(Codice Europeo-art. 36)
                            ARTICOLO 36. 
 
  1. Per quanto concerne l'incapacita' lavorativa o la perdita totale
della capacita' di guadagno, quando e'  probabile  che  tale  perdita
sara' permanente,  o  una  corrispondente  riduzione  dell'integrita'
fisica,  o  il  decesso  del  capofamiglia,  la   prestazione   sara'
costituita da un pagamento periodico,  calcolato  conformemente  alle
disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 66. 
  2. In caso di perdita parziale della capacita' di guadagno,  quando
appare probabile che tale perdita sara' permanente, o in caso di  una
corrispondente  riduzione  dell'integrita'  fisica,  la  prestazione,
quando e' dovuta, sara' costituita da un pagamento periodico  fissato
nella proporzione di quella prevista in caso di perdita totale  della
capacita' di guadagno di una corrispondente riduzione dell'integrita'
fisica. 
  3. I pagamenti periodici potranno essere convertiti in unica  somma
globale versata in una sola volta: 
    (a) sia quando il grado di incapacita' e' minimo; 
    (b) sia  qualora  venga  fornita  alle  competenti  autorita'  la
garanzia di un impiego idoneo di della somma.