periodo  di  attesa  possono  essere  adattati  alle
condizioni di impiego.