(Codice Europeo-art. 28)
                            ARTICOLO 28. 
 
  La  prestazione  sara'  costituita  da  un   pagamento   periodico,
calcolato nel modo seguente: 
    (a) in conformita' delle disposizioni sia  dell'articolo  65  che
dell'articolo 66, quando sono assistite categorie  appartenenti  alla
popolazione attiva; 
    (b) in conformita' delle disposizioni  dell'articolo  67,  quando
sono  assistiti  tutti   i   residenti   le   cui   risorse   durante
l'eventualita' non superino dei limiti prescritti.