(Codice Europeo-art. 39)
                              PARTE VII 
                          ASSEGNI FAMILIARI 
 
                            ARTICOLO 39. 
 
  Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente  parte
del Codice deve garantire alle persone assistite  la  concessione  di
prestazioni alle famiglie, conformemente agli articoli seguenti della
detta parte.