ARTICOLO 36.
1. Per quanto concerne l'incapacita' lavorativa o la perdita totale
della capacita' di guadagno, quando e' probabile che tale perdita
sara' permanente, o una corrispondente riduzione dell'integrita'
fisica, o il decesso del capofamiglia, la prestazione sara'
costituita da un pagamento periodico, calcolato conformemente alle
disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 66.
2. In caso di perdita parziale della capacita' di guadagno, quando
appare probabile che tale perdita sara' permanente, o in caso di una
corrispondente riduzione dell'integrita' fisica, la prestazione,
quando e' dovuta, sara' costituita da un pagamento periodico fissato
nella proporzione di quella prevista in caso di perdita totale della
capacita' di guadagno di una corrispondente riduzione dell'integrita'
fisica.
3. I pagamenti periodici potranno essere convertiti in unica somma
globale versata in una sola volta:
(a) sia quando il grado di incapacita' e' minimo;
(b) sia qualora venga fornita alle competenti autorita' la
garanzia di un impiego idoneo di della somma.