PARTE VI
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI MALATTIE
PROFESSIONALI
ARTICOLO 31.
Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte
del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di
prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie
professionali, in conformita' degli articoli seguenti della parte
suddetta.