(Codice Europeo-art. 25)
                               PARTE V 
               TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA 
 
                            ARTICOLO 25. 
 
  Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente  parte
del Codice, deve garantire alle persone assistite la  concessione  di
prestazioni di vecchiaia, in conformita' degli articoli  seguenti  di
detta parte.