(Codice Europeo-art. 37)
                            ARTICOLO 37. 
 
  Le  prestazioni  di  cui  agli  articoli  34  e  36  devono,  nella
eventualita' coperta, essere garantite almeno alle persone  assistite
che erano impiegate in qualita' di  salariati  sul  territorio  della
Parte Contraente al momento dell'infortunio o al momento  in  cui  la
malattia e' stata contratta e, se si tratta  di  pagamenti  periodici
risultanti dal decesso del capofamiglia alla vedova ed  ai  figli  di
costui.