ARTICOLO 34.
1. Per quanto concerne uno stato morboso, le prestazioni devono
comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente
articolo.
2. Le cure mediche devono comprendere:
(a) le cure generiche di medicina generale e di specialisti a
persone ricoverate o no, ivi comprese le visite a domicilio;
(b) le cure odontoiatriche;
(c) le cure infermieristiche, sia a domicilio, che in un ospedale
o in un altro istituto medico;
(d) il mantenimento in un ospedale, in convalescenziario, in un
sanatorio o in un altro istituto medico;
(e) le forniture odontoiatriche, farmaceutiche ed altre forniture
mediche o chirurgiche, ivi compresi gli apparecchi di protesi e la
loro manutenzione, nonche' gli occhiali;
(f) le cure fornite da un membro di un'altra professione
legalmente riconosciuta come connessa alla professione medica, sotto
la sorveglianza di un medico o di un dentista.
3. Le cure mediche fornite in conformita' dei precedenti paragrafi
devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare le
condizioni di salute della persona assistita, nonche' la sua
capacita' al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali.