ARTICOLO 32.
I rischi che devono essere coperti, quando siano dovuti ad
infortuni sul lavoro o alle prescritte malattie professionali, sono i
seguenti:
(a) Stato morboso;
(b) incapacita' al lavoro derivante da uno stato morboso che
comporti la sospensione del guadagno cosi' come e' definito dalla
legislazione nazionale;
(c) perdita totale della capacita' di guadagno o perdita parziale
della medesima al di sopra di un grado prescritto, quando e'
probabile che detta perdita, totale o parziale, sara' permanente, o
corrispondente riduzione dell'integrita' fisica;
(d) perdita dei mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai
figli a seguito del decesso del capofamiglia; nel caso della vedova,
il diritto alla prestazione puo' essere subordinato alla presunzione,
in conformita' della legislazione nazionale, che essa sia incapace a
provvedere ai propri bisogni.