(Codice Europeo-art. 26)
                            ARTICOLO 26. 
 
  1. L'eventualita' coperta sara' costituita dalla  sopravvivenza  al
di la' di una eta' prescritta. 
  2. L'eta' prescritta non dovra'  superare  i  sessantacinque  anni.
Tuttavia, potra'  essere  fissato  un  limite  di  eta'  superiore  a
condizione che il numero dei residenti  che  abbiano  raggiunto  tale
eta' non sia  inferiore  al  10  per  cento  del  numero  totale  dei
residenti la cui eta' non superi di 15 anni l'eta' in questione. 
  3. La legislazione nazionale potra' sospendere le prestazioni se la
persona che ne avrebbe avuto diritto  esercita  prescritte  attivita'
remunerate o potra' ridurre  le  prestazioni  contributive  quando  i
guadagni del beneficiario eccedano un ammontare  prescritto,  nonche'
le prestazioni non contributive quando i guadagni del beneficiario, o
gli altri mezzi di cui  dispone  o  entrambi  superano  un  ammontare
prescritto.