(Codice Europeo-art. 32)
                            ARTICOLO 32. 
 
  I  rischi  che  devono  essere  coperti,  quando  siano  dovuti  ad
infortuni sul lavoro o alle prescritte malattie professionali, sono i
seguenti: 
    (a) Stato morboso; 
    (b) incapacita' al lavoro derivante  da  uno  stato  morboso  che
comporti la sospensione del guadagno cosi'  come  e'  definito  dalla
legislazione nazionale; 
    (c) perdita totale della capacita' di guadagno o perdita parziale
della medesima  al  di  sopra  di  un  grado  prescritto,  quando  e'
probabile che detta perdita, totale o parziale, sara'  permanente,  o
corrispondente riduzione dell'integrita' fisica; 
    (d) perdita dei mezzi di sussistenza subita dalla  vedova  o  dai
figli a seguito del decesso del capofamiglia; nel caso della  vedova,
il diritto alla prestazione puo' essere subordinato alla presunzione,
in conformita' della legislazione nazionale, che essa sia incapace  a
provvedere ai propri bisogni.