(Codice Europeo-art. 38)
                            ARTICOLO 38. 
 
  Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono essere accordate
per tutta la durata dell'eventualita'; tuttavia, per quanto  concerne
l'incapacita' al lavoro, la prestazione potra'  non  essere  concessa
per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.