(Codice Europeo-art. 31)
                              PARTE VI 
TRATTAMENTO  IN  CASO  DI  INFORTUNI  SUL  LAVORO   E   DI   MALATTIE
                            PROFESSIONALI 
 
                            ARTICOLO 31. 
 
  Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte
del Codice, deve garantire alle persone assistite la  concessione  di
prestazioni  in  caso  di  infortuni  sul  lavoro   e   di   malattie
professionali, in conformita' degli  articoli  seguenti  della  parte
suddetta.