(Codice Europeo-art. 34)
                            ARTICOLO 34. 
 
  1. Per quanto concerne uno stato  morboso,  le  prestazioni  devono
comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e  3  del  presente
articolo. 
  2. Le cure mediche devono comprendere: 
    (a) le cure generiche di medicina generale  e  di  specialisti  a
persone ricoverate o no, ivi comprese le visite a domicilio; 
    (b) le cure odontoiatriche; 
    (c) le cure infermieristiche, sia a domicilio, che in un ospedale
o in un altro istituto medico; 
    (d) il mantenimento in un ospedale, in convalescenziario,  in  un
sanatorio o in un altro istituto medico; 
    (e) le forniture odontoiatriche, farmaceutiche ed altre forniture
mediche o chirurgiche, ivi compresi gli apparecchi di  protesi  e  la
loro manutenzione, nonche' gli occhiali; 
    (f)  le  cure  fornite  da  un  membro  di  un'altra  professione
legalmente riconosciuta come connessa alla professione medica,  sotto
la sorveglianza di un medico o di un dentista. 
  3. Le cure mediche fornite in conformita' dei precedenti  paragrafi
devono  tendere  a  conservare,  a  ristabilire  o  a  migliorare  le
condizioni  di  salute  della  persona  assistita,  nonche'  la   sua
capacita' al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali.