(Codice Europeo-art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
 
  1. Ogni Parte Contraente puo', in seguito, comunicare al Segretario
Generale che accetta gli obblighi derivanti dal presente codice,  per
quanto concerne l'una delle parti da II a X che non siano gia'  state
specificate nella propria ratifica, o piu' fra esse. 
  2. Gli impegni previsti  dal  paragrafo  1  del  presente  articolo
saranno ritenuti come parte integrante della ratifica  e  produrranno
gli stessi effetti dalla data della loro notifica.