ARTICOLO 28.
La prestazione sara' costituita da un pagamento periodico,
calcolato nel modo seguente:
(a) in conformita' delle disposizioni sia dell'articolo 65 che
dell'articolo 66, quando sono assistite categorie appartenenti alla
popolazione attiva;
(b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando
sono assistiti tutti i residenti le cui risorse durante
l'eventualita' non superino dei limiti prescritti.