(Codice Europeo-art. 29)
                            ARTICOLO 29. 
 
  1. La prestazione di cui all'articolo  28  deve,  nell'eventualita'
coperta, essere garantita almeno: 
    (a)  ad  una  persona  assistita   che   abbia   compiuto   prima
dell'eventualita', secondo norme prescritte,  uno  "stage"  che  puo'
consistere sia in 30 anni di contributi o di impiego, che in 20  anni
di residenza; 
    (b) quando, in linea di principio sono assistite tutte le persone
attive, vengono protette ad una persona assistita che abbia  compiuto
uno "stage" prescritto di contributi, a nome della quale siano  stati
versati, durante il periodo attivo della sua vita, dei contributi  il
cui numero medio annuale abbia raggiunto una cifra prescritta. 
  2. Quando la concessione della prestazione di cui  al  paragrafo  1
del presente articolo e' subordinata al raggiungimento di un  periodo
minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno  garantita  una
prestazione ridotta: 
    (a)  ad  una  persona  assistita  che   abbia   compiuto,   prima
dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage " di 15  anni
di contributi o di impiego; 
    (b) quando in linea di  principio,  vengono  assistite  tutte  le
persone attive, ad  una  persona  assistita  che  abbia  compiuto  un
periodo prescritto, di contributi e a  nome  della  quale  sia  stata
versata, durante il periodo attivo  della  sua  vita,  la  meta'  del
numero medio annuo di contributi prescritti cui si riferisce il comma
(b) del paragrafo 1 del presente articolo. 
  3. Le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente  articolo  si
riterranno soddisfatte quando una prestazione calcolata conformemente
alla parte XI, ma in base ad una percentuale di 10 unita' inferiore a
quella indicata nella  tabella  allegata  alla  detta  parte  per  il
beneficiario-tipo, viene almeno garantita ad ogni  persona  assistita
che abbia compiuto,  secondo  le  norme  prescritte,  o  10  anni  di
contributi o di impiego, o 5 anni di residenza. 
  4.  Puo'  essere  operata   una   riduzione   proporzionale   della
percentuale indicata nella tabella allegata alla parte XI  quando  lo
"stage" per la prestazione corrispondente alla percentuale ridotta e'
superiore a 30 anni di contributi  o  di  impiego.  Quando  il  detto
"stage" e' superiore ai 15  anni,  verra'  concessa  una  prestazione
ridotta conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 
  5. Quando la concessione della prestazione di cui ai paragrafi 1, 3
o 4 del presente articolo e' subordinata al compimento di un  periodo
minimo di contributi o  di  impiego,  una  prestazione  ridotta  deve
essere garantita, alle condizioni prescritte, alla persona  assistita
che, per il solo fatto dell'eta' avanzata, raggiunta nel  momento  in
cui le disposizioni  che  permettono  l'applicazione  della  presente
parte del Codice sono entrate in vigore, non ha potuto soddisfare  le
condizioni prescritte in conformita' del  paragrafo  2  del  presente
articolo, a meno che una prestazione conforme alle  disposizioni  dei
paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo non  sia  concessa  a  detta
persona ad una eta' piu' avanzata dell'eta' normale.