ARTICOLO 27.
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia categorie prescritte di salariati, costituenti in totale
almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia categorie prescritte della popolazione attiva,
costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei
residenti;
(c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita'
non superino dei limiti prescritti in conformita' delle disposizioni
dell'articolo 67.