(Codice Europeo-art. 27)
                            ARTICOLO 27. 
 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia categorie prescritte di salariati, costituenti in  totale
almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; 
    (b)  sia   categorie   prescritte   della   popolazione   attiva,
costituenti in  totale  almeno  il  20  per  cento  dell'insieme  dei
residenti; 
    (c) sia tutti i residenti le cui risorse  durante  l'eventualita'
non superino dei limiti prescritti in conformita' delle  disposizioni
dell'articolo 67.