ARTICOLO 29.
1. La prestazione di cui all'articolo 28 deve, nell'eventualita'
coperta, essere garantita almeno:
(a) ad una persona assistita che abbia compiuto prima
dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage" che puo'
consistere sia in 30 anni di contributi o di impiego, che in 20 anni
di residenza;
(b) quando, in linea di principio sono assistite tutte le persone
attive, vengono protette ad una persona assistita che abbia compiuto
uno "stage" prescritto di contributi, a nome della quale siano stati
versati, durante il periodo attivo della sua vita, dei contributi il
cui numero medio annuale abbia raggiunto una cifra prescritta.
2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1
del presente articolo e' subordinata al raggiungimento di un periodo
minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una
prestazione ridotta:
(a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima
dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage " di 15 anni
di contributi o di impiego;
(b) quando in linea di principio, vengono assistite tutte le
persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto un
periodo prescritto, di contributi e a nome della quale sia stata
versata, durante il periodo attivo della sua vita, la meta' del
numero medio annuo di contributi prescritti cui si riferisce il comma
(b) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si
riterranno soddisfatte quando una prestazione calcolata conformemente
alla parte XI, ma in base ad una percentuale di 10 unita' inferiore a
quella indicata nella tabella allegata alla detta parte per il
beneficiario-tipo, viene almeno garantita ad ogni persona assistita
che abbia compiuto, secondo le norme prescritte, o 10 anni di
contributi o di impiego, o 5 anni di residenza.
4. Puo' essere operata una riduzione proporzionale della
percentuale indicata nella tabella allegata alla parte XI quando lo
"stage" per la prestazione corrispondente alla percentuale ridotta e'
superiore a 30 anni di contributi o di impiego. Quando il detto
"stage" e' superiore ai 15 anni, verra' concessa una prestazione
ridotta conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Quando la concessione della prestazione di cui ai paragrafi 1, 3
o 4 del presente articolo e' subordinata al compimento di un periodo
minimo di contributi o di impiego, una prestazione ridotta deve
essere garantita, alle condizioni prescritte, alla persona assistita
che, per il solo fatto dell'eta' avanzata, raggiunta nel momento in
cui le disposizioni che permettono l'applicazione della presente
parte del Codice sono entrate in vigore, non ha potuto soddisfare le
condizioni prescritte in conformita' del paragrafo 2 del presente
articolo, a meno che una prestazione conforme alle disposizioni dei
paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo non sia concessa a detta
persona ad una eta' piu' avanzata dell'eta' normale.