(Codice Europeo-art. 35)
                            ARTICOLO 35. 
 
  1.  Gli  uffici  governativi  o  le  istituzioni  incaricate  della
amministrazione delle cure mediche devono cooperare, ove occorra, con
i  servizi  generali  di  rieducazione  professionale,  al  fine   di
riadottare ad un  idoneo  lavoro  le  persone  di  ridotta  capacita'
lavorativa. 
  2. Le  leggi  nazionali  possono  autorizzare  i  detti  uffici  od
istituzioni  ad  adottare   misure   idonee   per   la   rieducazione
professionale delle persone di ridotta capacita' lavorativa.